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16.1995.136 ΓÇó Cassation appeal declared null for missing grounds
16.1995.136Autre juridiction6 sept. 1995Dismissed
The Ticino Civil Cassation Chamber declared the cassation appeal null because the appellant failed to state a cognizable cassation ground as required by Art. 329(2) CPC and merely repeated prior arguments. In any event, the lower court’s partial granting of provisional relief was not shown to be erroneous, since no document evidenced a debt acknowledgment for the remaining amount and no agreement departed from statutory default interest. Costs of CHF 70 were imposed on the appellant.
Art. 329 cpv. 2 CPC; ricorso per cassazione: requisiti di motivazione e nullità dell’atto; the appeal is void if it fails to identify the invoked ground of cassation and to state the factual and legal reasons supporting it. Mere repetition of first-instance submissions is insufficient. In any event, annulment is excluded where the challenged order is not shown erroneous on the merits, notably because no written acknowledgment of debt is produced for the enforced amount and no contrary agreement on moratory interest is established; absent a different stipulation, default interest runs at the statutory rate of 5% (Art. 104 CO).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.136
Data decisione, Autorità: 06.09.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00136
Lugano 6 settembre 1995/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 30 agosto 1995 presentato da
contro
la sentenza 22 agosto 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimento promossa con istanza 22 giugno 1995 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 22 giugno 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 4’040.60 oltre accessori, importo corrispondente alle pretese derivanti dal rapporto di locazione che vincolava le parti (pigioni scadute, spese accessorie, risarcimento danni);
che in sede di contraddittorio __________ ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente a fr. 2’300.-;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza di un valido riconoscimento di debito limitatamente a fr. 2’300.-, importo che il conduttore ha riconosciuto di dovere alla controparte all’udienza del 12 giugno 1995 dinanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco, ha accolto l’istanza limitatamente a quest’importo non sussistendo per la rimanenza un valido titolo di riconoscimento di debito;
che con lettera 30 agosto 1995 __________, giusitifcando la sua assenza dal contraddittorio per motivi di forza maggiore, insorge contro il predetto giudizio chiedendo l’integrale accoglimento della sua istanza previo riesame della fattispecie;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato;
che in concreto dallo scritto 30 agosto 1995 con il quale l’insorgente si limita a riproporre le argomentazioni già esposte in prima sede, non è possibile desumere il titolo di cassazione invocato;
che in ogni caso il giudizio impugnato non potrebbe essere annullato, ritenuto che l’istante non ha prodotto alcun documento (contratto di locazione o altro scritto) dal quale poter dedurre l’esistenza di un riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione;
che la stessa conclusione s'imporrebbe anche per quanto attiene agli interessi di mora, riconosciuti dal giudice la tasso legale del 5%, non avendo le parti concluso una diversa pattuizione (art. 104 cpv. 1 e 2 CO);
che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente irricevibile;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la TarLEF
pronuncia:
Il ricorso 30 agosto 1995 __________ è nullo.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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