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Numero d'incarto:
16.1995.100
Data decisione, Autorità:
26.04.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00100
Lugano
26 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 15 maggio 1995 presentato da
tutti
patr. dall’ avv. __________
contro
la
sentenza 19 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con
istanza 26 novembre 1992 nei confronti della
patr.
dall’avv. __________
con
la quale gli istanti hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 5’750.-, importo aumentato in prosieguo di causa a fr. 6’250.-, domanda
parzialmente accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Nell’autunno 1990 la ditta
__________, che già in precedenza si era rivolta ai grafici __________,
__________ e __________ per lo studio dell’immagine della ditta con particolare
riferimento alla creazione del logo della società, li ha incaricati di
progettare l’insegna e scegliere il colore per le facciate e l’atrio di
ingresso della nuova sede.
Il 19 settembre 1990 i
grafici __________, __________ e __________ hanno allestito il preventivo agli
atti sub. doc. V.
Tra i lavori preventivati,
la __________ ne ha fatti eseguire alcuni che hanno fatto l’oggetto della
fattura 12 marzo 1992 per complessivi fr. 3’750.- (doc. Z).
Stante il diniego di
pagamento della __________, che ha contestato l’originalità del logo propostole
trattandosi a suo dire di un’idea già sfruttata da un altro grafico,
__________, __________ e __________ l’hanno convenuta in giudizio con istanza
26 novembre 1992. Gli istanti hanno chiesto, oltre al saldo della fattura di
fr. 3’750.-, un importo di fr. 2’000.-, aumentato pendente causa a complessivi
fr. 2’500.-, a titolo di risarcimento danni per violazione contrattuale, ossia
per l’utilizzo da parte della convenuta del logo da loro creato per
applicazioni non previste (scritte sulle vetrine, applicazione del logo su
mezzi di trasporto e utilizzo a scopi pubblicitari) e per le quali non è stato
rispettato il progetto originale, ciò che costituirebbe una lesione della loro
immagine professionale. La convenuta si è opposta all’azione.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice, dopo aver qualificato il contratto concluso dalle parti quale
appalto, ha condannato la convenuta al pagamento della fattura 12 marzo 1992 di
fr. 3’750.- dichiarando perenta un’eventuale azione per difetti dell’opera,
laddove per difetti il giudice ha considerato le contestazioni in merito
all’originalità dell’opera fornita. Il giudice di prime cure ha per contro
respinto la richiesta risarcitoria formulata dagli istanti non ritenendo che
con le utilizzazioni fatte del logo da loro creato la convenuta abbia violato
una qualsiasi pattuizione contrattuale e tantomeno una norma legale, in
particolare le disposizioni della Legge sul diritto d’autore (in seguito: LDA)
che tutelano l’autore di un’opera da utilizzazioni diverse da quella originale.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________, __________ e __________ sono insorti contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
alle lettere f) e g) dell’art. 327 CPC. I ricorrenti rimprove-rano al primo
giudice di aver erroneamente qualificato il contratto quale appalto anziché
mandato e di aver arbitraria-mente valutato le risultanze istruttorie dalle
quali risulterebbe comprovata la trasformazione e l’utilizzo abusivo dell’opera
da loro creata da parte della convenuta. Con riferimento al mancato
riconoscimento della loro pretesa risarcitoria contestano la conclusione del
primo giudice secondo la quale con la fatturazione delle loro creazioni essi
avrebbero ceduto alla controparte tutti i loro diritti sulle stesse, in
particolare quello di un loro utilizzo illimitato.
Con osservazioni 30 giugno
1995 la controparte ha postulato la reiezione del gravame.
- Per quanto attiene al
titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. f con riferimento all’art. 340
lett. d CPC, dalle motivazioni del ricorso questo può essere sussunto sotto il
titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC parimenti invocato dagli
insorgenti.
Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Controversa nella concreta
fattispecie è unicamente la questione di sapere se, utilizzando il logo creato
dagli istanti per applicazioni diverse da quelle concordate, la convenuta abbia
contravvenuto alle pattuizioni contrattuali o alle disposizioni della LDA, ciò
che potrebbe giustificare la pretesa risarcitoria di fr. 2’500.- formulata
dagli istanti.
Per quanto concerne la
qualifica giuridica del contratto concluso dalle parti, va rilevato che la
conclusione del primo giudice secondo la quale si tratta di un contratto di
appalto e non di mandato, deve essere confermata, proprio in in considerazione
delle prestazioni richieste agli istanti, incaricati di realizzare l’insegna
del negozio e di effettuare la scelta cromatica delle facciate e dell’atrio di
ingresso dello stabile della convenuta, concretizzazioni queste tipiche del
contratto di appalto (Gauch, Der Werkvertrag, 3. Auflage, 1985, N. 31
segg.). Su questo punto i ricorrenti si limitano peraltro a ribadire che
trattasi di un mandato senza sostanziare tale loro affermazione, in particolare
senza evidenziare la realizzazione nel caso concreto dei presupposti del
mandato piuttosto che quelli dell’appalto.
In ogni caso,
indipendentemente dalla qualifica che si vuol dare al contratto che ci occupa,
trattandosi di una pretesa basata su una responsabilità contrattuale, spetta
alla parte che chiede un risarcimento provare la violazione di un dovere
contrattuale, il danno subito e il nesso di causalità adeguata tra la
violazione contrattuale e il pregiudizio (Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht
I, 1992, N. 61 ad art. 97). La colpa è invece presunta e, in base all’art. 97
cpv. 1 CO, spetta piuttosto alla controparte provare che nessuna colpa le è
imputabile (DTF 113 II 433).
Nella concreta
fattispecie, le risultanze istruttorie non hanno evidenziato l’esistenza di una
qualsiasi pattuizione secondo la quale gli istanti avrebbero posto un divieto o
una limitazione d’utilizzo del logo da loro creato.
In assenza di una
pattuizione scritta, la reale volontà delle parti deve essere appurata
valutando tutte le circostanze in cui l’accordo è stato raggiunto. In
quest’ambito sono in particolare da considerare lo scopo del contratto, avuto
riguardo agli interessi delle parti al momento della stipula (DTF 100 II
155),
le loro condizioni
personali, l’attività professionale, le conoscenze e l’esperienza (DTF
118 Ia 297), se del caso i preliminari della contrattazione e anche il
comportamento successivo dei contraenti (II CCA 20 marzo 1995 in re
R./W.), nonché l’uso commerciale e lo scopo del contratto (Kramer/ Schmidlin,
Berner Kommentar, n. 16, 27, 28, 29 e 35 ad art. 18 CO).
Alla luce di questi
criteri interpretativi, il fatto per il primo giudice di essersi riferito alle
precedenti pattuizioni intervenute tra le parti, con particolare riferimento
all’offerta di cui al doc. A dalla quale si evince che nei prezzi fatturati
dagli istanti era compreso il diritto di utilizzo illimitato delle loro
creazioni, non è arbitrario e tantomeno contrario all’art. 18 CO come preteso
dai ricorrenti.
Così facendo, ossia
escludendo una qualsiasi violazione contrattuale da parte della convenuta, il
giudice di prime cure ha agito nei limiti del potere di apprezzamento di cui
dispone nella valutazione delle risultanze istruttorie prese nel loro complesso
(art. 90 CPC).
. Ne discende che non avendo
gli istanti fatto fronte all’onere della prova che loro competeva sia per
quanto attiene alla violazione contrattuale che all’esistenza del danno di cui
pretendono il risarcimento, la pretesa in quanto tale non poteva che essere
respinta nel senso deciso dal primo giudice.
- Anche per quanto attiene al
preteso agire illecito della convenuta a dipendenza delle utilizzazioni non
concordate del logotipo, gli istanti non hanno fornito nessuna prova a sostegno
della loro pretesa risarcitoria.
Secondo l’art. 41 cpv. 1
CO è tenuto a riparare il danno chi l’ha cagionato illecitamente. Sulla scorta
della teoria oggettiva, fatta propria dal Tribunale federale, è considerato
illecito ogni comportamento che violi qualsiasi precetto scritto o non scritto
facente parte dell’ordinamento giuridico (DTF 117 II 317, 115 II 18; Brehm,
Berner Kommentar, n. 33 ad art. 41 e giurispru-denza ivi citata; Rep 1983
p. 66).
La parte lesa deve
provare, oltre l’agire illecito, che nel caso concreto si potrebbe
concretizzare nella violazione delle disposizioni della LDA, l’esistenza e
l’ammontare del danno subito (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 1 ad art.
42).
A prescindere dalla
sussistenza o meno di una violazione delle disposizioni della LDA, gli istanti
non hanno apportato la prova fondamentale, ossia di aver subito un pregiudizio
economico pari a fr. 2’500.- a dipendenza dell’utilizzazione da parte della
convenuta del logo controverso per scopi diversi da quelli concordati.
Gli istanti, al punto 7
della loro istanza, senza aver neppure tentato di provare il preteso danno alla
loro immagine profes-sionale, si sono infatti limitati a quantificare la loro
pretesa risarcitoria facendo riferimento alle “tariffe in vigore”, senza
peraltro specificare di che tariffe si tratti.
Anche su questo punto la
decisione di prima sede, che ha respinto in quanto non comprovata la tesi degli
istanti circa la concretizzazione di una violazione delle norme della LDA,
deve essere confermata.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
15 maggio 1995 __________, __________ e __________, è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
250.-
b) spese fr.
50.-
fr.
300.-
già anticipate dai
ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo solidale di rifondere alla
__________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-sud
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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