Cassation dismissed in provisional debt-enforcement opposition case

16.1995.188Autre juridiction9 janv. 1996Dismissed

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Résumé

The Ticino Civil Cassation Chamber dismissed the debtor's cassation appeal against a first-instance order granting provisional lifting of opposition in debt enforcement. The debtor claimed it had requested a postponement of the hearing and was therefore unable to present its case. The court held that no proof of such a request was in the file; in any event, the alleged request did not satisfy the requirements for a postponement under Art. 136 CPC, and the debtor could have been represented. New facts and objections raised only on cassation were inadmissible. Costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 136, 321 cpv. 1 lett. b, 327 segg. CPC; provisional lifting of opposition and postponement of the hearing. A request for postponement must be timely and supported by a serious impediment; mere allegation without proof is insufficient. If the record contains no evidence of a postponement request, the party bears the consequences of non-appearance. In cassation, new facts, evidence and objections are inadmissible. Where the substantive complaint concerns denial of a postponement, it cannot be used to introduce issues not raised below (consid. 2-5).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.188

Data decisione, Autorità: 09.01.1996, CCC

Incarto n. 16.95.00188

Lugano 9 gennaio 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 novembre 1995 presentato da


contro

la sentenza 14 novembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 3 ottobre 1995 da


patr.


con la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 3 ottobre 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’770.- oltre accessori, importo corrispondente al saldo dovuto dalla convenuta sull’importo di fr. 10’500.- riconosciuto con la sottoscrizione della transazione 21 luglio 1993;

che all’udienza indetta per il contraddittorio la convenuta non ha fatto atto di comparsa;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, al quale la convenuta non ha opposto alcuna eccezione non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con il presente gravame, la cui tempestività è stata accertata da questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullament lamentando di non aver potuto far valere le proprie ragioni all’ udienza non essendole stato accordato un rinvio dell’udienza, richiesto in data 9 novembre 1995;

che con osservazioni 3 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;

che l’art. 327 lett. e CPC, al quale fa implicito riferimento la ricorrente, rappresenta una sanzione di natura processuale alla lesione del diritto delle parti di essere sentite, diritto che nell’ ambito della procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti è garantito alle parti dall’ossequio degli art. 385 segg. CPC (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese , Zurigo 1981, p. 183);

che in applicazione dell’art. 387 cpv. 1 CPC il giudice, ricevuta l’istanza, ha regolarmente citato le parti a comparire;

che la procedura di cui agli art. 385 segg. CPC non regola in modo specifico gli impedimenti per il contraddittorio, onde sono applicabili le norme generali (art. 136 CPC);

che l’art. 136 cpv. 1 CPC prevede la possibilità di chiedere al giudice il rinvio di un’udienza, ma vincolandone l’ammissibilità alla tempestività dell’istanza e alla gravità dell’impedimento: in particolare malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa davanti ad altro tribunale;

che nella concreta fattispecie nella documentazione agli atti non vi è traccia della pretesa richiesta di rinvio dell’udienza;

che in ogni caso, pur volendo ammettere da parte della convenuta l’invio in data 9 novembre 1995 di una richiesta di rinvio dell’udienza fissata per il 14 novembre 1995, questa avrebbe potuto essere giudicata non conforme alle esigenze dell’art. 136 CPC, già perchè non risulta il ruolo svolto dall’arch. __________ nell’ambito dell’escussa e che comunque avrebbe potuto farsi rappresentare;

che quindi la convenuta, che non ha provato di aver richiesto il rinvio dell’udienza essendo tale richiesta rimasta allo stadio di semplice allegazione di parte, deve sopportare le conseguenze della sua mancata partecipazione all’udienza senza che si possano esaminare in questa sede le contestazioni esposte per la prima volta con il ricorso ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 28 novembre 1995 della __________ è respinto.

  2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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