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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.139
Data decisione, Autorità:
21.10.2004, CEF
Titolo:
notifica durante le ferie di un precetto esecutivo. Sanzione. Rappresentanza davanti agli uffici di esecuzione e fallimenti
Incarto n.
15.2004.139
Lugano
21 ottobre
2004
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 19 luglio 2004 di
RI 1
rappr. dall' RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica 15
luglio 2004 del precetto esecutivo n. __________ diretto contro la ricorrente
su domanda di
PI 1
viste le
osservazioni 19 agosto 2004 dell'CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Il 9
luglio 2004, su domanda di __________ __________ a nome del procedente __________
PI 1, l'CO 1 ha emesso il precetto esecutivo n. __________ per l'importo di fr.
800.-- oltre interessi al 5% dal 3 giugno 2004. Il 15 luglio 2004, l'atto è
stato notificato tramite posta alla ricorrente, che ha interposto opposizione.
B. Con
ricorso 19 luglio 2004, __________ RI 1 impugna tale notifica in quanto
effettuata durante le ferie esecutive estive ai sensi dell'art. 56 LEF.
Contesta inoltre il potere di rappresentanza di ____________________, che non
rientra nella lista delle persone indicate agli art. 64 e 64a CPC.
considerando
in diritto:
-
In
virtù dell'art. 56 LEF, fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti
conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti
esecutivi nei periodi preclusi (tra le ore 20 e le 7, di domenica e nei giorni
ufficialmente riconosciuti come festivi), durante le ferie (sette giorni prima
e dopo la Pasqua e il Natale, e dal 15 al 31 luglio), salvo nell’esecuzione
cambiaria, e contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art.
57–62 LEF).
-
L’art.
56 LEF non disciplina le conseguenze della sua inosservanza, ossia non
determina se l’atto esecutivo eseguito durante i periodi preclusi, le
ferie o le sospensioni è nullo, annullabile oppure né nullo né annullabile, ma
temporaneamente inefficace, nel senso che esplica i suoi effetti solo a partire
dal primo giorno utile seguente la conclusione delle ferie. Per quanto riguarda
la notifica di un precetto esecutivo, la giurisprudenza federale conclude
proprio che la sanzione è quella dell'inefficacia fino al decorso delle ferie esecutive,
così che il termine per interporre opposizione inizia a decorrere solo a
partire dal primo giorno utile dopo la fine di quel periodo (DTF 121 III 285;
127 III 176, cons. 3b; cfr. peraltro l'approfondimento in CEF 31 ottobre 2003 [15.03.131]).
-
In concreto, la
notifica del precetto esecutivo n. __________ dell'CO 1, contrariamente a
quanto pretende la ricorrente, non è né nulla né annullabile. Per il resto,
basta osservare che essa non ha subito alcun pregiudizio, avendo interposto
opposizione già al momento della notifica del precetto esecutivo.
-
Ma anche la seconda
censura ricorsuale non può trovare accoglimento. Infatti, giusta l'art. 27 LEF,
i Cantoni possono disciplinare la funzione di rappresentante a titolo
professionale delle persone interessate nel procedimento esecutivo. Il Canton
Ticino non ha fatto uso di tale competenza. La rappresentanza, anche
professionale, davanti agli Uffici del Cantone è pertanto libera. D'altra
parte, il rinvio dell'art. 25 LALEF al Codice di procedura civile, e in
particolare agli art. 64 e 64a CPC, vale solo per le procedure sommarie in tema
di esecuzione e fallimento (cfr. titolo IV della LALEF).
-
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 22, 27, 56 LEF; 64, 64a CPC; 25 LALEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 19 luglio 2004 di __________ RI 1, __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – __________ __________ RA 1, __________;
– __________
PI 1, __________
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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