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Numero d'incarto:
16.1995.113
Data decisione, Autorità:
31.01.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00113
Lugano
31 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 15 giugno 1995 presentato da
contro
la
sentenza 30 maggio 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 18 maggio 1995
da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 3’351.50 oltre accessori, nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 18 maggio
1995 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 3’351.50, oltre al rigetto dell’opposizione
interposta al PE sopra menzionato, importo richiesto a saldo della fattura 7
giugno 1994 emessa per lavori di impermea-bilizzazione eseguiti presso
l’abitazione del convenuto;
che all’udienza di
contraddittorio il convenuto non è comparso;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione allegata
all’istanza, ha ritenuto comprovato il credito dell’istante e ha pertanto
concluso all’ accoglimento dell’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 20
giugno 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il
predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC: il ricorrente lamenta di non aver
potuto partecipare all’udienza non essendogli pervenuta in tempo utile la
citazione;
che con osservazioni 31
agosto 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327 lett.
e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito, una
sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte
non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che per poter far valere
le proprie ragioni la parte deve in primo luogo poter partecipare alla
discussione dell’istanza e all’ istruzione della causa;
che in caso di invio
raccomandato, come avvenuto per la citazione che ci occupa, esso si reputa
notificato al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se
l’invio non è recapitato al domicilio nè ritirato alla posta, il settimo e
ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale in conformità dell’art. 169
cpv. 1 lett. d) e e) dell’Ordinanza (1) della Legge sul servizio delle poste (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, ad art. 124, n. 4);
che nella concreta
fattispecie, come risulta dalla ricerca postale richiesta da questa Camera, la
citazione all’udienza di contraddittorio prevista per il 30 maggio 1995 è stata
spedita dalla Pretura il 23 maggio 1995 e ritirata da __________ il 1° giugno
1995, quando l’udienza aveva già avuto luogo;
che, avendo il ricorrente
ritirato la citazione nei tempi consentiti (ultimo giorno di giacenza), egli è
stato impossibilitato a partecipare all’udienza, ovvero è stato privato del
diritto di essere sentito;
che giusta l’art. 142 cpv.
1 lett. b CPC gli atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale
l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere;
che a dipendenza della
nullità della sentenza, prolata senza che il ricorrente abbia potuto prendere
parte alla trattazione della causa, gli atti devono essere rinviati al primo
giudice affinchè proceda alla riconvocazione delle parti per la discussione
dell’istanza ed emani un nuovo giudizio;
che in considerazione
dell’opposizione di controparte all’acco-glimento del gravame, le spese
dell’odierno procedimento devono essere addebitate a quest’ultima;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
- Il ricorso per cassazione
12 giugno 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
30 maggio 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, è annullata e
gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dal ricorrente, vanno poste
a carico della controparte la quale rifonderà all’insorgente fr. 80.- quale
indennità di questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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