Work price proof and handwritten invoice discrepancy

16.1994.28Autre juridiction20 févr. 1997Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A contractor appealed a Lugano civil judgment over unpaid building works. The cassation court held that the contractor had not proven that the higher invoice corresponded to the work actually performed, because the decisive expert report did not answer that question and the client-held invoice remained an original issued by the contractor. The court also rejected the alleged 5% discount, finding no proof of agreement. The appeal was therefore only partly upheld, the lower judgment was annulled, and the claim was reduced to CHF 1,724.48 plus interest, with costs redistributed.

Regeste Omnilex

Art. 374 CO; Art. 8 CC; burden of proof for contractor’s fee and evidentiary value of invoices. Where the amount of the work price is disputed, the contractor must prove both the existence and extent of the claimed remuneration. A bill is not a binding declaration of waiver of further claims, but the contractor must nevertheless show that the invoiced amount corresponds to the work performed. An expert opinion is inconclusive if it compares invoices against a quotation instead of answering the decisive issue of which invoice reflects the executed works. A contractual discount must be proved by the party invoking it; absent proof of agreement, the discount cannot be deducted.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1994.28

Data decisione, Autorità: 20.02.1997, CCC

Incarto n. 16.94.00028

Lugano 20 febbraio 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 giugno 1994 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 30 maggio 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 aprile 1989 da


rappr. dall’__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’429.90 oltre accessori, domanda

che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 4’948.90 oltre interessi del 5% dal 19

agosto 1988,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Nel 1984 e 1985 __________, ditta attiva nel campo delle costruzioni edili, ha eseguito opere da capomastro e da falegname in due case di proprietà di __________ a __________. A lavori ultimati la ditta appaltatrice ha inviato al committente le fatture 15 marzo 1988 (doc. B) e 25 marzo 1988 (doc. C), per un totale di fr. 28’218.88, importo sul quale il committente ha versato acconti per complessivi fr. 23’270.-: da qui uno scoperto di fr. 4’948.90 per il recupero del quale l’istante ha promosso la presente azione giudiziaria chiedendo pure la condanna del convenuto al pagamento di un ulteriore fattura di fr. 481.- del 7 giugno 1986 (doc. R).

Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di avere uno scoperto nei confronti dell’istante. Per quanto attiene alla fattura 15 marzo 1988, sostiene di averla saldata previa deduzione dell’importo di fr. 500.- per sgombero e trasporto materiale, intervento che l’istante non ha eseguito. Per quanto concerne invece la fattura 25 marzo 1988, osserva che quella da lui ricevuta ammonta a fr. 16’487.98 e non fr. 19’711.38 come quella prodotta dall’istante (doc. C), importo anche questo saldato dopo aver dedotto lo sconto del 5% pattuito sulle prestazioni dell’istante.

  1. Con il querelato giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie, ha dedotto: che il valore dell’opera eseguita dall’istante corrisponde a quanto esposto nella fattura doc. C di fr. 19’712.80 (cfr. perizia giudiziaria), che la posta di fr. 500.- per sgombero e trasporto di materiale è dovuta avendo l’istante effettivamente svolto la prestazione (teste __________) e che il convenuto non ha provato la pattuizione di uno sconto del 5% sulla mercede totale. Ha così accolto l’istanza limitatamente a fr. 4’948.90.

  2. Con tempestivo gravame, datato 16 giugno 1994, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto, con particolare riferimento al principio che regola l’onere della prova e secondo il quale, in presenza di due diverse fatture di ugual data, spettava alla ditta appaltatrice provare che quella corretta era quella da lei prodotta in giudizio (doc. C) anziché quella ricevuta dal committente (doc. 3), prova che l’istante non ha fornito non avendo neppure contestato la fattura doc. 3 e tantomeno indicato i motivi della divergenza degli importi fatturati. Per quanto attiene allo sconto del 5%, il ricorrente rimprovera al pretore di non aver considerato la tacita accettazione del medesimo da parte dell’istante, che non ha mai rivendicato la restituzione dell’importo dedotto a questo titolo.

Il ricorrente, eccezion fatta per l’importo di fr. 500.- (per trasporto e sgombero materiale) che riconosce, chiede la reiezione delle pretese avversarie.

  1. A seguito del fallimento della ditta __________, decretato il 4 luglio 1994 (FUC __________), la causa è rimasta in sospeso sino alla seconda assemblea dei creditori che ha avuto luogo il 14 gennaio 1997.

Avendo la Massa fallimentare assunto la causa, questa ha presentato, entro il termine di 20 giorni di cui agli art. 331 cpv. 2 CPC e 207 LEF, le proprie osservazioni 29 gennaio 1997, chiedendo la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

  1. Controversa nella fattispecie è la quantificazione della mercede di spettanza dell’istante, che il pretore ha effettuato sulla base della fattura dalla stessa prodotta (doc. C) -anziché di quella in possesso del convenuto (doc. 3 )- e della perizia giudiziaria.

A proposito dell’allestimento di queste due fatture, va preliminarmente rilevato che la fattura non può essere parificata ad una dichiarazione di volontà giuridicamente vincolante, nel senso che con l’invio della stessa l’appaltatore non rinuncia a far valere ulteriori pretese, purché evidentemente giustificate (Gauch, Der Werkvertag, 1996, n. 1261).

Nel caso di specie, l’istante, a prescindere dai motivi per i quali avrebbe allestito lo stesso giorno due fatture di importo diverso relative allo stesso intervento, era quindi legittimato a chiedere il pagamento della mercede corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti.

Sorgendo contestazioni in merito al valore dell’opera fornita, l’art. 374 CO pone a carico dell’appaltatore l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare della pretesa mercede (Gauch, op. cit. n. 1014 segg.;DTF 102 II 503). In concreto, incombeva quindi all’istante provare che le prestazioni effettuate presso il convenuto corrispondevano a quanto fatturato con il doc. C e non invece con il doc. 3, ossia con la sola fattura che quest’ultimo sostiene aver ricevuto. A proposito della fedefacenza di questo documento, peraltro non contestato dall’istante che si è limitato ad eccepire la tardività della sua produzione -eccezione manifestamente infondata- va rilevato che lo stesso reca il timbro dell’istante, ciò che dimostra trattarsi di un originale.

Poiché l’unica prova proposta dall’istante a sostegno della quantificazione della mercede fatta valere in giudizio è la perizia giudiziaria, va subito rilevato come questa risponda unicamente al quesito di sapere quali delle due fatture tra quella prodotta in fotocopia dall’istante (doc. C) e quella prodotta al contraddittorio dal convenuto (doc. 3), sia quella che meglio corrisponda al preventivo (cfr. perizia, domanda n.2). Infatti, la perizia ha semplicemente confrontato queste due fatture evidenziando divergenze nei prezzi unitari applicati, a volte inferiori nel doc. C, altre nel doc. 3, e in alcune opere supplementari fatturate nel doc. C, mentre non ha risposto al quesito principale che non era quello di un eventuale sorpasso del preventivo, bensì il fatto di sapere quale fosse la fattura corrispondente alle prestazioni eseguite dall’istante, in particolare se la fattura doc. C, che il convenuto sostiene di non aver mai ricevuto, corrisponda effettivamente al valore dell’opera fornita.

Accertata l’inconcludenza delle risultanze peritali, rispettiva-mente il mancato ossequio da parte dell’istante dell’onere della prova che gli competeva (art. 8 CC), risulta arbitrario il giudizio pretorile là dove conclude alla conformità della fattura doc. C con le prestazioni fornite dall’istante: questo fatto, in sé, non é stato provato, mentre il primo giudice ha omesso di considerare che la fattura ricevuta dal committente (doc. 3) pacificamente era stata allestita dall'istante che mai si era espresso nel senso di ritenerla sostituita da altra fattura di maggiore importo. Di conseguenza, la mercede può essere riconosciuta unicamente nella misura accettata dal convenuto, ossia di fr. 8’506.50 per la fattura 15 marzo 1988, non oggetto di controversia, e fr. 16’487.98 per la fattura 23 marzo 1988, per cui, deducendo gli acconti di fr. 23’270.- già versati, rimane un saldo a favore dell’istante di fr. 1’724.48.

Il ricorso deve per contro essere respinto là dove ripropone la tesi secondo la quale l’istante avrebbe accettato per atti concludenti lo sconto del 5%. Infatti, premesso che la concessione di simile ribasso deve essere pattuita tra le parti, incombeva al committente che se ne prevale provare simile accordo (Gauch, op.cit., n. 1233), prova che non solo il convenuto non ha fornito ma che è altresì smentita dal fatto stesso per l’istante di aver sempre sollecitato il pagamento del saldo delle sue fatture senza concedere alcuna deduzione a nessun titolo.

  1. Alla luce di quanto sopra esposto, ricorrendo i presupposti dell’art. 327 lett. g CPC limitatamente alla quantificazione della mercede di spettanza dell’istante, il ricorso deve essere parzialmente accolto.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 16 giugno 1994 di __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 30 maggio 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ è condannato a pagare all’istante l’importo di fr. 1’724.48 oltre interessi del 5% dal 19 agosto

  2. La tassa di giustizia, di complessivi fr. 450.- e le spese da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico per i 2/3 mentre la rimanenza deve essere posta a carico del convenuto al quale l'istante rifonderà fr. 250.- a titolo di ripetibili ridotte.

II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.-

b) spese fr. 50.-

fr. 250.-

già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per 1/4 mentre la rimanenza deve essere posta a carico della Massa fallimentare __________ che rifonderà al ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali di questa sede.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

work contractinvoiceburden of proofexpert evidencediscountbankruptcycost allocationcassation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the contractor proved the amount of the work price despite two different invoices for the same work

Solution extraite

The contractor did not prove that the higher invoice matched the work actually performed; the proven amount was limited to the invoice accepted by the client.

Motifs extraits

Under Art. 374 CO and Art. 8 CC, the contractor bore the burden of proving both existence and amount of the claimed fee. The expert report did not answer the decisive question, and the client-held invoice remained an original bearing the contractor's stamp.

Question juridique clé

Whether a 5% discount on the total fee was established by tacit agreement

Solution extraite

No such agreement was proven; the discount could not be applied.

Motifs extraits

A price reduction had to be agreed by the parties and the burden of proving that agreement lay with the party invoking it. The record instead showed the contractor consistently demanded full payment without granting deductions.

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