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Numero d'incarto:
16.1995.43
Data decisione, Autorità:
23.11.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00043
Lugano
23 novembre 1995/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 febbraio 1995 presentato da
contro
la
sentenza 10 febbraio 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa
a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 8
giugno 1994 da
con
la quale si chiedeva il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE
no.
__________dell’UE
di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 8 giugno
1994 ____________________ (__________) ha chiesto il rigetto dell’ opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero
di fr. 416.30, importo corrispondente alle quote di affiliazione al sindacato
rimaste insolute per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 1993, data per
la quale è divenuta effettiva la disdetta notificata con scritto 4 febbraio
All’udienza indetta per il
contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria contestando
l’esistenza agli atti di una valido riconoscimento di debito ritenuto che il
contratto di adesione prodotto da controparte sarebbe nullo poichè sotto-scritto
quando egli era minorenne.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, ritenendo abusiva e pretestuosa l’eccezione di
nullità del contratto sollevata dall’ escusso dopo che per oltre 30 anni ne ha
ossequiato i contenuti versando regolarmente le quote di affiliazione, ha
accolto l’istanza.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21
febbraio 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il
predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver erroneamente applicato il diritto esecutivo, concludendo
all’esistenza di un valido riconoscimento di debito individuato nel formulario
di adesione al sindacato 30 maggio 1956. Rileva che comunque dal quel documento
non emerge l’entità del credito posto in esecuzione.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Secondo l’art. 82
LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il
credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro.
In quest’ultima ipotesi il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti:
essenziale è che ne risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di
volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del
debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro
ad una determinata persona (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF
106 III 99; Fritsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/
Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152).
- Nella
procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni
stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e
il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101,
1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/
Caprez, op. cit., § 20).
Quale riconoscimento di
debito l’istante ha prodotto il contratto di adesione sottoscritto dal
convenuto il 30 maggio 1956 quando gli mancavano pochi giorni al raggiungimento
della maggiore età, contratto al quale egli si è attenuto pagando le quote di
affiliazione sino al giorno in cui ha notificato la disdetta 4 febbraio 1993.
Questo importante elemento
fattuale è stato affermato nell’istanza e non è stato contestato dall’escusso
in sede di contraddittorio dove anzi ha sostenuto che “il fatto che egli abbia
pagato le tasse annuali per diverso tempo non è sufficiente per ritenere il
contratto un riconoscimento di debito”. Ogni diversa considerazione su questo
tema, esposta in sede di ricorso non può essere tenuta pertanto in
considerazione, costituendo fatto nuovo (art. 321 CPC).
- Anche nel diritto
esecutivo è riconosciuta l’applicabilità del principio dell’affidamento, nella
forma del divieto dell’abuso di diritto (per tutti cfr. Cometta, Il
giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in SJZ
1991/87 p. 297 segg.).
Nel caso concreto la fattispecie merita di essere considerata anche alla luce
di questo principio fondamentale. Se, per motivi procedurali, non torna conto
di esaminare la documentazione prodotta dal sindacato al primo giudice
addirittura dopo il contraddittorio, non è contestato dall’escusso né che egli
abbia dimissionato dall’organizzazione sindacale (il credito è sempre indicato
-anche nel PE - come “saldo dimissioni”), né che egli abbia pagato le quote
d’affiliazione durante ben oltre trent’anni.
Di fronte a questa situazione di tacita a ripetuta ratifica dell’adesione -avvenuta
pochi giorni prima del raggiungimento della maggiore età (doc. A) - il ricorso
a quella formale nullità da parte dell’escusso, può configurare abuso di
diritto; d’altra parte la giurisprudenza ha ripetutamente confermato che un
contratto sottoscritto da un minorenne costituisce titolo esecutivo se è stato
ratificato dopo l’acquisizione della maggiore età (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
1980, § 29, n. 3 e 4 e giurisprudenza cit.).
Per questo motivo, ravvisabile d’ufficio, la sentenza impugnata - nel principio
- non ha motivo d’essere annullata, ancorché per ragioni diverse da quelle
esposte dal giudice di prime cure.
- Per quanto attiene
all’importo posto in esecuzione, ritenuto che il contratto di affiliazione
sottoscritto dal convenuto non contiene i parametri per il calcolo delle quote
di affiliazione che vengono fissate dall’assemblea dei delegati (art. 7
Statuti), l’importo riconosciuto - che per essere tale deve essere determinato
o facilmente determinabile in ogni momento dal debitore - è unicamente quello
della quota sociale settimanale di fr. 5.20 e non i fr. 33.30 mensili richiesti
dall’istante che risultano unicamente dalla diffida 28 ottobre 1993.
Non essendo contestato il
periodo di disdetta, il credito dell’ istante può essere riconosciuto
limitatamente a fr. 249.60.
- La parziale
soccombenza delle parti giustifica la ripartizione delle spese giudiziarie di
prima e seconda sede in parti uguali, compensate eventuali indennità, che
sarebbero comunque stabilite al di fuori della TOA poichè le parti non hanno
fatto capo al patrocinio di avvocati.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 20 febbraio 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
10 febbraio 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona è annullata e
sostituita dalla seguente pronuncia:
L’istanza è parzialmente accolta.
Conseguentemente l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UE
di Lugano è respinta in via provvi-
soria limitatamente
all’importo di fr. 249.60
2 La tassa di
giustizia di fr. 80.-, comprensiva delle spese
postali, da
anticipare come di rito, è posta a carico delle parti
in ragione di ½;
compensate le indennità.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente,
vanno suddivise tra le parti in ragione di metà.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Carona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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