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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.32
Data decisione, Autorità:
08.07.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.32
Lugano
8 luglio 2004/CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
vicepresidente,
Chiesa
e Walser
segretario:
Jaques
statuendo
sul ricorso 4 novembre 2003 di
RI1 , c/o __________, __________
contro
l’operato
dell’CO1 e meglio contro la notifica alla ricorrente del precetto esecutivo n.
__________ su istanza dell'
PI1
esaminati atti e
documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 28 aprile 2004,
l'CO1, a domanda dell'avv. PI1, ha emesso un precetto esecutivo (n. __________)
contro la ditta RI1, "c/o Ger. __________. __________ PI1" per
l'incasso "dell'emolumento gerente 15.9.02-1.4.03" pari a fr.
2'708,30 oltre interessi al 5% dal 1. aprile 2003;
che l'agente notificatore
l'ha notificato il 5 maggio 2003 presso lo studio legale dell'avv. PI1 in mano
dell'apprendista F__________, la quale non ha interposto opposizione;
che il 9 settembre 2003,
la sede sociale di RI1 è stata trasferita a Berna, con modifica della ragione
sociale (da "Sagl" a "GmbH") e sostituzione del gerente con
firma individuale (G__________ è subentrato al posto dell'avv. PI1);
che il 21 ottobre 2003,
l'avv. PI1 ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione;
che il 30 ottobre 2003,
l'Ufficio esecuzione di Bern-Mittelland ha notificato all'escussa la
comminatoria di fallimento;
che con ricorso 4 novembre
2003, RI1 si è aggravata contro tale atto presso l'Autorità di vigilanza del
Canton Berna, facendo in particolare valere che l'avv. PI1 avrebbe ecceduto le
proprie competenze e disatteso i suoi obblighi rispetto agli altri soci
nell'omettere d'interporre opposizione al precetto esecutivo in questione;
che con decreto 18
febbraio 2004, l'Autorità di vigilanza del Canton Berna (inc. n. __________) ha
disposto la trasmissione degli atti del ricorso a questa Camera per esame della
validità della notifica del precetto esecutivo;
che in applicazione
dell'art. 32 cpv. 2, 2. periodo LEF, questa Camera ha aperto in proposito un
proprio incarto, limitatamente alla questione della notifica del precetto
esecutivo;
che, interrogato
formalmente il 7 luglio 2004, l'avv. PI1 ha confermato che F__________ era la
sua apprendista e che il precetto esecutivo n. __________ era stato notificato
presso il suo studio legale come altri precetti in precedenza;
che egli, dopo aver
prodotto la copia per il creditore del precetto esecutivo n. __________ in
conformità dell'ordinanza 28 maggio 2004 di questa Camera, ha pure prodotto la
copia per il creditore del medesimo precetto all'udienza del 7 luglio 2004;
che l'avv. PI1 ha
dichiarato di non ricordare di avere trasmesso una copia del precetto in oggetto
ai nuovi rappresentanti della società, né di averne riferito loro l'esistenza,
anche perché i rapporti con il signor D__________ si erano alterati;
che la notifica di un
precetto esecutivo al rappresentante di una persona giuridica che nel contempo
ne è anche creditore va, su ricorso, annullata se detto rappresentante non ha
interposto opposizione né ottenuto prima della scadenza del termine di
opposizione il consenso degli altri rappresentanti della società (cfr. DTF 45
III 28; AB BE 7 dicembre 1989, BlSchK 1990, 235 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 17 ad art. 65);
che secondo Paul Angst (Basler Kommentar zum SchKG, vol.
I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 65) in presenza di siffatto grave
conflitto d'interessi la notifica sarebbe addirittura nulla;
che la questione del tipo
di sanzione (annullabilità o nullità) può in concreto essere lasciata aperta,
siccome l'avv. PI1 non ha comunque dimostrato di aver tempestivamente informato
i tre soci della società escussa, ossia D__________, __________ e __________;
che al contrario, per il
fatto che egli è rimasto in possesso della copia per il debitore del precetto
esecutivo n. __________ fino al 7 luglio 2004 e che nello scritto 15 luglio
2003 (allegato alle osservazioni 15 dicembre 2003 presentate dall'avv. PI1
davanti all'Autorità di vigilanza bernese), successivo alla notifica, è stato
chiesto il pagamento della nota d'onorario oggetto dell'esecuzione n.
__________ senza alcun riferimento a quest'ultima, vi è da ritenere che i soci
e il nuovo gerente non abbiano saputo dell'esistenza di siffatta esecuzione
prima della notifica della comminatoria di fallimento il 30 ottobre 2003;
che in queste condizioni
la notifica del precetto esecutivo n. __________ va annullata;
che il ricorso va pertanto
accolto, limitatamente alla questione di competenza di questa Camera;
che non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.
17, 20a, 32, 65 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
- Il ricorso 4
novembre 2004 di RI1, Berna, è accolto limitatamente alla questione di
competenza di questa Camera.
1.1. Di conseguenza, la
notifica del precetto esecutivo n. __________ dell'CO1 è annullato.
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – RI1, __________, unitamente ad una copia del verbale 7 luglio 2004;
– avv.
__________ PI1, __________
Comunicazione
a:
– Autorità
di vigilanza del Cantone Berna, unitamente al suo incarto n. 423/03;
– CO1.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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