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Numero d'incarto:
16.1995.152
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00152
Lugano
22 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 1995 presentato da
__________ patr. __________
contro
la
sentenza 8 agosto 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 8 febbraio 1995
da
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’932.50 oltre accessori,
nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- In data 29 settembre 1993
__________ ha concluso con il __________ un contratto di compravendita (doc. C)
avente per oggetto un veicolo __________ del valore di fr. 19’550.-. Qualche
giorno dopo __________ ha richiesto, per il tramite del garage medesimo, un
finanziamento leasing di pari importo (doc. D), finanziamento che però non
avvenne. Stante l’impossibilità di far fronte al pagamento del prezzo pattuito,
il convenuto ha rinunciato al veicolo.
Con istanza 8 febbraio
1995 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il
pagamento di una penale pari al 15% del valore del veicolo, ossia fr. 2’932.50
oltre accessori.
Il convenuto si oppone
alla pretesa avversaria osservando che il contratto di compravendita era
condizionato all’ottenimento da parte sua del finanziamento leasing,
circostanza nota all’istante, tant’è che fu proprio un suo dipendente a prendere
i contatti in tal senso con la __________. Non essendosi verificata la
condizione, il contratto doveva ritenersi privo d’effetti. In via subordinata
il convenuto ha contestato l’esigibilità della pena convenzionale nonché il suo
ammontare.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali
non ha ritenuto fossero emersi elementi sufficienti atti a suffragare la tesi
del convenuto circa la conclusione di un contratto condizionato, ha accolto l’istanza
condannando il convenuto al pagamento della penale pattuita.
-
Con il presente tempestivo
gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 25 settembre
1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente, basandosi sul titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver
erroneamente applicato il diritto formale e materiale nonché di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie. Dal punto di vista formale
lamenta la violazione dell’art. 295 CPC, per il fatto che il pretore,
nonostante l’assenza della parte istante, ha indetto una seconda udienza. Il
ricorrente rimprovera poi al primo giudice di aver ricitato le parti per una
terza udienza al solo scopo di permettere all’istante di rimediare a sue
ulteriori negligenze, con particolare riferimento alla carenza di
legittimazione del suo rappresentante. Nel merito rimprovera al primo giudice
di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per
quanto riguarda le caratteristiche del contratto.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e
giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario
alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la
valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce
di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983
9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b,
119 Ia 32 consid. 3).
- La censura ricorsuale
secondo la quale con la citazione delle parti alla seconda udienza del 15 marzo
1995 il pretore avrebbe violato le norme procedurali sulle formalità della
citazione, in particolare l’art. 295 CPC che nella sua versione attuale prevede
- nelle cause inappellabili - una sola udienza in caso di assenza di una parte
è infondata.
Secondo la nuova versione dell’art.
295 CPC, entrato in vigore il 1° marzo 1995, se le parti, o una di esse, non
compaiono all’udienza, il giudice procede nella lite giudicando in base
all’istanza e alle prove addotte. La citazione deve in ogni caso rendere edotte
le parti sulle conseguenze della mancata comparsa.
Il ricorrente a ragione
ritiene che nuove norme di procedura, salvo disposizioni esplicite in senso
contrario, sono applicabili dal giorno della loro entrata in vigore, ma nel
caso concreto, tuttavia, dev’essere anzitutto evidenziato che l’ordinanza in questione
è stata staccata dal giudice prima del 1° marzo 1995 (per l’esattezza il 10
febbraio), onde appare difficile rimproverargli il mancato rispetto del nuovo
disposto di rito. Comunque sia, la decisione del pretore di indire una seconda
udienza, constatata l’assenza di una parte (in conformità col vecchio diritto)
appare rispettosa del senso della nuova norma nel suo complesso applicativo,
esposto in modo preciso dal Messaggio 19.10.1993 concernente la modifica
del CPC, ad art. 295: a dipendenza della portata della citazione e delle gravi
conseguenze della sua inosservanza, il giudice deve attenersi alla completezza
informativa del testo. Data la regolarità della citazione secondo la precedente
normativa (allora in vigore), dev’essere stata offerta alle parti la
possibilità di essere riconvocate, affinché venissero rispettati pienamente i
loro diritti derivanti dall’art. 4 Cost.
Gli atti processuali compiuti
dal giudice sono pertanto corretti.
- In merito alla riconvocazione
delle parti ad una terza udienza -questione che ha fatto oggetto della
decisione incidentale 5 aprile 1995 - al fine di ovviare alla carenza di
legittimazione del rappresentante dell’istante comparso alla seconda udienza
nella persona del signor __________, va detto che questo modo di operare, non
solo non è arbitrario, ma è conforme alla giurisprudenza cantonale su questo
tema.
Secondo l’art. 97 cifra 4
CPC, la legittimazione del rappresen-tante costituisce un presupposto
processuale che deve essere esaminato d’ufficio, in ogni stadio di causa.
La carenza di un
presupposto processuale può però essere sanata se al difetto può essere ovviato
entro un breve termine in virtù dell’art. 99 cpv. 3 CPC (CCC 31.1.1996 in re
V.P. e llcc / avv. G.). Nel caso concreto, la decisione del pretore di non
ritenere preclusa la parte istante e di concederle l’opportunità di sanare la
carenza di legittimazione del suo rappresentante, costituisce un caso
d’applicazione di questa norma (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 99, n. 1 e
2), ed è peraltro confortata da parte della dottrina (Sträuli/ Messmer,
in ZPO, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordung, 1982, § 129, n. 2).
Anche su questo punto il
ricorso dev’essere respinto.
- Controverso nella
fattispecie è il carattere condizionato del contratto di compravendita
sottoscritto dalle parti.
La conclusione del primo
giudice secondo la quale non siamo in presenza di simile contratto, non è
arbitraria.
Secondo l’art. 151 CO un contratto
si ritiene condizionato quando la sua obbligatorietà si faccia dipendere da un
avvenimento incerto.
Esso diventa efficace dal
momento in cui la condizione si verifica, a meno che i contraenti
non abbiano manifestato una diversa intenzione. Per poter parlare di condizione
ai sensi del sopra menzionato disposto, vi deve essere il riferimento ad un
avvenimento futuro, oggettivamente possibile e incerto (DTF 96 II 125; Guhl,
Das Schweizerische Obligationenrecht, 1991, pag. 50; Honsell/ Vogt/Wiegand,
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 1992, n 13 e 14 ad art.
151-157 CO, Vorbemerkungen).
Quando vi è incertezza
sulla natura di un negozio giuridico, ovvero se è litigiosa la questione di
sapere se esso sia o meno condizionato, l’onere della prova incombe su colui
che afferma l’esistenza di una condizione (Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil
des Schweizerischen Obligationenrechts, 1974, vol. 2, pag. 263).
Nel caso concreto, dalle
risultanze istruttorie non è emerso che l’acquisto della vettura fosse
condizionato all’ottenimento da parte del convenuto di un finanziamento
leasing. La tesi del ricorrente è peraltro smentita da un raffronto tra la data
di conclusione del contratto (sottoscritto il 29 settembre 1993) e la
successiva richiesta del finanziamento leasing (4 ottobre 1993), situazione
confermata dal __________, unica prova su questo aspetto della vertenza.
D’altra parte a nulla può portare la circostanza secondo cui la richiesta di
finanziamento sia avvenuta anche a nome della moglie del convenuto.
Il giudizio pretorile su questo
punto non può pertanto essere attaccato dalla censura ricorsuale.
- Ulteriore critica è rivolta alla
conclusione sull’esigibilità della pena convenzionale.
Pacifica la validità delle
condizioni generali del contratto e quindi della pattuizione della clausola n.
5 lett. b) (doc. C), il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
considerato inutile l’interpellazione scritta dell’acquirente sia relativamente
al termine per il ritiro della vettura, sia -decorso quel termine- per
avvalersi del diritto alla pena convenzionale in luogo della fornitura.
Orbene, la decisione impugnata,
su questo punto non può essere condivisa già perché omette di considerare che,
secondo la citata clausola n. 5, il venditore “può” esercitare il diritto in
questione, avvertendo immediatamente controparte di tale sua intenzione. Nella
fattispecie, è vero che, ben presto (secondo il teste __________, prima che la
vettura giungesse all’attrice) l’esecuzione della compravendita appariva
compromessa e che il fallimento delle pratiche leasing resero poi attuale tale
situazione; mai tuttavia (almeno non è stato sostanziato, né provato) la
venditrice espresse all’acquirente di voler far capo al suo diritto alla pena
convenzionale per il caso di mancato ritiro del veicolo. Né si può
ragionevolmente pretendere che il suo scritto di data 11 novembre 1993
corrisponda a quella dichiarazione immediata cui fa riferimento la citata
clausola contrattuale; con lo stesso viene esatto il pagamento della pena
convenzionale, quasi che il diritto alla stessa potesse essere esercitato automaticamente,
tosto constatata la mancata consegna dell’oggetto venduto, ossia a prescindere
dalle cautele previste dalla clausola in esame.
Questa censura ricorsuale deve
pertanto essere ammessa poiché il primo giudice ha tratto conclusioni
giuridiche chiaramente contrarie agli atti di causa, ovvero alle pattuizioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
20 settembre 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
8 agosto 1995 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio nord è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza 8 febbraio
1995 della __________ è
respinta.
- Le spese e la tassa
di giustizia di fr. 400.-, da anticiparsi
dall’istante,
rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
al convenuto
l’importo di fr. 450.- a titolo di ripetibili.
II . Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 200.--
già anticipate dal
ricorrente, vanno poste a carico della __________ la quale verserà a __________
l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione Mendrisio-Nord
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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