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Numero d'incarto:
16.1995.193
Data decisione, Autorità:
17.09.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00193
Lugano
17 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 dicembre 1995 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________
contro
la
sentenza 10 novembre 1995 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 16 aprile 1992
nei confronti di
patr.
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’221.80 oltre accessori
nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________dell’UEF di Riviera, domanda che il primo giudice ha
accolto limitatamente a fr. 5’134.15 oltre interessi dell’8% dal 31 agosto
1991, accogliendo pure parzialmente, per fr. 4’848.- oltre interessi del 5%
dall’11 maggio 1992 la domanda riconvenzionale del convenuto,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Nel 1991, e più
precisamente nel periodo da giugno ad agosto, la ditta __________ ha fornito al
negozio __________ o, di cui __________ gerente, frutta e verdura per un totale
di fr. 5.221.80 (doc. A-E). Stante il diniego di pagamento dell’acqui-rente,
che non ha mai sollevato contestazioni circa la merce fornita se non con
scritto 16 agosto 1991 (doc. 2) con il quale ha notificato l’interruzione di
ogni relazione commerciale lamentando la pessima qualità dei prodotti
fornitigli nonché i prezzi eccessivamente alti applicati dalla ditta
__________, quest’ulti-ma ha promosso nei suoi confronti un’azione giudiziaria
tendente all’incasso dello scoperto.
In sede giudiziaria il
convenuto, lamentando una differenza a suo sfavore tra i quantitativi di merce
fatturati dall’istante e quelli da questa forniti e verificati per un certo
periodo da un agente della polizia comunale, riconosce le fatturazioni avversarie
unicamente per fr. 4’698.90, pari al costo dei prodotti effettivamente forniti.
Dal canto suo egli fa valere una pretesa riconvenzionale di fr. 7’000.-,
ridotta in sede di conclusioni a fr. 5’000.-, a titolo di risarcimento danni
sulla base dell’art. 41 CO. Il convenuto attribuisce infatti le perdite
finanziarie subite dal reparto frutta e verdura del suo negozio nel periodo
1990/1991 all’istante per avergli fornito quantitativi di merce inferiori
rispetto a quelli fatturati, ciò che a suo dire costituirebbe un illecito.
La domanda riconvenzionale
è stata contestata dall’istante in quanto infondata e comunque prescritta.
-
Con il querelato giudizio
il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha
dedotto l’accettazione da parte del convenuto della merce fornita in difetto di
una tempestiva notifica di eventuali difetti (art. 201 cpv. 1 CO), ha accolto
l’istanza limitatamente a fr. 5’134.15, importo corrispondente al costo della
merce effettivamente fornita e al quale il primo giudice è giunto basandosi sui
quantitativi accertati per un determinato periodo dall’agente __________ (doc.
3). Il pretore, addebitando all’istante una violazione contrattuale per aver
fornito merce in quantità inferiore rispetto a quella fatturata, ha poi parzialmente
accolto la domanda di risarcimento danni formulata dal convenuto a dipendenza
delle perdite subite nella gestione del reparto frutta e verdura del suo
negozio nel periodo 1990/1991. Basandosi sull’art. 42 cpv. 2 CO il primo
giudice ha quantificato il danno subito dal convenuto in fr. 4’848.-, importo
risultante dalla differenza tra gli acquisti e le vendite di prodotti ortofrutticoli
nel periodo controverso (doc. 4 e 5).
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio contestando il
riconoscimento alla controparte di una pretesa a titolo di risarcimento danni.
La ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze
istruttorie, in particolare per aver accolto la domanda riconvenzionale del
convenuto nonostante questi non abbia minimamente provato di aver subito un
danno e tantomeno l’esistenza di un nesso di causalità adeguato tra il preteso
danno e le sue forniture di merce.
Con osservazioni 3 gennaio
1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid.
3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Controversa nella
fattispecie è unicamente la pretesa di risarcimento danni formulata in via riconvenzionale
dal convenuto e parzialmente accolta dal primo giudice che ha addebitato
all’istante la causa delle perdite finanziarie da questi subite nella gestione
del reparto frutta e verdura del suo negozio nel periodo 1990/1991. Il primo
giudice ravvisa infatti nelle divergenze tra i quantitativi di merce fornita e
fatturata dalla venditrice, una violazione dei suoi obblighi contrattuali.
Correttamente egli non ha
applicato l'art. 41 CO, ma - poiché il danno fatto valere dall'acquirente è da
ricondurre a una violazione contrattuale, ha risposto alla domanda riconvenzionale
in base all'art. 97 CO
E' pure corretto che
divergenze quantitative sulle prestazioni fornite possono costituire casi di
inadempienza contrattuale, non trattandosi di difetto ai sensi dell’art. 197 CO
(Keller/Siehr, Kaufrecht, 3. Auflage, 1995, pag. 47).
In un’azione basata sul
risarcimento del danno contrattuale, al danneggiato incombe l’onere di provare
la violazione contrat-tuale, l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito,
nonché il nesso di causalità adeguato tra questi due elementi; la colpa è per
contro presunta (Wiegand in Comm. di Basilea, 1992, n. 5 e segg. ad art.
97 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationen-recht, 8. edizione, 1991,
pag. 222 e segg.).
- Nel caso concreto, il
pretore, basandosi su un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie,
ha accolto la pretesa di risarcimento danni del convenuto nonostante questi non
abbia fornito la prova dei presupposti dell’azione (Wiegand, op.cit., n.
61 ad art. 97 CO) .
Per quanto attiene alla
violazione contrattuale, che il pretore configura in sostanza nelle modalità di
fatturazione adottate dalla venditrice la quale, anziché basarsi - come d’uso
secondo il perito giudiziario per determinati prodotti ortofrutticoli - sul
peso netto della merce, si sarebbe riferita al criterio tara-merce tenendo
quindi conto anche del peso dell’imballaggio, va innanzi tutto rilevato che il
convenuto non ha provato quali fossero gli accordi a questo proposito. Questa
prova si imponeva in concreto ritenuto che sui bollettini di consegna della
merce figurano entrambe le possibilità di fatturazione (netto o tara-merce) e
che l’istante sostiene di aver sempre utilizzato lo stesso sistema di fatturazione
sin dal 1988, ossia da quando sono iniziate le forniture al convenuto, senza
che - su questo stesso oggetto - fossero mai sorte contestazioni. A fronte di
queste emergenze spettava al convenuto provare di aver pattuito con la
venditrice la fornitura di tutti i prodotti ortofrutticoli al peso netto. In
difetto di simile prova, non si può concludere a una violazione contrattuale a
carico della venditrice.
In ogni caso, anche se il
sistema di fatturazione applicato dall’istante costituisse una violazione dei
suoi obblighi contrattuali (limitatamente a ciò che risulta dal doc. 3),
mancherebbe in concreto la prova del danno e del nesso di causalità adeguata
tra lo stesso e le forniture dell’istante.
A sostegno della sua
pretesa risarcitoria l’istante si limita infatti a richiamare i conteggi di cui
ai doc. 4 e 5 che attestano, per il 1990 e 1991, una differenza tra il costo
dei prodotti ortofrutticoli e il ricavo delle vendite che ne risulta inferiore.
Questo semplicistico metodo di valutazione del danno appare iniquo già a prima
vista; esso infatti non tiene conto - pur ammettendo il giudice la difficoltà
dell'operazione e pur facendo capo alle competenze riservategli dall'art. 42
cpv. 2 CO - di molti momenti ignoti atti a interrompere il presunto nesso di
causalità adeguata: così l'adeguatezza della merce offerta, la concorrenza nel
settore del dettaglio, quindi il volume di scarti e di merce invenduta, ecc.
Elementi questi troppo importanti nel calcolo complessivo dell'andamento di un
intero settore del negozio per poter essere disattesi, come ha fatto il primo
giudice.
Il ricorso, che attua in
tal modo il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere accolto.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione è accolto.
Di conseguenza la sentenza
10 novembre 1995 del Pretore del Distretto di Riviera - fatta eccezione per il
dispositivo no. 1 - è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
E’
rigettata in via definitiva, limitatamente all’importo di fr. 5’134.15 oltre
interessi dell’8% dal 31 agosto 1991, la opposizione interposta da __________
al PE no. __________dell’UEF di Riviera.
-
La
domanda riconvenzionale è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 300.- sono poste a carico del
convenuto il quale rifonderà all’istante fr. 600.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese del
presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 300.-- già
anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ 300.- a titolo
di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Riviera.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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