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Numero d'incarto:
16.1994.23
Data decisione, Autorità:
28.12.1995, CCC
Incarto n.
16.94.00023
Lugano
28 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 12 dicembre 1994 presentato da
contro
la
sentenza 15 novembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, nella
procedura di opposizione a decreto di accusa nell’ambito della quale è stata
formulata una pretesa di risarcimento danni ad opera dell’
patr.
dall’avv. __________
tendente
al pagamento di fr. 3’780.- a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal
giudice penale;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Nell’ambito di una causa di
vicinato promossa dall’avv. __________ nei confronti di __________ per
l’iscrizione di un diritto di passo necessario a favore della particella no. __________
RFD __________ di sua proprietà e a carico del fondo no. __________ RFD
_________ di proprietà del convenuto, il Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 2, con decreto cautelare 12 marzo 1993 ha ordinato a __________ di non
ostacolare all’istante il transito veicolare sulla strada e il piazzale
edificato sulla sua particella sotto le comminatorie di cui all’art. 292 CPC.
Per non essersi l’arch.
_________ attenuto al menzionato decreto, il 18 agosto 1993 l’avv. __________
ha sporto nei suoi confronti denuncia penale per il titolo di disobbedienza.
Il procedimento è sfociato
nel decreto di accusa 6 settembre 1994 del Procuratore pubblico, al quale
__________ ha interposto opposizione. Al pubblico dibattimento indetto dinnanzi
al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4 per il 15 novembre 1994,
__________ non è comparso per cui il dibattimento ha avuto luogo nelle forme
contumaciali.
- Con sentenza 15 novembre
1994 il pretore ha confermato il decreto di accusa ritenendo __________ autore
colpevole del reato di disobbedienza a decisione dell’autorità, e lo ha
condannato al pagamento di una multa di fr. 200.- oltre alle spese giudiziarie nonchè
al pagamento all’avv. _________ di fr. 3’780.- a titolo di risarcimento danni,
importo corrispondente alle spese legali sostenute dal denunciante in relazione
alla procedura penale.
Con tempestivo gravame
__________ è insorto contro questo giudizio limitatamente al riconoscimento
alla controparte dell’importo di fr 3’780.- a titolo di risarcimento danni.
Con osservazioni 30
gennaio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- A seguito della domanda di
nuovo giudizio formulata da __________ a nei termini di legge, il Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 4, ha indetto un nuovo dibattimento alla presenza
dell’imputato emettendo in data 5 settembre 1995 una nuova decisione con la
quale ha confermato il decreto di accusa impugnato nonchè la proposta di pena.
Per quanto attiene alle
pretese risarcitorie formulate dalla parte civile e relative alle spese legali
sostenute in relazione ai due procedimenti penali, il pretore non si è espresso
su quelle oggetto del giudizio impugnato dinnanzi a questa Camera rinviando la
parte civile all’esito della presente procedura ricorsuale, mentre per quelle
relative al secondo processo egli le ha riconosciute nella misura di fr.
1’100.-.
- Trattandosi di due giudizi
penali resi sullo stesso reato, l’uno nelle forme contumaciali, l’altro in
presenza dell’imputato, v’è da chiedersi quali siano gli effetti della seconda
decisione (5 settembre 1995) su quella prolata nelle forme contumaciali e
oggetto di impugnativa dinnanzi a questa Camera.
Giusta l’art. 17 LPContr.
il condannato in contumacia può, nel termine di sei mesi, inoltrare istanza per
un nuovo giudizio al pretore. In tal caso il pretore stacca nuove citazioni e
procede come prescritto per i giudizi di presenza, ossia riprende il processo
dall’inizio.
Contrariamente a quanto
ritenuto dal primo giudice questa conseguenza vale non solo per l’accertamento
del reato, bensì anche per il riconoscimento delle pretese di parte civile.
L’azione civile promossa
nell’ambito di un procedimento penale costituisce infatti una domanda adesiva
(“Adhäsionsklage”) (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994,
pag. 300, n. 1537; pag. 334, n. 1733, 1735) e come tale riveste un carattere
accessorio rispetto a quella penale. Ciò significa che essa può sussistere solo
unitamente al procedimento penale vero e proprio e che in caso di estinzione di
quest’ultimo essa ne segue le sorti: in quest’ultima ipotesi le pretese civili
possono quindi essere rivendicate unicamente mediante un’azione civile
ordinaria da promuoversi dinanzi al giudice civile (Piquerez, op.cit.,
pag. 339, n. 1777, 1779 e 1787).
Nel caso di specie, con la
domanda di spurgo del processo e il conseguente rifacimento del medesimo alla
presenza dell’ imputato, il pretore ha prolato un nuovo giudizio che annulla e
sostituisce quello emanato nelle forme contumaciali.
Il fatto che contro la sentenza
contumaciale sia pendente il ricorso per cassazione in esame, non modifica la
sostanza delle cose ritenuto che l’estinzione del giudizio contumaciale
interviene ipso iure con la richiesta, nei termini di legge, di rifacimento del
processo. Altrettanto dicasi dell’art. 16 cpv. 3 LPContr. che prevede
l’immediata esecutività del giudizio contumaciale sulle spese e risarcimenti:
questo disposto interessa unicamente l’esecutività della sentenza e non il suo
eventuale passaggio in giudicato.
Alla luce di quanto sopra
esposto bisogna pertanto ritenere che la sentenza impugnata dinnanzi a questa
Camera è stata annullata e sostituita da quella del 5 settembre 1995, passata
in giudicato; in particolare nullo è il dispositivo di quella pronuncia che
condanna __________ a versare le somma di fr. 3’780.-- all’avv. __________: di
conseguenza il presente ricorso per cassazione è divenuto privo d’oggetto. Per
il riconoscimento delle pretese risarcitorie fatte valere nel primo processo e
sulle quali il secondo giudizio pretorile non si esprime rinviando all’esito di
questa procedura ricorsuale, alla parte civile non rimarrebbe che adire la via
ordinaria da proporsi dinnanzi al giudice civile.
- Le spese e la tassa di
giustizia di questa sede devono comunque essere accollate al ricorrente, così
come alla controparte devono essere aggiudicate ripetibili. Infatti, l’arch.
__________, facendo capo all’art. 17 LPContr, ha concorso egli stesso a rendere
nulla la decisione qui impugnata.
Per i quali motivi,
richiamati gli. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
di __________ è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia, per complessivi fr. 200.--, anticipati dal ricorrente, restano a suo
carico. Egli verserà all’avv. _________ la somma di fr. 200.-- a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 4.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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