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Numero d'incarto:
15.2003.55
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.55
Lugano
28 maggio
2003
CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sull’istanza 11 marzo 2003 di restituzione
del termine di opposizione presentata da
nell’esecuzione n.__________ diretta dalll’Ufficio
di esecuzione e fallimenti di Bellinzona promossa da
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il
precetto esecutivo n. __________ è stato notificato all’istante mercoledì 29
gennaio 2003;
che la
stessa ha apposto a mano sulla copia del precetto esecutivo destinata al
debitore la dicitura “Faccio opp. il 9.2.03”, seguita dalla firma
dell’amministratore unico;
che detta
copia è stata però spedita con invio raccomandato solo il martedì 11 febbraio
2003 (cfr. busta annessa allo scritto 14 febbraio 2003 dell’UEF di Bellinzona)
ed è giunta all’Ufficio il 13 febbraio 2003;
che il
termine d’opposizione, di 10 giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), era tuttavia già
scaduto il lunedì 10 febbraio 2003 – e non il sabato 8 febbraio 2003 come
erroneamente indicato dall’Ufficio nel suo scritto 14 febbraio 2003 (cfr. art.
31 cpv. 3 LEF e Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 74);
che per
essere tempestiva, l’opposizione non comunicata direttamente e indilatamente all’agente
notificatore deve essere indirizzata all’Ufficio (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 74) e, se viene usata la
via postale, consegnata entro l’ultimo giorno del termine a un ufficio postale
svizzero (cfr. art. 32 cpv. 1 LEF);
che
l’opposizione dell’istante è pertanto da considerare tardiva;
che, a
supporre che l’impedimento allegato dall’istante – ma non motivato e ancora
meno comprovato – sia cessato solo l’11 febbraio 2003, data dell’invio
dell’opposizione, l’istanza di restituzione del termine dell’11 marzo 2003 è
ovviamente tardiva, in quanto successiva alla scadenza del termine di 10 giorni
fissata all’art. 33 cpv. 4 LEF;
che
infatti secondo questa norma, l’istanza di restituzione di un termine –
motivata – deve essere inoltrata entro il medesimo termine dalla cessazione
dell’impedimento;
che in
concreto l’istanza è quindi tardiva;
che il
ritardo dell’Ufficio a trasmettere all’istante lo scritto 14 febbraio 2003 in
cui le è stata comunicata la tardività dell’opposizione è irrilevante, in
quanto l’Ufficio non è il patrocinatore delle parti;
che del
resto la facoltà di chiedere la restituzione del termine d’opposizione è
esplicitamente menzionata a tergo del precetto esecutivo (“Spiegazioni”, ad 3);
che il
ricorso è pertanto irricevibile;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 31 cpv. 1 e 3, 32 cpv. 1, 33 cpv. 4, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
L’istanza
11 marzo 2003 di __________, è irricevibile per intempestività.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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