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Numero d'incarto:
16.1995.127
Data decisione, Autorità:
15.05.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00127
Lugano
15 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 2 agosto 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 25 luglio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4 nella
causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 8 febbraio 1995
da
patr.
dallo studio legale __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 1’143.60 oltre accessori nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
__________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 8 febbraio 1995
__________, proprietario di un appartamento di 3 ½ locali a __________ occupato
da __________ in virtù di un contratto di locazione conclusosi alla fine di
dicembre 1990, ha convenuto in giudizio quest’ultima al fine di ottenere il
pagamento di fr. 1’143.60, importo corrispondente alla pigione relativa al mese
di dicembre 1990 e rimasta insoluta.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria sostenendo che l’istante, al momento della rescissione
del contratto, aveva rinunciato al credito.
-
Con il querelato giudizio
il pretore, accertata la fondatezza della pretesa dell’istante per mancato
pagamento della pigione relativa al mese di dicembre 1990, ha accolto l’istanza
non avendo la convenuta comprovato l’asserita rinuncia al credito da parte
dell’istante.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di non essersi
attenuto al principio inquisitorio che regge le vertenze in materia di
locazione, che nel caso concreto imponeva l’assunzione suppletoria di prove ex art.
191 CPC a dipendenza dell’impossibilità di procedere all’audizione dei testi
__________ che avrebbero dovuto confermare la sua tesi.
Con osservazioni 25 agosto
1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Per quanto attiene alla ricevibilità
del ricorso, contestata da controparte, va rilevato che per costante
giurisprudenza di questa Camera anche se carente dell’indicazione del motivo di
cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, il
ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione affiorino con evidenza le
ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare il
motivo di cassazione addotto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5).
Giusta l’art. 327 lett. g
CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame,
una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è
stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in
caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid.
3, 119 Ia 117 consid. a).
- A fondamento del proprio
gravame la ricorrente lamenta la mancata assunzione suppletoria di prove da
parte del primo giudice in sostituzione delle deposizioni testimoniali la cui
assunzione non ha potuto aver luogo a causa dell’impossibilità di citare i
testi proposti.
L’art. 274 d cpv. 3 CO
impone all’autorità di conciliazione
e al giudice di accertare
d’ufficio i fatti e di apprezzare liberamente le prove; in quest’ambito la
stessa norma impone anche alle parti di coaudiuvare l’autorità presentando
tutti i documenti per la valutazione del caso. Quando l’istruttoria, pur
condotta e indirizzata dall’autorità che decide miratamente alle prove dei
fatti determinanti, non dovesse permettere il relativo convincimento, la parte
alla quale incombeva l’onere della prova ne sopporta le conseguenze negative.
Questo modo di operare, oltre a mettere le parti su di un piano di effettiva
parità davanti al giudice, permette un positivo avvicinamento della verità
processuale all’effettivo stato dei fatti. L’accertamento d’ufficio dei fatti
comporta per il giudice la possibilità di tener conto, oltre alle allegazioni
delle parti, di altri fatti determinanti; di procedere a indagini proprie
diverse da quelle proposte dalle parti, nonchè di assumere all’incarto elementi
probatori anche all’infuori delle strette regole procedurali (Cocchi,
Aspetti procedurali del nuovo diritto di locazione in Rep 1990 p.76 e
77). Si tratta tuttavia di facoltà riservate al giudice, affinchè questi sia in
grado di agire nel processo con ampi poteri senza correre il rischio di censure
di tipo formale; non si tratta però di obblighi; non v’è pertanto possibilità
alcuna per l’istanza superiore di stigmatizzare l’operato del giudice di prime
cure quando questi non abbia fatto ricorso pieno ai propri poteri (II CCA
12 febbraio 1995 in re L./C.).
-
Già per questo motivo si
deve concludere che non v’è motivo di cassazione a dipendenza della pretesa
lesione da parte del pretore degli obblighi procedurali dipendenti
dall’applicazione del principio inquisitorio.
Ma la ricorrente, cui incombeva l’onere della prova, non può che rimproverare a
sè stessa l’esito della lite. Se non si poteva pretendere l’indicazione in
causa del recapito attuale dei testi, coniugi __________, a dipendenza del
tempo trascorso dai fatti litigiosi, la ricorrente non si è poi opposta alla
chiusura dell’istruttoria ed ha senz’altro partecipato al dibattimento finale
del 20 luglio 1995, ben sapendo che l’unica prova a sua disposizione non aveva
oggettivamente potuto essere assunta.
Come non ha allora fatto capo all’art. 192 CPC (nè verosimilmente avrebbe
potuto farlo), non può denunciarne ora la mancata applicazione, tanto più che
non sembra in grado di indicare nemmeno quale altra prova dovesse essere
assunta a sostegno dell’eccezione da lei sollevata.
-
La reiezione del ricorso
determina il carico di spese e ripetibili a __________.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 2
agosto 1995 __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
100.-
b) spese fr.
50.-
fr.
150.-
già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________ fr.
200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, Sezione 4
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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