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Numero d'incarto:
16.1994.9
Data decisione, Autorità:
09.08.1995, CCC
Incarto n.
16.94.00009
Lugano
9 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 31 agosto 1994 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 11 agosto 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 10 agosto 1993
nei confronti di
patr.
dallo studio legale __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 5’000.- oltre accessori, domanda
respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
Nel mese di settembre 1988 la signora __________, su consiglio dell’amica
__________, si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica ad opera del
dott. __________, specialista in chirurgia plastico-estetica presso la clinica
__________.
Insoddisfatta
dell’esito dell’intervento, il 4 maggio 1992 __________ ha sottoscritto la
lettera inviata dall’amica __________ all’Ordine dei medici di __________ nella
quale quest’ultima ha presentato un esposto descrivendo l’incontro con il
medico e gli interventi chirurgici che ne sono derivati nonchè i danni a suo
dire subiti a seguito di questi interventi non eseguiti a regola d’arte.
In
data 26 novembre 1992 l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di __________ ha archiviato la pratica non ravvisando nel
comportamento del dott. _________ alcuna infrazione alle norme deontologiche.
In
relazione al contenuto dello scritto 4 maggio 1992 sottoscritto da __________ e
da __________, il 4 novembre 1992 il dott. _________ ha inoltrato nei confronti
di quest’ultima una querela penale per il titolo di calunnia aggravata,
diffamazione e ingiuria.
Con
decreto di accusa 12 luglio 1993 __________ è stata ritenuta autrice colpevole
del reato di diffamazione proprio in relazione al contenuto dello scritto
incriminato, e condannata al pagamento di una multa di fr. 200.-.
- Con
istanza 10 agosto 1993 il dott. __________ ha convenuto in giudizio __________
al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’000.- a valere quale risarcimento per
il torto morale subito a dipendenza della gravità delle offese contenute nello
scritto 4 maggio 1992, sia in relazione ai termini usati che in considerazione
del destinatario della lettera, ossia l’Ordine dei medici di __________ presso
il quale il dott. __________ sostiene di aver perso in stima personale e
credibilità professionale.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria osservando di non essere
l’autrice della denuncia 4 maggio 1992 allestita dall’ amica __________ e da
lei sottoscritta per solidarietà. Nel merito contesta che il contenuto di
questo scritto contenga delle offese di una gravità tale da giustificare il
pagamento di una somma a titolo di riparazione morale, ciò a maggior ragione se
si considera che ella ha già subito una condanna penale.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha concluso alla reiezione
dell’istanza non ritendendo comprovati i requisiti di cui all’art. 49 CO, ossia
la particolare gravità dell’offesa e del pregiudizio subito, nonchè quello
della mancata riparazione dell’offesa in altro modo.
Con il presente tempestivo gravame il ricorrente è insorto contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 g CPC. Rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
prove e di aver conseguentemente erroneamente applicato l’art. 49 CO con
particolare riferimento al mancato riconoscimento della particolare gravità
dell’offesa subita e del pregiudizio che ne è derivato. In via subordinata
chiede l’annullamento del dispositivo sulle spese chiedendo la ripartizione
delle stesse tra le parti in ragione di un mezzo ciascuna in applicazione dell’art.
148 cpv. 2 CPC.
Con
osservazioni 11 ottobre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove.
Secondo
dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile,
contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto
arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa
sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
L’art. 49 CO attribuisce a chi è leso illecitamente nella sua personalità il
diritto ad un risarcimento per torto morale quando ciò si giustifichi in
considerazione della speciale gravità dell’ offesa subita e se il pregiudizio
che ne è derivato non è stato riparato in altro modo.
La
prima condizione cui la riparazione per torto morale è subordinata è che la
vittima abbia effettivamente subito un pregiudizio morale, ossia una sofferenza
fisica, psichica e morale cagionata da un agire illecito.
Accertata
l’esistenza di queste condizioni, occorre ancora che
l’offesa
subita sia particolarmente grave. L’esigenza della particolare gravità
dell’offesa è espressamente menzionata nel testo dell’art. 49 CO ed è conforme
a quello che è lo spirito della normativa vigente in materia di protezione
della personalità
(Messaggio
concernente la revisione del CC - Protezione della personalità, art. 28 CC e 49
CO in FF 1982 II, n. 272, p 671).
Il
pagamento di una somma a titolo di riparazione morale può quindi essere preteso
unicamente qualora le sofferenze subite superano per intensità quelle che,
secondo le concezioni attuali, una persona deve essere in grado di sopportare
senza rivolgersi al giudice (Messaggio cit., n. 272, p 671).
Il
carattere sussidiario di questa istituzione richiede di poi che si tenga
ugualmente conto di altre forme di riparazione che la vittima può già aver
ricevuto, nel qual caso è esclusa l’applica-zione dell’art. 49 CO poiché
l’ottenimento di una riparazione ad altro titolo costituisce una causa di
estinzione del credito per riparazione del torto morale (Honsell/Vogt/ Wiegand,
Kommentar zum schw. Privatrecht, Obligationenrecht I, n. 2 ad art. 49 CO; Schnyder
in Berner Kommentar, n. 2 ad art. 49 CO).
A
ragione della natura soggettiva del pregiudizio cui si vuole porre rimedio con
l’azione in riparazione del torto morale, il giudice, nell’accertamento
dell’esistenza del torto morale e della sua gravità, gode di un ampio potere di
apprezzamento (art. 4 CC), potere di apprezzamento al quale fa espresso rinvio l’art.
49 CO accordando alla vittima il diritto alla riparazione del torto morale solo
qualora ciò si giustifichi a ragione della particolare gravità dell’offesa
subita (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 2043
segg.). Il potere di apprezzamento del giudice si estende quindi non solo alla
quantificazione della riparazione del torto morale ma già all’ammissione del
suo principio.
Infatti,
accertata l’esistenza di un torto morale cagionato da un agire illecito, prove
queste che devono essere fornite dalla parte che se ne prevale (Tercier,
Contribution à l’étude du tort moral et de sa réparation en droit civil suisse,
1971, p. 193 segg.), il giudice non è tenuto a riconoscere per forza di cose un’
indennità per torto morale ma deve valutare se l’offesa subita è di una gravità
tale da giustificare un risarcimento pecuniario e se il torto morale non è
stato riparato in altro modo.
- Nella concreta fattispecie il primo giudice non ha
ritenuto che l’offesa subita dal dott. __________ a dipendenza delle accuse
mossegli da __________ e __________ e contenute nello scritto 4 maggio 1992
indirizzato all’Ordine dei medici di __________, fosse di una gravità tale da
giustificare, oltre alla condanna penale della signora __________, anche la sua
condanna al pagamento di un importo a titolo di riparazione del torto morale.
Orbene,
ritenuto che come visto la verifica della particolare gravità dell’offesa
subita è una questione che rientra nel potere di apprezzamento del giudice,
questa Camera non ritiene che nel caso concreto il pretore abbia ecceduto i
limiti di questo suo potere di apprezzamento.
Infatti,
lo scritto che accusa il dott. _________ di poca serietà e capacità
professionale, non è stato divulgato, ma indirizzato all’Ordine dei medici di
__________, ossia all’organo di categoria preposto per la sorveglianza
sull’operato dei medici e quindi destinato per definizione a ricevere le
doglianze dei pazienti. Il fatto quindi che quest’organo, esperite le
necessarie indagini, abbia archiviato la pratica non ravvisando nell’operato
del dott. _________ alcuna infrazione alle norme deontologiche, non può che
essere considerato come elemento riparatore nei confronti del ricorrente.
Spettava semmai a quest’ultimo provare che nonostante l’archiviazione del caso
da parte dell’Ordine dei medici di __________ egli avesse comunque perso in
rispetto personale e credibilità professionale presso l’Ordine stesso e presso
il personale e le istituzioni mediche alle quali fa capo.
Oltre
alla mancata prova della particolare gravità dell’offesa subita vi è da
rilevare che __________ ha subito la condanna al pagamento di una multa.
La
condanna penale, da intendersi quale mezzo per la vittima di vedere punito
l’autore dell’offesa subita, costituisce di per sé già un tipo di riparazione
del torto morale. Come detto, il giudice può rifiutare il riconoscimento di
un’indennità pecuniaria se la vittima ha già ottenuto un altro tipo di
soddisfazione atto a compensare il torto morale subito. Negli altri tipi di
riparazione rientrano ad esempio la condanna penale dell’autore dell’offesa
oppure, trattandosi come nel caso concreto di un medico oggetto di una
segnalazione all’ organo di sorveglianza, l’archiviazione della denuncia a
seguito della constatazione di un agire irreprensibile dal punto di vista delle
norme deontologiche (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984,
n. 2056-2057; DTF 1915 II, p. 355).
Tardivo
e comunque ininfluente ai fini del presente giudizio è il preteso mancato
riconoscimento di una certa pubblicità al decreto di accusa emanato nei
confronti di __________, con particolare riferimento alla sua mancata notifica
all’Ordine dei medici di __________ il quale, non essendo parte in causa nel
procedimento penale non era neppure legittimato a ricevere copia della
decisione di condanna della convenuta.
Alla
luce di quanto sopra esposto ne discende che il giudizio pretorile che conclude
all’inapplicabilità dell’art. 49 CO non merita di essere cassato, poichè
valutando la fattispecie il pretore si è mosso nell’ambito del potere
concessogli dalla norma stessa, tenendo conto delle peculiarità della lite in
modo corretto.
Per quanto attiene alla richiesta formulata in via subordinata
dall’insorgente e tendente alla cassazione e conseguente riforma del
dispositivo sulle spese, occorre rilevare che la ripartizione delle spese,
rispettivamente l’attribuzione di ripetibili parziali, sono date in caso di
reciproca soccombenza o quando concorrano altri giusti motivi (art. 148 cpv. 2
CPC). La ricorrenza di giusti motivi è lasciata all’apprezzamento del giudice (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, art. 148, n. 35). Nel caso concreto, di totale soccombenza del
ricorrente, il giudice avrebbe giudicato in modo arbitrario, se si fosse
scostato dalla regola generale dell’art. 148 cpv. 1 CPC . D’altra parte il
ricorrente non ha invocato i giusti motivi in prima sede, nemmeno a titolo
subordinato, mentre in questa sede pretende la loro presenza, confrontando
l’entità della multa cui è stata condannata la convenuta in sede penale con i
costi procuratigli dalla causa civile, non avvedendosi che i secondi sono sorti
in seguito al fatto di aver introdotto, a torto, l’istanza 10 agosto 1993,
rispettivamente il ricorso per cassazione qui deciso.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 31 agosto 1994 del dott. __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 200.-
già
anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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