AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.79
Data decisione, Autorità:
06.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2003.79
15.2003.80
Lugano
6 agosto 2004
EC/pf/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Walser
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 12 maggio 2003 di
RICO0
(inc. n. 15.2003.79)
(inc. n. 15.2003.80)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
__________ nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n.
__________ promossa contro la ricorrente __________ RICO0
da
CON0
in
tema di elenco oneri e condizioni d’asta;
viste le
osservazioni:
-
10
giugno 2003 di __________;
-
10
giugno 2003 di __________;
-
14
maggio e 17 giugno 2003 dell’UEF di __________;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 18 marzo 2004 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________
dell’UEF di __________ del 10/18 settembre 2001 la CON0 procede contro
__________ RICO0 per l’incasso di fr. 646'825.--. Oggetto del diritto di pegno
è la particella n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa.
L’opposizione
interposta al precetto esecutivo è stata ritirata dalla ricorrente con scritto
4 novembre 2002.
B. Il
12 dicembre 2002 CON0 ha chiesto la realizzazione del pegno. Il giorno
successivo l’UEF di __________ ha dato comunicazione alla debitrice della
domanda di realizzazione.
C. Con
avviso d‘incanto unico datato __________ 2003, pubblicato sul FUC n. __________
del __________ 2003, l’UEF di __________ ha fissato il termine per le
insinuazioni degli oneri fondiari al 24 aprile 2003, il deposito delle
condizioni d’asta a decorrere dal __________ 2003 e l’incanto del fondo part.
n. __________ RFD di __________ per il __________ 2003.
D. Il
30 aprile 2003 l’UEF di __________ ha allestito e comunicato agli interessati
l’elenco oneri riferito alla part. n. __________ RFD di __________ indicando
sub ipoteche legali un credito di fr. 4'392.10 a favore dello Stato del Cantone
Ticino.
Lo
stesso giorno l’UEF ha pure allestito e comunicato agli interessati le
condizioni d’asta che stabilivano sub n.1 che “il fondo sarà aggiudicato al
maggior offerente dopo tre chiamate se l’offerta di questi supera fr.
4'392.10”.
E. Il
5 maggio 2003 l’UEF di __________ ha comunicato a tutti gli interessati che il
2 maggio 2003 il Comune di __________ ha notificato un credito di fr. 9'388.--
per ipoteche legali riferite agli anni 1997/2003 e che quindi il piede d’asta
viene portato a fr. 13'780.10.
F. Con
tempestivi ricorsi 12 maggio 2003 __________ RICO0 (inc. n. 15.2003.79) e
__________, beneficiario di un diritto di usufrutto gravante la part. n. 815 di
Cavigliano (inc. n. 15.2003.80) si sono aggravati contro il provvedimento 5
maggio 2003 dell’UEF di __________, postulandone la declaratoria di nullità,
atteso che:
-
“con
comunicazione/decisione 5 maggio 2003 l’UEF notificava a tutti gli interessati
la modifica dell’elenco oneri e delle condizioni dell’incanto”;
-
“tale duplice
modifica avrebbe dovuto essere oggetto non solo di comunicazione, ma anche di
nuovo deposito (con decorrenza del termine di dieci giorni per la contestazione
dell’elenco oneri, rispettivamente per eventuali ricorsi) ”;
-
“la
comunicazione 5 maggio 2003 dell’UEF di __________ deve venire annullata,
occorrendo procedere con una nuova comunicazione, deposito e pubblicazione”.
G. Con
osservazioni 14 maggio e 17 giugno 2003 l’UEF di __________ si è opposto ai
gravami, rilevando che i ricorrenti avrebbero dovuto contestare per ragioni di
merito l’esistenza del credito, l’estensione, il grado o l’esigibilità della
pretesa.
H. Delle
osservazioni del 10 giugno 2003 di __________ e __________ si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
I. Il
2 giugno 2003 il Pretore __________ ha chiesto all’UEF di __________ di voler
rinviare l’asta prevista per il 4 giugno 2003, ritenuto che il 2 giugno 2003
__________ RICO0 ha presentato un’istanza di moratoria concordataria. A seguito
della richiesta del Pretore, con provvedimento 4 giugno 2003 l’UEF di
__________ ha sospeso l’asta. Con decreto __________ giugno 2003 il Pretore ha
poi concesso a __________ RICO0 una moratoria concordataria di sei mesi, i cui
effetti sono decaduti il __________ dicembre 2003 (cfr. FUC n. __________/2003
del __________.2003).
Considerato
in diritto: 1.a) Più
ricorsi - presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un
solo petitum - formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo
d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il
medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,
possono essere congiunti in virtù degli art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo
quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma
anche ove formulino tesi divergenti (CEF 16 febbraio 1999 in re S. S. &
LLCC c. SA D. cons. 1a; Cometta,
Commentario alla LPR, 1998, p. 96 s.).
Il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 8
gennaio 1997 in re E. F. e A. F. c. F. AG; CEF 15 marzo 1996 in re P. SA c. C.
SA; CEF 1. marzo 1996 in re F. P. c. P. S. SA; CEF 14 dicembre 1995 in re A. P.
c. BdS; CEF 28 settembre 1995 in re Banca U. c. E. R.; CEF 29 agosto 1995 in re
Banca C. c. R. R. e CEF 18 agosto 1995 in re M. L. B. c. R. R.).
b) Il provvedimento di congiunzione e la reiezione dell'istanza di
congiunzione - atti istruttori resi in applicazione di ragioni di opportunità
anche con ordinanza presidenziale nel senso dell'art. 24a LPR - non determinano
in linea di principio pregiudizio di sorta per le parti dal profilo sostanziale
(Cometta, op. cit., p. 97). Anche
sui costi procedurali la misura resta senza conseguenze pratiche (cfr. nello
stesso senso, ma riferito al ricorso ex art. 19 LEF al Tribunale federale, STF
[CEF] 3 agosto 1998 in re M. R. c. A. I. cons. 1a), perché la procedura di
ricorso ex art. 17 LEF è di regola gratuita.
c) I ricorsi 12 maggio 2003 di __________ RICO0 (inc. n. 15.2003.79) e
di __________ (inc. n. 15.2003.80) sono riferiti al medesimo atto esecutivo
dell’UEF di __________ nell’ambito della procedura esecutiva n. __________. Le
due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia
processuale ed evase con una sola sentenza.
-
Nell’esecuzione
in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF tornano applicabili, in
particolare, gli art. da 106 a 109 LEF per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1
LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli
art. da 133 a 143b LEF (per il rinvio dell’art. 156 prima proposizione LEF) e
degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui di rilievo, degli
art. da 29 a 42 RFF (per il rinvio dell’art. 102 RFF).
-
Per
l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle
insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri
gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con
l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2
LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese
ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in
corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine ORF).
Se
la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere
avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40
RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale
spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 28 n. 39, p. 236/237).
L’art.
39 cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione,
l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle
formalità ex art. 106 LEF (cfr. DTF 112 III 111; contra P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 3 ed., Losanna 1993, p. 232).
- Scopo
dell’allestimento e della comunicazione di un elenco oneri di un determinato
fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva
l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare
(DTF 101 III 36 consid. 4 pag. 39; Markus Häusermann/Kurt Stöckli/Andrea Feuz,
Basler Kommentar zum SchKG, n. 31 ad art. 138).
4.1. L’Ufficio di esecuzione è tenuto
a inserire nell’elenco oneri tutti i diritti e gli oneri risultanti dal
Registro fondiario (art. 34 cpv. 1 lett. b primo periodo RFF), ma anche tutte
quelle pretese insinuate durante il termine di cui all’art. 138 cpv. 2 cifra 3
LEF che non risultano dal Registro fondiario (art. 34 cpv. 1 lett. b terzo
periodo RFF): in quest’ultimo caso l’Ufficio dovrà però segnalare sull’elenco
oneri tale differenza (art. 36 cpv. 2 RFF; Häusermann/Stöckli/Feuz,
op. cit., n. 7 e 101 ad art. 140).
4.2. Le
pretese che risultano dal Registro fondiario vanno iscritte nell’elenco oneri
anche se l’avente diritto non ha notificato la propria pretesa (art. 34 cpv. 1
lett. b primo periodo RFF).
4.3. Le pretese che non risultano dal Registro fondiario e per le
quali l’avente diritto è rimasto silente durante il termine di cui all’art. 138
cpv. 2 cifra 3 LEF non possono essere iscritte nell’elenco oneri (art. 36 cpv.
1 RFF; Häusermann/Stöckli/ Feuz,
op. cit., n. 103 ad art. 140).
4.4. Per
quanto riguarda i diritti di pegno legali esistenti senza iscrizione, occorre
rilevare che il Tribunale federale ha invero messo in dubbio la tesi secondo la
quale il loro mancato annuncio in occasione di una realizzazione forzata non
farebbe decadere tali diritti (tesi secondo la quale il creditore di diritto
pubblico potrebbe comunque chiedere il pagamento dei propri crediti
all’aggiudicatario), ma ha ricordato che tale questione non compete
all’Autorità di vigilanza o al Tribunale federale stesso, bensì al giudice di
merito (DTF 101 III 36 consid. 4 pag. 39).
4.5. Ne
consegue che questa Camera non può esprimersi sulla validità e sull’eventuale
estinzione per mancato tempestivo annuncio nella procedura esecutiva in esame
dei crediti di diritto pubblico del Comune di __________.
L’esame
dei ricorsi in esame deve pertanto limitarsi alla validità formale del provvedimento
5 maggio 2003 dell’UEF di __________ che, a seguito della notifica del Comune
di __________, ha portato il piede d’asta da fr. 4'392.10 a fr. 13'780.10 e ha
di conseguenza modificato sia l’elenco oneri che le condizioni d’asta.
- Come si è detto (cfr. consid. 4.3) le pretese del Comune di
__________, quant’anche garantite da ipoteca legale senza obbligo di iscrizione
a Registro fondiario, non possono essere inserite nell’elenco oneri siccome
notificate tardivamente. Non potendo tali pretese figurare nell’elenco oneri,
esse non possono di riflesso figurare nelle condizioni d’incanto, determinando
una modifica del piede d’asta.
Tali
modifiche dell’elenco oneri e delle condizioni d’asta operate il 5 maggio 2003
si rivelano pertanto nulle (art. 22 cpv. 1 LEF) e non possono essere in alcun
modo considerate per i successivi passi procedurali. La nullità del
provvedimento 5 maggio 2003 non inficia evidentemente la validità dell’elenco
oneri e delle condizioni d’incanto. I ricorsi 12 maggio 2003 di __________ RICO0
(inc. n. 15.2003.79) e di __________ (inc. n. 15.2003.80) vanno pertanto
accolti.
- Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi
richiamati
gli art. 17, 19, 106, 107 cpv. 5, 138 cpv. 2 cifra 3, 140 cpv. 1 e 2, 151 ss.,
155 cpv. 1, 156 prima proposizione LEF; 34 cpv. 1 lett. b, 36 cpv. 1 e 2, 39
cpv. 1 primo periodo, 102 RFF; 5 cpv. 1, 24a LPR; 51 LPamm; 37 cpv. 2 in
fine ORF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Le
procedure dipendenti dai ricorsi 12 maggio 2003 di __________ RICO0, __________
(inc. n. 15.2003.79), e di __________, __________ (inc. n. 15.2003.80), sono
congiunte.
-
Il
ricorso 12 maggio 2003 di __________ RICO0, __________ (inc. n. 15.2003.79) è accolto.
-
Il
ricorso 12 maggio 2003 di __________ (inc. n. 15.2003.80) è accolto.
-
Di conseguenza è annullato il provvedimento 5 maggio 2003
dell’UEF di __________ nell’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare
n. __________.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna,
tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di
appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
-__________
RICO0, __________;
-__________,
__________;
-__________,
__________;
-CON0,
__________, __________;
-
__________;
-
__________;
-
__________;
-__________;
-__________;
-__________;
Comunicazione
all’UEF di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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