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Numero d'incarto:
16.1995.143
Data decisione, Autorità:
12.08.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00143
Lugano
12 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 23 agosto 1995 presentato da
__________ rappr. dal __________
contro
la
sentenza 3 agosto 1995 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella
causa a procedura inappellabile promossa con istanza 22 novembre 1994
da
__________ rappr. da __________
con
la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 500.- oltre accessori a
titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a
fr. 350.-,
considerato
in
fatto e in diritto:
che il giudice esamina
d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in
particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);
che il __________ gode
della capacità di essere parte in un processo avendo personalità giuridica
propria (art. 1 LOC), ma l’art. 13 lett. l LOC riserva all’assemblea comunale -
rispettivamente al consiglio comunale (art. 42 cpv. 2 LOC) - l’autorizzazione a
intraprendere o a stare in lite, con la sola eccezione delle procedure
provvisionali, delle cause possessorie e di quelle amministrative (Cocchi/Trezzini,
CPC, art. 38, n. 3; Rep 1967 226; DTF 102 Ia 400);
che la controversia in
esame, basata su una pretesa di risarcimento danni, è sicuramente un’azione
civile ordinaria e soggiace pertanto al cennato disposto della LOC;
che in concreto, manca
dagli atti del processo la prova che il Consiglio comunale di
____________________ abbia autorizzato il __________ a stare in lite;
che la risoluzione
municipale richiamata dal primo giudice costituisce semplicemente una procura
atta a legittimare l’avv. __________ e __________ a rappresentare il __________
dinanzi al giudice di pace;
che il ricorso, così come
tutti gli atti successivi all’inoltro dell’istanza compresa la sentenza qui
impugnata, sono pertanto nulli in quanto compiuti o indirizzati ad una parte
alla quale difetta il presupposto della capacità processuale (art. 142 lett. a
CPC);
che gli atti vanno così
ritornati al giudice di pace (CCC 8 novembre 1994 in re Z./__________) affinchè
abbia a riprendere la procedura in consonanza con gli atti validi sino ad ora
compiuti (istanza e citazione al contraddittorio);
che, a titolo abbondanziale, si osserva che nel processo - in applicazione dell’art.
8 CC - gli istanti dovranno provare l’eventuale agire illecito di controparte,
così come l’esistenza e la consistenza del preteso danno;
Per i quali motivi,
visti per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG
pronuncia:
- Nella causa inc.no. 1-1995
della Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona sono dichiarati nulli tutti
gli atti processuali successivi all’inoltro dell’istanza.
§ Gli atti sono ritornati
al primo giudice per gli incombenti di cui
ai considerandi.
-
Non si prelevano tasse nè
spese.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Bellizona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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