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16.1995.140 ΓÇó Civil cassation appeal null for lack of grounds
16.1995.140Autre juridiction28 déc. 1995Inadmissible
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the cassation appeal was null because it did not contain any specific criticism of the first-instance judgment and did not identify a cassation ground, as required by Art. 329(2) CPC. The court also noted that new allegations raised for the first time on cassation were inadmissible under Art. 321(1)(b) CPC and, in any event, would not defeat the claimant's documented receivable. The appeal was declared null, and the appellant was ordered to bear costs and pay CHF 80 in party compensation.
Art. 329 cpv. 2 CPC; cassation appeal requirements and nullity for lack of grounds; Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC bars new facts, evidence and exceptions on cassation. A cassation remedy must contain the prayers for relief and a reasoned indication of the cassation ground invoked; absent any criticism of the challenged judgment, the filing is null. Arguments raised for the first time in cassation are inadmissible and cannot be used to cure a defective appeal or to introduce new defenses. Even if considered, such new allegations cannot prevail where the claimed debt is substantiated by the record (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.140
Data decisione, Autorità: 28.12.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00140
Lugano 28 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 settembre 1995 presentato da
contro
la sentenza 11 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 15 novembre 1994 da
con la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 3’139.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 15 novembre 1994 la __________, ditta specializzata in arredamenti per cucine, ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’139.- a saldo delle fatture emesse il 21 luglio 1993 (doc. A) e l’11 agosto 1993 (doc. B) per lavori effettuati per conto della convenuta presso uno stabile a __________;
che alle due udienze indette per il contraddittorio la convenuta non ha fatto atto di comparsa;
che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo compro-vato il credito dell’istante e accertata l’assenza di una qualsiasi contestazione da parte della convenuta, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che con osservazioni 4 ottobre 1995 la controparte chiede la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato;
che nel caso concreto il ricorso 4 settembre 1995 non contiene nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice e non è pertanto possibile desumere dal suo contenuto alcun titolo di cassazione;
che in ogni caso le argomentazioni ricorsuali, proposte per la prima volta in questa sede non possono essere tenute in considerazione in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che esse non sarebbero comunque tali da inficiare la pretesa dell’istante alla quale la convenuta ammette di avere conferito l’incarico di procedere all’esecuzione dei lavori oggetto della fattura litigiosa (p.to 1 ricorso), e alla quale non possono essere opposti eventuali accordi che la convenuta sostiene di aver concluso con la proprietaria dello stabile;
che abbondanzialmente va rilevato che il credito di fr. 3’139.- fatto valere dall’istante risulta comprovato dalla documentazione agli atti, in particolare dai doc. A e B sui quali figura chiaramente che gli sconti ivi indicati sarebbero stati concessi unicamente in caso di pagamento entro 10 giorni, caso contrario gli stessi sarebbero stati conteggiati;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso 4 settembre 1995 __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 80.- quale indennità di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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