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Numero d'incarto:
16.1995.112
Data decisione, Autorità:
31.05.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00112
Lugano
31 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 16 giugno 1995 erroneamente presentato
nella forma dell’appello da
rappr.
dall’__________
contro
la
sentenza 13 giugno 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa
a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con
istanza 2 settembre 1994 nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’759.25 oltre accessori,
domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
-
ha lavorato quale cuoco presso il __________e __________ a __________, di cui è
gerente __________, dal 1° marzo 1994 sino al 21 maggio 1994, data per la quale
egli ha notificato la disdetta del contratto di lavoro. La retribuzione mensile
pattuita tra le parti ammontava fr. 4’000.- lordi
Con
istanza 1° settembre 1994 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore
di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’759.25 quale corrispettivo
delle pretese salariali di sua spettanza per 102.75 ore di lavoro straordinario
e per due giorni di libero non goduti.
Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di nulla più dovere
all’istante né a titolo di giorni di libero non goduti, avendo egli beneficiato
di due giorni festivi, né a titolo di ore di lavoro straordinario: a questo
proposito osserva che il dipendente ha firmato alla fine del rapporto di lavoro
la scheda di controllo delle presenze senza nulla eccepire. Subordinatamente si
è rimesso al giudizio equitativo del pretore.
- Con
il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver valutato le risultanze
istruttorie dalle quali ha dedotto che l’istante non può vantare nulla a
titolo di giorni di libero non goduti avendo usufruito di tutti i giorni di
libero di sua spettanza, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 1’880.-
riconoscendo al lavoratore
- sulla base della deposizione __________ - il diritto al pagamento di 77 ore
di lavoro straordinario anziché le 102.75 ore rivendicate.
- Con il presente tempestivo
gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei
combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorto
contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente
rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze
istruttorie dalle quali risulterebbero comprovate le sue pretese salariali per
le quali postula l’integrale accoglimento in questa sede sia per quanto attiene
ai giorni di libero non goduti che alle ore di lavoro straordinario effettuate.
Con scritto 6 luglio 1995
la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
-
L’art. 82 CCNL,
applicabile alla concreta fattispecie essendo stato riconosciuto al Contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione
carattere di obbligatorietà generale, impone al datore di lavoro l’obbligo di
registrare le ore di lavoro e quelle di lavoro straordinario effettuate, nonchè
i giorni di vacanza e festivi concessi. Secondo il cpv. 5 del medesimo
disposto, se questi controlli non vengono effettuati, incombe al datore di
lavoro provare che le ore di lavoro straordinario, i giorni di riposo e di
vacanza e il diritto a giorni festivi rivendicati dal lavoratore non sono
dovuti. In altre parole, il mancato ossequio da parte del datore di lavoro
delle disposizioni di controllo prescritte dal CCNL gli impone, in caso di
contestazione, l’onere della prova del mancato diritto del dipendente a pretese
salariali a questo titolo.
-
In concreto, al fine di
quantificare il lavoro straordinario prestato dal dipendente, il datore di
lavoro, non essendosi conformato al disposto di cui all’art. 82 CCNL, ha
chiesto l’assunzione del teste __________, collega di lavoro dell’istante con
funzione di capo-cuoco. Dalla prova testimoniale si evince che l’istante era
presente sul posto di lavoro per circa 9 ore al giorno, tranne due o tre volte
la settimana durante le quali egli si fermava oltre il normale orario
lavorativo.
Il pretore, basandosi su
questa testimonianza, unica prova agli atti circa l’effettuazione di ore di
lavoro straordinario da parte dell’istante, gli ha quindi riconosciuto a questo
titolo 77 ore lavorative anzichè le pretese 102.75 ore.
Per giungere al
riconoscimento di queste 77 ore di lavoro straordinario, il primo giudice, come
indicato in modo succinto nella sentenza, ha tenuto per provate le ore di
lavoro straordinario mattutine esposte dal lavoratore (basandosi sul normale
orario lavorativo dalle 9.00 alle 14.00, cfr. deposizione __________) mentre ha
ridotto proporzionalmente le ore di lavoro straordinario pomeridiane calcolando
una media di permanenza sul posto di lavoro, oltre al normale orario lavorativo
(dalle 17.30 alle 21.30), di 3 volte la settimana anzichè tutte le sere così come
indicato dal lavoratore.
Simile calcolazione,
fondata sull’unica prova agli atti che il pretore ha valutato in modo
sostenibile senza che questa
sua valutazione sia stata
smentita da altre emergenze processuali, può essere condivisa. Non si può in particolare
rimproverare al primo giudice né di aver stimato le ore litigiose senza
fondamento probatorio, né di aver deciso in urto con gli elementi oggettivi a
sua disposizione. Ciò basta per negare il preteso arbitrio, invocato dal
ricorrente.
- Per quanto attiene i due
giorni di riposo rivendicati dall’istante, in base al CCNL egli ha diritto,
conformemente all’esposto introduttivo, a
-
23,42 giorni di riposo (art.
64 CCNL), ossia due giorni per settimana
-
7,3 giorni di vacanza (art.
70 CCNL) e
-
1,35 giorni festivi (art.
77 CCNL), corrispondenti a 6 festivi annui,
per un totale di 32,07
giorni.
Dalle risultanze
istruttorie, in particolare dal piano di lavoro allestito dall’istante medesimo
(doc. F), emerge che egli è stato assente dal posto di lavoro 25 giorni
(giornate intere e mezze giornate).
Considerando i 5,48 giorni
pagati al lavoratore (doc. E) come dallo stesso pacificamente ammesso, risulta
che egli ha goduto, in natura e mediante compensazione finanziaria, complessivi
30.48 giorni, da qui un saldo a suo favore pari a giorni 1,59. Ritenuto il
salario lordo giornaliero di fr. 133.33 non contestato dal datore di lavoro,
all’istante deve essere riconosciuto l’importo lordo di fr. 200.-. Su
quest’importo, dal quale vanno dedotti i contributi sociali, decorrono gli
interessi di mora del 5% a far tempo dal 1° giugno 1994.
Al proposito va rilevato
che, contrariamente a quanto ventilato dal convenuto, la sottoscrizione da
parte del dipendente della scheda di contollo delle presenze alla fine del
rapporto lavorativo (doc. G) non equivale a rinuncia a eventuali ulteriori
diritti conferitigli dal CCNL (art. 83 CCNL).
Su questo punto la
decisione pretorile che ha negato all’istante il diritto al pagamento di giorni
di libero non goduti, deve quindi essere cassata poichè contraddetta dalle
prove documentali.
- La maggiore soccombenza del
ricorrente in questa sede giustifica la compensazione delle ripetibili,
peraltro non richieste dalla controparte la cui comunicazione 6 luglio 1995
non può neppure essere assimilata a un allegato di osservazioni.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 16 giugno 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 giugno 1995 del Pretore di Lugano, Sezione 1 è
annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
- L’istanza è
parzialmente accolta.
Di conseguenza
__________ verserà a __________ l’importo
netto di fr.
1’880.- oltre interessi del 5% dal 1°giugno 1994
nonchè l’importo
lordo, da dedursi i contributi sociali, di fr.
200.- oltre
interessi del 5 % dal 1° giugno 1994.
- Non si prelevano
tasse nè spese, mentre il convenuto
rifonderà alla
controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili.
II. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano
ripetibili di questa sede.
III.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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