AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.157
Data decisione, Autorità:
16.07.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00157
Lugano
16 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 13 ottobre 1995 presentato da
__________ patr. __________
contro
la
sentenza 2 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura inappellabile promossa
con istanza 17 marzo 1994 da
patr.
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’668.- oltre accessori nonchè
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
no. __________dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 17 marzo
1994 __________ ha convenuto in giudizio la moglie __________ , con la quale è
pendente un’azione di divorzio, al fine di ottenere la restituzione di fr.
6’668.-;
che la pretesa
dell’istante si basa sulla convenzione sottoscritta dalle parti nel 1991 (doc.
A) in previsione della regolamenta-zione delle conseguenze accessorie del
divorzio che al suo punto 4 prevede l’obbligo per l’istante di versare un
contributo alimentare per i due figli minorenni __________ e __________, compresivo
degli assegni famigliari;
che a far tempo dal 1°
giugno 1991 gli assegni famigliari sono stati versati direttamente alla
convenuta (doc. C);
che il credito posto in
esecuzione corrisponde alla differenza tra quanto percepito dalla convenuta a
titolo di assegni famigliari per i due figli dal 1° giugno 1991 sino alla fine
del 1993, con quanto dovuto dall’istante a titolo di contributi alimentari
arretrati;
che in sede di
contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando
il carattere vincolante della convenzione sulle conseguenze accessorie del
divorzio non essendo stata omologata dal giudice; essa ha contestato inoltre il
diritto dell’istante alla restituzione degli assegni famigliari poichè di
spettanza del coniuge affidatario - oltre il contributo alimentare - in virtù dell’art.
285 cpv. 2 CC;
che in via la riconvenzionale la convenuta ha chiesto il pagamento di fr.
2’700.- quale contributo alimentare di sua spettanza in virtù della menzionata
convenzione;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertato il carattere vincolante della convenzione
sottoscritta dalle parti, ha accolto sia l’istanza, sia la domanda riconvenzionale,
ritenendo entrambe le pretese sufficientemente comprovate;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento limitatamente al dispositivo che ha accolto l’istanza,
conclusione alla quale il giudice sarebbe giunto ritenendo erroneamente
vincolante la convenzione aprile/agosto 1991 (doc. A);
che l’art. 285 cpv. 2 CC
prevede il principio del versamento degli assegni famigliari, in aggiunta al
contributo alimentare, al genitore cui spetta il mantenimento dei figli,
rispettivamente al coniuge affidatario;
che la contraria pattuizione (“assegni famigliari compresi”) convenuto fra le
parti non esula da quell’ambito che può essere regolato senza l’approvazione
del giudice (Bühler/Spühler, Comm di Berna, n.164 ad art. 158 CC e idem,
Ergänzungsband 1991, n. 150 ad art. 154 CC);
che pertanto nulla osta alla validità della convenzione che, oltre tutto, le
parti hanno implicitamente considerato immediatamente operante nei rapporti
patrimoniali fra loro (indicizzazione dei contributi già dal 1.1.1992; domanda riconvenzionale
fondata sulla medesima convenzione a valere dal 1.6.1991);
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che la domanda di
concessione dell’assistenza giudiziaria - limitata alla presente procedura ricorsuale
- non può essere accolta in considerazione del fatto che il gravame appariva a
prima vista sprovvisto di possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
13 ottobre 1995 di __________ è respinto.
-
Spese e tassa di giustizia,
per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-nord
Per la Camera di cassazione
civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster