Proper service required for lifting objection in debt enforcement

15.2004.78Autre juridiction2 nov. 2004Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The creditor appealed against the enforcement office’s refusal to continue enforcement, arguing that the objection-lifting decision had become final and that service issues were irrelevant. The supervisory chamber held that continuation is possible only if the objection has been definitively lifted and that the creditor bears the burden of proving proper notification of the lifting decision. Here, the decision had been sent to an outdated company name and address, and there was no proof of valid service on the current debtor. The office therefore correctly refused continuation, and the complaint was dismissed. No costs or indemnities were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 22, 17 and 88 cpv. 2 LEF; service of the objection-lifting decision as a condition for continuation of enforcement. The enforcement office, and on review the supervisory authority, must ex officio verify that the objection has been definitively lifted or withdrawn before continuing enforcement, failing which subsequent acts are void. A rejection or lifting decision is not opposable unless duly notified to the debtor. Where service by registered mail is disputed, the notifying authority bears the burden of proving that the notice of collection was deposited and that the addressee was correctly identified; absent such proof, notification is deemed not to have occurred. The continuation request must then be refused (consid. 1-5).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2004.78

Data decisione, Autorità: 02.11.2004, CEF

Titolo: presupposti di corretta notifica di atto giudiziario

Incarto n. 15.2004.78

Lugano 2 novembre 2004 EC/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 29 marzo 2004 di

RI1 patrocinata dalla PA1 __________

contro

l’operato dell’CO1 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

PI1

in materia di proseguimento dell’esecuzione;

viste le osservazioni 16 aprile 2004 dell’CO1, __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ del 25 giugno/24 luglio 2002 dell’CO1, la RI1 procede contro PI1.

B. Con scritto 4 marzo 2004 la RI1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione allegando alla relativa istanza la decisione 30 dicembre 2002 con la quale PA1 ha rigettato l’opposizione interposta al PE n. __________. La menzionata decisione è attergata del timbro di avvenuta crescita in giudicato di data 27 gennaio 2004.

C. Con provvedimento 25 marzo 2004 l’CO1 ha comunicato alla procedente di non poter dar seguito alla sua domanda di prosecuzione dell’esecuzione, ritenuto che la stessa risulta perenta ai sensi dell’art. 88 LEF.

D. Con tempestivo ricorso 29 marzo 2004 la RI1 postula la nullità del provvedimento 25 marzo 2004 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, atteso che:

  • “la debitrice ha ricevuto il precetto e ha fatto opposizione in data 24.07.2002”;

  • “in data 28.10.2002 PA1 ha accordato l’esercizio del diritto di audizione”;

  • “la debitrice non ha dato i motivi della sua opposizione. Le abbiamo inviato la decisione di eliminare l’opposizione per lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 30.12.2002”;

  • “non avendo mai ricevuto l’avviso di ricevimento di ritorno, abbiamo rimandato la decisione il 10.12.2003”;

  • “la debitrice ha ricevuto l’invio il 23.12.2003”;

  • “il termine di ricorso della debitrice essendo scaduto il 23.01.2004, la decisione del 10.12.2003 è cresciuta in giudicato”;

  • “PA1 ha la competenza di levare l’opposizione tramite decisione”;

  • “nella sua qualità di autorità amministrativa applica il diritto federale ed è di conseguenza tenuta a rispettare i principi del diritto amministrativo, tra cui figura il diritto di audizione ex art. 29 PA”;

  • “la procedura di eliminare l’opposizione comincia con l’invio dell’invito al diritto di audizione”;

  • “l’invito è stato inviato il 28.10.2002. Il termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF è dunque sospeso a partire dal 28.10.2002 e ricomincia a decorrere il 27.01.2004 data in cui la nostra decisione è passata in giudicato”;

  • “il proseguimento dell’esecuzione è dunque stato fatto nei termini”.

Con il ricorso la creditrice produce fotocopia della ricevuta postale d’impostazione dell’invio raccomandato n. __________ di data 11 dicembre 2003 e fotocopia della relativa busta d’impostazione all’indirizzo di “__________ Sagl, __________”, attergata del timbro postale attestante il non ritiro dello stesso invio da parte della destinataria.

E. Con osservazioni 16 aprile 2004 l’CO1 si oppone al ricorso con motivazioni, che, se del caso, verranno riprese in seguito.

F. Con ordinanze 13, rispettivamente 26 maggio 2004 questa autorità di vigilanza, ritenuto che la ricorrente ha sostenuto di aver trasmesso all’escussa la decisione 30 dicembre 2002 già con invio raccomandato dello stesso giorno, le ha ordinato, con la comminatoria di cui all’art. 19 cpv. 4 LPR, di produrre la prova di tale invio.

G. Ciò nonostante, il 23 giugno 2004 la creditrice ha nuovamente prodotto la fotocopia della busta d’impostazione dell’invio raccomandato n. __________ di data 11 dicembre 2003.

Considerato

in diritto:

  1. L'Ufficio di esecuzione, e su ricorso l'Autorità di vigilanza, prima di dare seguito a una domanda di proseguimento dell'esecuzione, devono d'ufficio verificare che un'eventuale opposizione sia stata definitivamente rigettata o ritirata, sotto pena della nullità dei successivi atti esecutivi, in conformità con l’art. 22 LEF (cfr. CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290], confermata dal Tribunale federale in STF 7B.29/2002, cons. 2c).

  2. La decisione di rigetto definitivo (o diventato definitivo), al pari di una qualsiasi altra sentenza o decisione amministrativa, non è opponibile ai destinatari cui non è stata intimata (CEF 5 febbraio 2003 [15.2003.7]; Charles Jaques, La mainlevée de l´opposition formée contre la poursuite introduite par une caisse-maladie, in: Jusletter 17 novembre 2003, Fn 22; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, n. 2.3.2.4). Le autorità di esecuzione devono d'ufficio respingere la domanda di prosecuzione dell'esecuzione allorquando constatano l'esistenza di un simile vizio (cfr. Jaques, op. cit., Fn 46).

  3. Un invio giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario, è considerato come notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni stabilito al numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali Servizi postali” della Posta, edizione del gennaio 2001, a condizione che un avviso di ritiro ai sensi del numero 2.3.7a. delle medesime condizioni generali sia stato lasciato nella cassetta delle lettere (o nella casella postale) del destinatario (DTF 116 III 61 c. 1b).

  4. La prova del deposito dell’avviso di ritiro spetta all’autorità notificatrice (cfr. DTF 122 I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105 III 45, cons. 2a; CEF 5 ottobre 2001 [14.01.55], cons. 3; TRAM 28 maggio 1971 in re B., GAT, 139; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 120 nonché 6 e 7 ad art. 124, con rif.; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 1230 s., con rif.; cfr. pure Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 194 ad art. 17). Se il destinatario della raccomandata contesta di avere ricevuto tale avviso e la prova del contrario non può essere portata, la notifica va considerata come non avvenuta (TF 1.5.1944 ric. Boldi in Rep. 1944, 356; CEF 26.4.1991 in re __________ c/ di Bari e figli, consid. 1f; 15 maggio 2000 [14.99.101], cons. 1b; 23 gennaio 2002 [14.01.98], cons. 1b; Donzallaz, op. cit., n. 1250 s., con rif.).

  5. Nel caso concreto, al di là di ogni considerazione -peraltro ventilata dall'uffico- sul fatto che la creditrice avrebbe tentato di evitare la perenzione dell'esecuzione per mezzo di un complesso procedere nell'intimazione della propria decisione di rigetto dell'opposizione- non v'è prova che la stessa sia mai stata notificata all'escussa. Infatti, ogni tentativo in tal senso appare effettuato non alla società PI1 con recapito a __________ (ditta indicata dalla procedente come debitrice sia nell'ambito del presente ricorso, sia nella domanda di prosecuzione dell'esecuzione), ma a __________ all'indirizzo di __________, segnatamente al no. __________. Nome e recapito che figurano sia sull'intestazione della decisione di rigetto dell'opposizione 30 dicembre 2002, sia dalla busta di spedizione servita per reintimare quella stessa decisione nel dicembre del 2003. Al riguardo poco importa che i due numeri civici della stessa strada siano susseguenti e nemmeno che il nome __________ risulti essere (a Registro di commercio) la precedente ragione sociale dell'escussa: infatti, sotto questo nome essa non esiste più fin dal 7 luglio 1999, tanto che l'esecuzione è stata (giustamente) avviata nel giugno 2002 nei confronti dell'attuale ragione sociale. E nemmeno si può semplicemente supporre che l'agente notificante a __________ avrebbe dovuto supporre sia che le due ditte corrispondessero alla stessa persona, sia che un recapito valesse l'altro.

  6. Dal momento che l'Ufficio ha così giustamente respinto la domanda di prosecuzione, il ricorso in esame dev'essere respinto

. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 88 cpv. 2 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia: 1. Il ricorso 29 marzo 2004 della RI1, __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:

  • PA1, __________;

  • PI1, __________.

Comunicazione CO1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

debt enforcementcontinuation of enforcementservice of processobjection liftingregistered mailburden of proofnullitysupervisory review

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the objection-lifting decision was validly notified to the debtor

Solution extraite

There was no proof that the decision had ever been served on the debtor at the correct address; without valid notification, the decision was not opposable.

Motifs extraits

A judicial or administrative decision is not binding on a recipient unless duly notified. The creditor failed to prove that the notice of collection was left and that the decision was addressed to the current debtor entity rather than a former company name.

Question juridique clé

Whether the debt enforcement office correctly refused the request for continuation as time-barred

Solution extraite

Yes. Because valid notification of the objection-lifting decision was not established, the office properly refused to proceed with continuation.

Motifs extraits

Before allowing continuation, the office must verify ex officio that the objection has been definitively lifted or withdrawn; otherwise later enforcement acts are void.

Question juridique clé

Whether the supervisory complaint should be upheld against the enforcement office's order

Solution extraite

No. The complaint fails because the office's refusal was correct in law and fact.

Motifs extraits

The appeal depended on proving lawful service and finality of the objection-lifting decision, which the creditor did not do.

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