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Numero d'incarto:
15.2004.108
Data decisione, Autorità:
01.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.108
Lugano
1 agosto 2004
/FP/fp/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 10 giugno 2004 di
RI1
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona
CO1
nell’esecuzione n.
promossa nei confronti della ricorrente da
PI1
richiamata l’ordinanza presidenziale 15 giugno 2004
con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo
viste le osservazioni 12 luglio 2004 del CO1
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
la PI1 procede nei confronti di RI1 per l’incasso del proprio credito;
che
in data 27 maggio 2004 CO1 emetteva l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n.
promossa dalla PI1 nei confronti di RI1;
che
con ricorso 10 giugno 2004 RI1 si aggrava contro l’emissione dell’avviso di
pignoramento sostenendo di aver interposto ricorso in data 26 marzo 2004 contro
la decisione di rigetto dell’opposizione formulata dalla cassa malati
creditrice l’11 marzo 2004;
che
a sostegno della propria tesi la ricorrente produce copia della ricevuta di
ritorno della lettera raccomandata 29 marzo 2004 inviata alla creditrice
contenente il ricorso contro la decisione di rigetto dell’opposizione;
che l'Ufficio di
esecuzione, e su ricorso l'Autorità di vigilanza,
prima di dare seguito a
una domanda di proseguimento
dell'esecuzione, devono
d'ufficio verificare che un'eventuale
opposizione sia stata
definitivamente rigettata o ritirata, sotto
pena della nullità ex art.
22 LEF dei successivi atti esecutivi (cfr.
CEF 23 gennaio 2002
[15.2001.232/290], confermata dal
Tribunale federale in STF
7B.29/2002, cons. 2c);
che nel caso di specie la
ricorrente afferma, contrariamente a
quanto sostenuto dalla
creditrice, che l’opposizione al PE n.
non è stata validamente
rigettata dalla cassa malati;
che
dagli atti risulta infatti che la debitrice ha ricorso contro decisione di
rigetto dell’opposizione 11 marzo 2004 entro il termine di 30 giorni, così come
indicato nella decisione stessa (cfr. doc. C e D);
che
il ricorso, datato 26 marzo 2004, risulta essere stato inviato alla cassa il 29
marzo 2004 e ricevuta da quest’ultima il 30 marzo 2004 (cfr. doc. E);
che
di conseguenza non essendo cresciuta in giudicato la decisione di rigetto
dell’opposizione, l’esecuzione non può essere proseguita;
che
quindi tale circostanza determina la nullità dell’avviso di pignoramento 27
maggio 2004;
che
il ricorso va pertanto accolto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 88 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
- Il
ricorso 10 giugno 2004 di RI1 , è accolto.
1.1. Di
conseguenza, è annullato l’avviso di pignoramento 27 maggio 2004 emesso
dall’CO1 nell’esecuzione n..
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – RI1,
– PI1,
Comunicazione a CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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