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Numero d'incarto:
16.1994.27
Data decisione, Autorità:
23.03.1995, CCC
Incarto
n.
16.94.00027
Lugano
23
marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Spartaco
Chiesa, presidente,
Bruno
Cocchi e Enrico Giani
segretaria:
Claudia Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 23 dicembre 1994 presentato da
contro
la
sentenza 7 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del distretto
di Lugano - sezione 4 - dipendente da istanza 11 maggio 1993
dello
rappr.
dall’__________
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal
primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
Con istanza 11 maggio 1993 lo __________, rappresentato dall’Ufficio dei
registri di Lugano, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il
rigetto in via definitiva dell’opposizione da questa interposta al PE sopra
menzionato notificatole per il recupero della somma di fr. 1’152.- oltre
accessori. Detto importo corrisponde all’imposta sul maggior valore immobiliare
calcolata sulla transazione immobiliare avvenuta tra la convenuta, quale
alienante della particella no. __________RFD __________, e l’acquirente
__________.
Quale
titolo di rigetto dell’opposizione il procedente ha prodotto la
decisione di tassazione (decisione su reclamo) del 5 dicembre 1991 munita
dell’attestazione della crescita in giudicato.
All’udienza
indetta per il contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa
avversaria invocando l’art. 13 IMVI.
-
Con
il giudizio impugnato il primo giudice, accertato che la decisione di
tassazione 5 dicembre 1991 costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF e che la contestazione sollevata dall’escussa in sede di contraddittorio
concerne il merito della vertenza ed esula quindi dalle sue competenze, ha
accolto l’istanza rigettando in via definitiva l’opposizione interposta
dall’escussa al PE no. __________.
-
Con
il presente tempestivo ricorso __________ chiede l’annullamento del giudizio di
prima sede rimproverando al primo giudice un’errata applicazione del diritto,
in particolare il riferimento all’art. 13 IMVI anziché l’art. 13 del
Regolamento di applicazione concernente l’IMVI, disposto quest’ultimo sulla
base del quale ella avrebbe inteso fondare le proprie contestazioni all’istanza
di rigetto dell’opposizione.
-
Il
rogito no. __________del notaio __________, prodotto per la prima volta con
l’atto ricorsuale, deve essere estromesso dagli atti in applicazione dell’art.
321 cpv 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di produrre in seconda
sede nuove prove, fatti od eccezioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale l’insorgente fonda implicitamente il
proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa
o di prove.
Secondo
dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile,
contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto
arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa
sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante
possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto
carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF
13.03.1990 in re S.AG/B.).
Questo
esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la
documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo, la fondatezza di eventuali
obiezioni opposte dall’
escusso
nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.
- Secondo
l’art. 38 della Legge concernente l’imposta sul maggior valore immobiliare
(LIMVI, abrogata con l’entrata in vigore della nuova Legge tributaria il 1° gennaio
- le notifiche di tassazione e le decisioni di multa cresciute in
giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF,
ragione per la quale queste legittimano il rigetto definitivo dell’ opposizione
a meno che l’escusso sollevi delle valide eccezioni ai sensi dell’art. 81 LEF.
A
mente della ricorrente il richiamo all’art. 13 del Regolamento di
applicazione della LIMVI, disposto al quale ella ha inteso riferirsi in
sede di contraddittorio, costituirebbe una valida eccezione
ai sensi dell’art. 81 LEF.
Nella
concreta fattispecie è pacifico che il verbale d’udienza sottoscritto
dalle parti il 12 luglio 1993 contiene un errore di trascrizione circa
il disposto di legge invocato dall’escussa a sostegno
della propria opposizione alla pretesa avversaria.
Altrettanto
pacifico è che la motivazione della sentenza impugnata, in quanto basata
sul contenuto dell’art. 13 LIMVI che
indubbiamente nulla ha a che vedere con il caso che ci occupa,
è il frutto di questa svista.
Ora,
ritenuto che il giudice applica il diritto d’ufficio (art. 87 CPC) e
che nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione egli
può verificare in ogni stadio di causa l’esistenza di un titolo esecutivo,
compete a questa Camera l’esame della fondatezza dell’eccezione
sollevata dall’escussa in sede di contraddittorio.
- Giusta
l’art. 13 del Regolamento di applicazione della LIMVI prima di iniziare la
procedura esecutiva, l’ufficio dei registri diffida tutti gli obbligati ad
effettuare il pagamento entro quindici giorni (art. 13 cpv. 1).
La
questione che si pone nella concreta fattispecie è quindi quella di sapere
quale è la portata di questa norma, a sapere se la mancata notifica della
diffida, o della prova che questa sia avvenuta, ha qualche influsso
sull’esecutività della decisione di tassazione.
Contrariamente
a quanto sembra ritenere la ricorrente, ciò non è il caso.
Infatti,
ritenuto che la nota marginale del disposto in questione rinvia all’art. 24
della LIMVI secondo il quale l’imposta deve essere pagata entro 30 giorni
dall’intimazione della notifica di tassazione, è evidente che le due norme in
questione forniscono delle indicazioni unicamente per quanto attiene alle
modalità di incasso dell’imposta, mentre nulla hanno a che vedere con la
problematica relativa alla crescita in giudicato della decisione dell’autorità
fiscale. L’unica conseguenza desumibile dall’art. 13 del regolamento LIMVI è
che la mancata notifica della diffida di pagamento impedisce la decorrenza
degli interessi di mora.
Ai
fini di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione quale quella che
ci occupa, al procedente incombe unicamente l’onere di produrre una decisione
regolarmente notificata alla parte e cresciuta in giudicato, la qual cosa si ha
quando l’interessato è stato posto in grado di usufruire dei rimedi di diritto
concessi dalla legge (art. 19 LIMVI).
In
concreto, ritenuto che l’escutente ha prodotto, oltre al PE, copia della
decisione su reclamo regolarmente notificata all’interessata e con
l’attestazione della sua crescita in giudicato, la decisione di prima sede,
quantomeno nel suo esito, deve essere confermata.
Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non
vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese gli art. 147 segg. CPC e la vigenteTarLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 23 dicembre 1994 di __________ è respinto.
- Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 4
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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