Cassation appeal granted for defective service of hearing notice

16.1995.185Autre juridiction12 févr. 1996Granted

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Résumé

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal upheld a cassation complaint against a justice-of-the-peace judgment granting CHF 680 for canal-cleaning work. The appellant argued that it had never received the hearing summons because its company name and seat had changed. The court held that valid service was not proven, that the party had not been able to defend itself, and that the summons and all subsequent acts, including the judgment, were null. The file was remitted for a new hearing. No court fees were charged, and the respondent had to pay CHF 40 compensation to the appellant.

Regest

Art. 327 lit. e CPC; Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC; service of a registered summons and nullity of subsequent proceedings: where the addressee denies receipt of the registered notice and proof of service cannot be established, valid notification is not demonstrated. A party not duly summoned has not been given the opportunity to be heard, so the procedural act is null and all subsequent acts depending on it fall with it. The case must be remitted for renewed contradittory proceedings (consid. 2-4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.185

Data decisione, Autorità: 12.02.1996, CCC

Incarto n. 16.95.00185

Lugano 12 febbraio 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 novembre 1995 presentato da


già


contro

la sentenza 26 ottobre 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 18 agosto 1995 da


con la quale l’istante postulava il pagamento di fr. 680.- oltre accessori oltre al rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 18 agosto 1995 la ditta __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 680.- a saldo della fattura emessa il 27 gennaio 1994 per lavori di pulizia canali effettuati per conto di quest’ultima;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo comprovata la pretesa dell’istante alla quale la convenuta non ha contrapposto nessuna eccezione non avendo partecipato al contraddittorio;

che con il presente tempestivo gravame la __________, ora __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: la ricorrente lamenta innanzi tutto la violazione del suo diritto di essere sentita non essendogli pervenuta la citazione all’udienza di discussione dell’istanza;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le propri ragioni;

che nella concreta fattispecie con ordinanza 27 settembre 1995, spedita mediante invio raccomandato no. __________, il giudice di pace ha citato le parti (quindi anche la convenuta __________) all’ udienza di discussione per il 18 ottobre 1995;

che la raccomandata destinata alla __________ in via __________ a __________ non è stata ritirata dall’ interessata e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;

che la causa del mancato ritiro della citazione è da ricercare nelle modifiche statutarie intervenute in seno alla società, e meglio nel cambiamento della ragione sociale e della sede della parte convenuta che ha assunto il nome __________, trasferendosi a __________ (pubblicazione sul FUSC del ____________________

che quando, come in concreto, il destinatario di una raccoman-data contesta di averla ricevuta e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 124, n. 3);

che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte

contro la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la citazione all’udienza del 18 ottobre 1995 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto successivo, in particolare la sentenza impugnata;

che l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinchè proceda ad un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;

che vista la particolarità del caso non si prelevano spese nè tassa di giustizia mentre alla ricorrente deve essere riconosciuta un’indennità per l’incomodo ricorsuale (non potendosi applicare in concreto la TOA), da porre a carico dello __________;

richiamati gli art. 327 segg, 147 segg. CPC e la LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 7 novembre 1995 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 26 ottobre 1995 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.

  1. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

Lo __________ verserà alla __________ l’importo di fr. 40.- quale indennità.

  1. Intimazione a:

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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