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15.2006.76 ΓÇó Complaint against bankruptcy threat denied for merits issues
15.2006.76Autre juridiction3 août 2006Dismissed
The supervisory complaint by RI 1 against two bankruptcy threat notices issued by CO 1 was dismissed. The authority held that complaints under Art. 17 SchKG against a bankruptcy threat are admissible only for formal defects, whereas the debtor's objections concerned the merits of the underlying claim. It also noted that a concordat request must be addressed to the competent judge and that a postponement of bankruptcy is not available before filing for moratorium and requires a bankruptcy judge's decision. The notices were otherwise compliant with enforcement law. No fees or compensation were ordered.
Art. 17 SchKG; complaint against service of a bankruptcy threat is limited to formal defects. The supervisory authority lacks material competence to examine substantive objections to the claim underlying the enforcement. Requests for concordat relief must be submitted to the competent judge under Art. 293 SchKG, and a postponement of bankruptcy presupposes a filed moratorium request and a decision of the bankruptcy judge under Art. 173a SchKG. Where no formal irregularity is shown and the enforcement prerequisites are met, the complaint must be dismissed; costs may be waived under Art. 20a SchKG and the implementing ordinance.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2006.76
Data decisione, Autorità: 03.08.2006, CEF
Titolo: Comminatoria di fallimento. Richiesta di concordato. Differimento del fallimento.
Incarto n. 15.2006.76
Lugano 3 agosto 2006 CJ/sc/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 2 giugno 2006 di
RI 1 (Lugano)
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro le comminatorie di fallimento emesse il 30 maggio 2006 nelle esecuzioni n° __________ e __________ promosse contro la ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni 12 giugno 2006 della procedente e 13 giugno 2006 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:
– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2);
che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;
che nel caso concreto la ricorrente allega unicamente censure di merito, ossia – in riassunto – che il prodotto fornito dalla procedente e per il quale chiede ora il pagamento non sarebbe stato da lei ordinato, non funzionerebbe e sarebbe inutile;
che siffatte censure non possono essere analizzate nell'ambito della procedura di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF dinanzi all'autorità di vigilanza per carenza di competenza materiale;
che per quanto attiene alla richiesta di concordato ai sensi dell’art. 293 LEF essa deve essere rivolta al giudice competente, ossia al Pretore di __________ (cfr. art. 14 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, LALEF, RL 3.5.1.1);
che in ogni caso un differimento del fallimento non è possibile prima della presentazione della domanda di moratoria concordataria e richiede una decisione del giudice del fallimento (cfr. art. 173a LEF);
che le comminatorie di fallimento in esame sono peraltro conformi§ alle norme di diritto esecutivo, in particolare per quanto riguarda l’iscrizione dell’escussa a registro di commercio e della reiezione – in via definitiva (art. 80 LEF) – delle opposizioni interposte dalla ricorrente;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 2 giugno 2006 dell’RI 1, __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: – RI 1, __________;
– PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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