Debt enforcement objection valid despite missing notation on creditor copy

15.2004.213Autre juridiction25 mai 2005Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The creditor appealed against the enforcement office's refusal to continue enforcement, claiming that the copy of the payment order containing the debtor's opposition had been tampered with. The supervisory chamber held that the debtor had in fact filed a timely opposition on 29 March 2004, as confirmed by the file and the office's event printout. Because the existence of valid opposition was established, the office correctly refused continuation. The creditor failed to prove any manipulation of documents, so the complaint was dismissed. No court costs or indemnities were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 17, 20a, 70, 74 SchKG; Art. 61 cpv. 2 lett. a and 62 cpv. 2 OTLEF: opposition to the payment order and refusal of continuation; evidentiary value of the case file. If the file establishes that the debtor lodged opposition within the legal time limit, the enforcement office must refuse continuation even if the creditor's copy of the payment order does not bear the opposition notation. Alleged manipulation of documents must be proved by the complainant; unresolved irregularities in the transmission or registration of copies do not suffice to override the proven existence of timely opposition (consid. 2).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2004.213

Data decisione, Autorità: 25.05.2005, CEF

Titolo: opposizione. Carente indicazione sull'esemplare del precetto esecutivo destinato al creditore. Interrogatorio del funzionario dell'ufficio a cui l'opposizione è stata dichiarata

Incarto n. 15.2004.213

Lugano 25 maggio 2005 PF/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 20 dicembre 2004 di

RI 1

contro

l’operato dell’

CO 1

nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti dell’

PI 1

Viste le osservazioni:

13 gennaio 2005 dell’avv. PI 1 e

14 gennaio 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto

e considerato in diritto:

che RI 1 procede nei confronti dell’avv. PI 1 per l’incasso di un credito a titolo di risarcimento danni;

che in data 16 marzo 2004 RI 1 faceva spiccare dall’CO 1 il precetto esecutivo n. __________ nei confronti del debitore;

che tale precetto veniva notificato alla segretaria dell’escusso in data 29 marzo 2004, come risulta da tutti gli atti versati all’incarto, prevalentemente in fotocopia;

che lo stesso giorno l’avv. PI 1 ha interposto opposizione al precetto esecutivo, consegnadone l’esemplare a lui destinato direttamente all’ufficio, ovvero nelle mani del funzionario __________ (teste ), recante la dicitura “si fa OPPOSIZIONE”, la data “, 29.3.04” e la firma dell’escusso (doc. E), documento che lo stesso teste ha riconosciuto come fotocopia dell’originale (teste __________);

che il 1° dicembre 2004 la creditrice inoltrava domanda di proseguimento dell’esecuzione sulla base della copia del precetto esecutivo (esemplare per il creditore) notificatole dall’CO 1 in data 26 aprile 2004 e sulla quale non figura alcuna opposizione da parte del debitore (doc. C);

che con scritto 3 dicembre 2004 l’CO 1 comunicava a RI 1 di non poter dar seguito alla domanda di proseguimento, avendo l’avv. PI 1 interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo n__________, la cui copia -destinata al debitore- le era stata spedita mediante invio raccomandato già il 29 marzo 2004;

che l’CO 1 comunicava altresì alla creditrice che “il duplo” del precetto esecutivo speditole erroneamente il 26 aprile 2004 sarebbe da considerare non valido;

che con ricorso 20 dicembre 2004 RI 1 si aggrava contro il rifiuto da parte dell’CO 1 di proseguire l’esecuzione n. __________, sostenendo che la copia del precetto esecutivo dove figura l’opposizione interposta dal debitore sarebbe frutto di una manomissione;

che pertanto la ricorrente postula l’annullamento della decisione 3 dicembre 2004 dell’CO 1, ritenendo valida unicamente la copia del precetto esecutivo n. __________ sulla quale non figura l’opposizione del debitore;

che delle osservazioni dell’avv. PI 1 e di quelle dell’CO 1, si dirà, se necessario, nel seguito;

che dalle menzionate risultanze istruttorie si evince che l’avv. PI 1 ha interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo n. __________, ossia in data 29 marzo 2004, come risulta anche dalla stampa degli eventi dell’esecuzione in oggetto prodotta dall’CO 1 in data 25 gennaio 2005;

che, al di là di determinate questioni rimaste non chiarite (così il contenuto dell’invio raccomandato 29 marzo 2004 dell’ufficio alla ricorrente e la mancata registrazione dell’opposizione sull’esemplare del precetto destinato alla creditrice), l’CO 1 ha pertanto agito correttamente respingendo la domanda di proseguimento dell’esecuzione presentata dalla ricorrente, avendo il debitore interposto opposizione al precetto esecutivo e ciò nei termini di legge;

che il ricorso va pertanto respinto, non avendo in particolare la ricorrente potuto provare le pretese manomissioni di documenti da lei affermate;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 70, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso 20 dicembre 2004 di RI 1, è respinto.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a: –RI 1,;

– avv. PI 1,

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Mots-clés

debt enforcementoppositioncontinuation of enforcementdocument evidencesupervisory complaintburden of proofcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the enforcement office correctly refused continuation because the debtor had timely lodged opposition to the payment order.

Solution extraite

Yes. The debtor had timely filed opposition on 2004-03-29, so the office properly refused continuation.

Motifs extraits

The file and the enforcement-office event printout showed a timely opposition. Unresolved uncertainties about the creditor's received copy and the absence of the notation on that copy did not outweigh the proof of valid opposition; the alleged document tampering was not proven.

Question juridique clé

Whether the creditor proved a manipulation of the payment-order copy bearing the opposition notation.

Solution extraite

No. The alleged tampering was not established.

Motifs extraits

The court found no sufficient proof of manipulation and relied on the verified filing of opposition reflected in the case record.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.