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Numero d'incarto:
16.1995.53
Data decisione, Autorità:
17.11.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00053
Lugano
17 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 24 febbraio 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 3 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a
procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 29 settembre (recte: novembre) 1993 da
tendente
ad ottenere la condanna di __________ all’allontanamento di due piante di hibiscus
e un’edera dal muro a confine della sua proprietà, domanda accolta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che con scritto 20 luglio
1993 __________ si è rivolta al pretore, lamentando ingerenze sulla sua
proprietà da parte del vicino __________, con particolare riferimento a
interventi relativi al muro sito a confine delle due proprietà,
che questo scritto, al
quale il pretore ha attribuito il carattere di un‘istanza di provvedimenti
cautelari come risulta dall’ordinanza 22 luglio 1993, è stato intimato alla controparte
con l’ordine di astenersi da qualsiasi intervento sulla proprietà _________ e
con la citazione delle parti al sopralluogo e alla discussione;
che in data 9 agosto 1993,
alla presenza di entrambe le parti, si è tenuto il sopralluogo durante il
quale, oltre ad esprimere le loro argomentazioni e contestazioni, queste hanno
esposto le rispettive domande e hanno proposto mezzi di prova a sostegno delle
loro asserzioni, cosa che __________ ha fatto proponendo l’assunzione quale
teste di __________ la cui audizione ha avuto luogo il 20 settembre 1993;
che con scritto 29
novembre 1993 __________ ha riproposto al primo giudice quanto già richiesto in
data 26 luglio 1993, ossia l’allontanamento di due piante di hibiscus e di
un’edera piantate da __________ a confine del suo fondo e sconfinanti sul
medesimo;
che il primo giudice,
attribuendo anche a questo scritto il carattere di istanza, lo ha notificato
alle parti citandole ad una nuova discussione per il 10 gennaio 1994;
che con il querelato giudizio
il pretore ha accolto la domanda formulata da __________ il 29 novembre 1993
non pronunciandosi sulle domande di __________;
che con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 6
marzo 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di
cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC;
che senza che sia
necessario soffermarsi sulle singole censure della ricorrente, è di meridiana
evidenza la correttezza del rimprovero fondamentale, ossia che l’iter seguito
dal pretore nella trattazione della vertenza presenta particolarità di
soluzioni che non trovano conforto nel codice di rito;
che infatti, inizialmente
la causa è stata avviata sulla base dello scritto 20 luglio 1993 di __________,
scritto che il pretore ha considerato istanza di provvedimenti cautelari ai
sensi dell’art. 376 CPC, attribuendo al procedimento il no. 66/93 sp che figura
su tutti gli atti della pretura;
che, basandosi su
quest’istanza, il pretore ha istruito la causa e assunto prove concernenti sia
le domande dell’istante __________, formulate in modo più chiaro in sede di
contraddittorio 9 agosto 1993, sia le domande esposte in quella sede da
__________;
che __________, ancora in data 26 novembre 1993, veniva sollecitata dal giudice
a produrre una perizia sulle questioni, oggetto del sue richieste;
che la perizia veniva prodotta alla pretura il 7 dicembre 1993 e riposta
nell’inc. 66/93 sp;
che lo stesso tema è stato oggetto anche di una discussione verbalizzata il
10.1.1994 (inc. 66/93 sp) dove __________ era ancora indicata come parte
istante;
che sempre nel medesimo contesto il pretore ha richiesto un’ulteriore verifica
peritale, rassegnata il 10 gennaio 1994;
che, per la prima volta, il verbale 8 settembre 1994, riferito a un tentativo
di conciliazione, a un sopralluogo e alla discussione finale, indica come parte
istante __________, pur nello stesso processo 66/93 sp;
che la sentenza - nella “causa a procedura ordinaria inappellabile” - risponde
unicamente alle richieste di __________, nemmeno sfiorando il tema delle
domande poste dalla controparte;
che pertanto la domanda di interventi cautelari di __________ non solo è rimasta
senza risposta, ma è sfociata in un procedimento ordinario dipendente da
domande formulate dal convenuto, senza che risultino decisionI processuali atte
a giustificare questo esito;
che, prescindendo da ogni altra considerazione, può essere rilevato anzitutto
che il pretore ha omesso di pronunciare su domande formulate;
che, questa fattispecie, prevista come motivo di revisione dall’art. 340 lett.
a CPC, invera il motivo di cassazione dell’art. 327 lett. f. CPC;
che la particolarità della
presente fattispecie giustifica l’addebito delle spese e delle ripetibili di
spettanza della ricorrente allo Stato del Cantone Ticino
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la
vigente LTG
pronuncia:
- Il ricorso per cassazione
24 febbraio 1994 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
3 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Riviera è annullata e gli atti
inviati al pretore in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla ricorrente, vanno
poste a carico dello Stato del cantone Ticino, con l’obbligo di rifondere alla
ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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