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Numero d'incarto:
16.1995.68
Data decisione, Autorità:
11.12.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00068
Lugano
11 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 27 marzo 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 14 marzo 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 13 febbraio 1995
da
patr.
dallo studio legale __________
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 13 febbraio
1995 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero
di fr. 2’000.- oltre accessori, importo corrispondente al contributo alimentare
dovuto dal convenuto per la figlia __________ per i mesi da ottobre 1994 a
febbraio 1995.
A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto il decreto supercautelare
10 ottobre 1994 prolato dal Pretore di Lugano Sezione 6 nell’ambito dell’azione
di mantenimento promossa da __________ e con il quale al convenuto è stato
imposto il pagamento di un contributo alimentare mensile di fr. 400.- per la
figlia __________.
Il convenuto si è opposto
alla domanda di rigetto dell’oppo-sizione contestando l’esistenza di un valido
titolo esecutivo per il fatto che il decreto supercautelare 10 ottobre 1994 è stato
prolato senza contraddittorio, quindi senza che egli abbia potuto esprimersi.
-
Con il querelato giudizio
il segretario assessore della Pretura di Lugano Sezione 5, accertata
l’esistenza di un valido titolo esecutivo nel decreto supercautelare 10 ottobre
1994, ha accolto l’istanza salvo per quanto attiene alla decorrenza degli
interessi moratori che egli ha riconosciuto unicamente a far tempo dal 15
dicembre 1994 anzichè dal 1° ottobre 1994 come preteso dall’istante.
-
Con il presente tempestivo
gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 29 marzo 1995
del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto
giudizio. Il ricorrente eccepisce innanzi tutto la nullità della sentenza
impugnata in quanto emanata da un giudice incompe-tente (art. 327 lett. a CPC).
Nel merito egli rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il
diritto sostanziale con particolare riferimento alla conclusione cui egli è
giunto attribuendo al decreto prodotto dall’istante il carattere di titolo
esecutivo, e ciò nonostante questo sia stato emanato senza contraddittorio e
quindi in dispregio del diritto di essere sentito (art. 4 Cost).
Con osservazioni 4 maggio
1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Il ricorrente eccepisce
preliminarmente la nullità formale della sentenza impugnata in quanto prolata
dal segretario assessore senza che venisse specificato il motivo della
sostituzione del pretore.
La censura è basata sulla
sentenza del Tribunale federale pub-blicata in DTF 117 Ia 175 e segg., nella
quale la sostituzione del pretore con il segretario assessore senza indicazione
dello specifico motivo della supplenza era stata ritenuta incompatibile con il
tenore e la portata dell’art. 11 cpv. 1 LOG.
Nel frattempo il
legislatore ticinese ha tuttavia operato le oppor-tune modifiche dell’art. 11
LOG, auspicate dallo stesso giudizio federale, modificandone il cpv. 2 nel
chiaro senso di estendere la competenza giurisdizionale del segretario
assessore qualora ciò sia necessario per il funzionamento della pretura.
L’art. 11 cpv. 2 LOG,
contrariamente al primo capoverso, deve essere interpretato secondo la volontà
del legislatore nel senso di un’estensione generalizzata delle competenze del
segretario assessore sia pure sotto la responsabilità e la vigilanza del
pretore che definirà pure le coordinate esatte di tale aumento di competenze (Messaggio
del 1° settembre 1992 in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, vol. 2, pag.
1122) in maniera da allentare in materia civile il principio della sua
competenza esclusiva qualora si verifichi la condizione della necessità dell’
impegno costante del segretario assessore al fianco del pretore per mantenere
funzionale l’andamento della pretura.
Proprio per questa natura
generale e non particolare della delega, la stessa non necessita di esplicita
menzione in ogni circostanza, ritenuto che la distinzione dai casi di
applicazione dell’art. 11 cpv. 1 LOG è comunque salvaguardata dal fatto che in
quei casi l’obbligo di indicare la natura dell’impedimento continua a
sussistere (II CCA 24 luglio 1995 in re G.Spa/__________).
Alla luce di quanto sopra
esposto, la censura ricorsuale si rivela infondata.
- Nella procedura di rigetto
definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di
causa se il titolo prodotto dall’ istante possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.).
Questo esame tende ad
accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione
prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni
opposte dall’ escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.
In particolare, l’esame
inteso ad accertare se la documentazione prodotta può essere parificata a
sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità
della forma del titolo, regolarità della sua intimazione, sua forza di cosa giudicata.
Secondo la dottrina una
sentenza è esecutiva se è passata in giudicato ed è riconosciuta come esecutiva
nel cantone chiamato a decidere (Hauser, in Recht 1986, pag. 35).
Nel nostro Cantone l’art.
310 cpv. 4 lett. a CPC dichiara provvisoriamente esecutivi senza cauzione e
senza espressa menzione nella sentenza, i provvedimenti cautelari.
Il decreto 10 ottobre 1994
del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 6, emanato nelle more della causa
di mantenimento promossa dall’istante nei confronti del convenuto (art. 281
cpv. 1 CC) e con il quale questi è stato condannato a pagare un contributo
alimentare di fr. 400.- mensili per la figlia, è quindi, per diritto
procedurale cantonale, immediatamente esecutivo; d’altra parte la Camera
esecuzione e fallimenti di questo Tribunale ha già avuto modo di decidere che -
in materia di misure provvisionali giusta l’art. 145 CC - l’esecutività
provvisoria è data ancorchè esse siano state emanate senza contraddittorio (CEF
10.11.1989 in re F./F.). La giurisprudenza comunque non esclude l’esecutività
di una sentenza ai fini del rigetto definitivo dell’opposizione, pur avendo
carattere non definitivo, ma dichiarata immediatamente esecutiva dal giudice in
virtù di una norma processuale cantonale (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
1980, § 109, n. 12). Inoltre, un’ordinanza di misure di protezione dell’unione
coniugale è stata considerata titolo di rigetto definitivo - quo ai contributi
di mantenimento - fintanto che il giudice del divorzio non avesse deciso misure
provvisionali in via cautelare (Panchaud/Caprez, op.cit.,
§ 100. n. 1).
Queste considerazioni
corrispondono, da un lato alla possibilità di adottare misure supercautelari e
dall’altro tengono conto del loro significato pratico. Esso verrebbe annullato se
l’efficacia ne fosse compromessa al momento di ottenerne il rispetto ad opera
della parte che ne deve beneficiare.
Altro
non può infatti essere il motivo sul quale è sorta la prassi cantonale in
quest’ambito (CCC 8 settembre 1993 in re L./L.).
Alla
luce di quanto sopra esposto la sentenza qui impugnata, nella quale non è
ravvisabile nessuno dei motivi di cassazione invocati dal ricorrente, deve
essere confermata.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
27 marzo 1995 di __________ è respinto.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 150.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a
suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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