Attachment of funds limited to cover the debt

15.2011.83Autre juridiction17 oct. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor complained against the seizure of seven parcels executed to secure a debt. During the proceedings, the debt-enforcement office partially reconsidered the measure and reduced the attachment to three parcels, because their value still covered the enforced claim. The supervisory court held that the complaint was moot only to the extent the office had granted reconsideration, but it rejected the remaining challenges. In particular, the debtor could not obtain complete annulment of the seizure merely because the parcels were worth more than the claim, and no new commercial appraisal was required. The complaint was therefore dismissed insofar as it was still live, with no costs or compensation.

Regeste Omnilex

Art. 17 cpv. 4 LEF; partial reconsideration in debt-enforcement supervisory proceedings: where the enforcement office partially reconsiders the challenged measure, the new decision replaces the original only to the extent the complaint is upheld; the supervisory authority remains seized of the unresolved grievances. Under Art. 97 cpv. 2 and 275 LEF, the office must attach only the assets necessary to secure the claim, but may include an indivisible asset whose value substantially exceeds the debt if required for adequate security. A fresh appraisal may be refused where the existing valuation is recent and reliable, especially if produced by the complainant. Costs may be waived under the OTLEF where the case so warrants.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2011.83

Data decisione, Autorità: 17.10.2011, CEF

Titolo: Sequestro di fondi. Valore commerciale dei fondi superiore all'importo del credito posto in esecuzione. Riconsiderazione parziale della decisione di sequestrare tutti i fondi. Limitazione del seuqestro a una parte dei fondi

Incarto n. 15.2011.83

Lugano 17 ottobre 2011 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 8 settembre 2011 di

RI 1 patrocinato dall’ PA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il sequestro n. __________ eseguito il 29 agosto 2011 nella procedura promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1 - patrocinata dall’ PA 2

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 29 agosto 2011, l’UEF di Locarno, in esecuzione del decreto 24 agosto 2011 del Tribunale di __________, ha sequestrato sette fondi appartenenti al debitore RI 1, siti nel Comune di __________, indicando nel verbale di sequestro quale valore di stima quello della stima ufficiale, pari a fr. 1'983'040.-- per il fondo n. __________, fr. 292'277.-- per il fondo n. __________, fr. 111.-- per il fondo n. __________, fr. 22.-- per il fondo n. __________, fr. 405'636.-- per il fondo n. __________, fr. 296'570.-- per il fondo n. __________ e fr. 141'940.-- per il fondo n. __________;

che RI 1 ha ricorso contro tale provvedimento, facendo valere che secondo una perizia allestita dal rinomato studio W__________ di Ginevra nel maggio 2010, il valore commerciale complessivo di questi immobili sarebbe superiore di fr. 30'425'527.-- rispetto alle stime ufficiali, sicché il sequestro andrebbe annullato e una perizia del valore commerciale degli immobili ordinata;

che il 23 settembre 2011, l’Ufficio, in virtù dell’art. 17 cpv. 4 LEF, ha riconsiderato il provvedimento impugnato, modificando il verbale di sequestro nel senso di limitarlo ai fondi n. __________, valutato in fr. 4'350'000.-- in conformità della perizia prodotta dal ricorrente, n. __________ (valore di stima ufficiale: fr. 111.--) e n. __________ (valore di stima ufficiale: fr. 22.--), ritenuto che il valore di tali fondi, tenuto conto dell’onere ipotecario, coprono già il credito posto in esecuzione, pari a fr. 938'736,55 oltre interessi e spese;

che la decisione di riconsiderazione è stata notificata alla ricorrente il 26 settembre e all’escutente il 28 settembre, sicché, in assenza di ricorso nel termine di legge di 10 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), essa è da considerare passata in giudicato;

che in caso di riconsiderazione parziale, come nel caso in esame, l’autorità di vigilanza può considerare il ricorso privo di oggetto solo per le censure accolte dall'ufficio d’esecuzione nella decisione di riconsiderazione (la quale, in siffatta misura, si sostituisce alla decisione impugnata) mentre deve pronunciarsi sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la decisione di riconsiderazione (DTF 126 III 86, cons. 3);

che in concreto l’CO 1, in base ai combinati art. 97 cpv. 2 e 275 LEF, ha correttamente escluso dal sequestro i fondi la cui realizzazione non appariva necessaria a garantire il pagamento del credito posto in esecuzione;

che la richiesta ricorsuale tendente all’annullamento integrale del sequestro è per contro eccessiva e va pertanto respinta, perché l’ufficio d’esecuzione è tenuto a sequestrare i beni indicati nel decreto di sequestro a concorrenza almeno dell’importo del credito da garantire, ciò che può determinare il sequestro di un bene il cui valore supera notevolmente tale importo qualora detto bene sia inscindibile;

che occorre anche respingere la domanda tendente all’allesti­mento di una perizia del valore commerciale dei fondi, in quanto l’Ufficio si è fondato su una perizia prodotta dallo stesso ricorrente e che appare sufficientemente recente e affidabile;

che del resto le parti, non impugnando la decisione di riconsiderazione, hanno implicitamente ammesso il valore di stima modificato attribuito dall’Ufficio ai fondi n. __________, __________ e __________, mentre la questione della stima degli altri fondi è divenuta priva di oggetto con la loro esclusione dal sequestro;

che il ricorso, nella misura in cui non è diventato privo di oggetto, va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 97 cpv. 2, 275 LEF; 24b cpv. 1 LPR; art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto in seguito all’emanazione della decisione di riconsiderazione 23 settembre 2011, il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione a:

– avv. PA 1, __________;

– avv. PA 2, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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The complaint was moot only with respect to the points accepted in the reconsideration; the court still had to rule on the remaining grievances.

Under partial reconsideration, the new decision replaces the challenged decision only to the extent it grants the complaint; the unresolved complaints remain for judicial review.

No. The office correctly limited the attachment to the parcels necessary to secure the debt, and total annulment was unwarranted.

The office must attach assets indicated in the seizure order up to at least the amount to be secured; an indivisible asset may remain attached even if its value far exceeds the claim.

No. The office relied on a recent and reliable appraisal submitted by the appellant itself.

A fresh expert appraisal was unnecessary because the existing appraisal was sufficiently recent and trustworthy.

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