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Numero d'incarto:
15.2003.36
Data decisione, Autorità:
02.04.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.36
Lugano
2 aprile 2003
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 febbraio 2003 di:
entrambi rappr.
dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro la
decisione 31 gennaio 2003 di assegnazione del termine di cui all’art. 107 LEF
per contestare la rivendicazione di proprietà formulata da
per conto
della moglie
nell’ambito
delle esecuzioni n. __________ (gruppo 1), __________ (gruppo 2) nonché
__________, __________ e __________ (gruppo 3) promosse contro __________ dai
ricorrenti nonché da:
– __________
(n. __________, gruppo 1, e n. __________, gruppo 3);
– __________
(n. __________, gruppo 2);
viste le
osservazioni 21 marzo 2003 dell’UF di Bellinzona;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
l’atto di ricorso, formalmente unico, è allestito e firmato per conto di due
persone diverse;
che
siccome i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono a
conclusioni identiche, si giustifica la congiunzione delle due procedure;
che il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p.
96 s.);
che il 5
febbraio 2001, l’UEF di Bellinzona ha proceduto al pignoramento, a favore del
primo gruppo, di un’automobile di marca Chrysler Voyager 3.3 L, modello 1996,
stimata a quel momento in fr. 20'000.--, bene peraltro già staggito a favore di
un gruppo precedente non coinvolto nella presente procedura;
che la
stessa automobile è ulteriormente stata pignorata il 14 settembre 2001 a favore
del gruppo 2 nonché il 18 aprile 2002 a favore del gruppo 3;
che solo
il 29 gennaio 2003, l’escusso, in occasione di una sua comparizione all’Ufficio
nell’ambito di un’ulteriore esecuzione (n. __________), ha dichiarato che la
vettura pignorata era di proprietà della moglie, __________ (cfr. verbale
interno per le operazioni di pignoramento);
che il 31
gennaio 2003, l’Ufficio ha assegnato ai creditori procedenti il termine di cui
all’art. 107 LEF per contestare la rivendicazione;
che la
moglie dell’escusso non ha dato seguito alla diffida indirizzatale il 14
febbraio 2003 dall’Ufficio su domanda dell’Ufficio esazione e condoni, con la
quale le è stato assegnato un termine di 10 giorni in virtù dell’art. 107 cpv.
3 LEF per produrre i mezzi di prova dei diritti da lei vantati sull’oggetto pignorato;
che il 19
febbraio 2003 l’escusso ha dichiarato che la vettura era stata acquistata dalla
moglie, ma che non vi erano documenti giustificativi (cfr. verbale interno per
le operazioni di pignoramento);
che i
ricorrenti si aggravano contro la decisione 31 gennaio 2003, considerando
perento l’asserito diritto della moglie dell’escusso, in quanto la stessa ha
tardato ad annunciarlo senza valido motivo;
che né
l’escusso né sua moglie hanno presentato osservazioni;
che se la
rivendicazione di un diritto di proprietà su beni pignorati può sì essere fatta
valere sino alla ripartizione del ricavato (cfr. art. 106 cpv. 2 LEF),
giurisprudenza e dottrina considerano che la rivendicazione deve essere
annunciata in un breve termine appropriato alle circostanze;
che il
diritto del terzo è perento se questi tarda astutamente a dichiarare la
rivendicazione oppure se si dimostra manifestamente negligente (cfr. DTF 120
III 125, c. 2a, con rif.; Adrian Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 23 ad art. 106; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000,
n. 168 s. ad art. 106);
che colui
che fa valere tardivamente una rivendicazione non può limitarsi ad affermare
che non aveva intenzione alcuna d'intralciare il corso dell'esecuzione e che
non si rendeva conto che il suo comportamento avrebbe questa conseguenza, ma
egli deve indicare e rendere plausibili i motivi del suo atteggiamento (DTF 84
III 86 ss.);
che nel
caso concreto, la rivendicazione è stata annunciata dall’escusso per la prima
volta quasi due anni dopo il pignoramento a favore del primo gruppo e più di
due anni dopo il pignoramento a favore del gruppo precedente;
che ora
appare altamente improbabile che la moglie non abbia avuto conoscenza di almeno
uno dei quattro pignoramenti;
che in
ogni caso, ella non ha mai rivendicato alcun diritto sull’oggetto pignorato né
preso posizione sulla diffida 14 febbraio 2003 e nemmeno sul ricorso;
che la
rivendicazione appare quindi manifestamente abusiva;
che
pertanto il ricorso è da accogliere;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
che per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 106 ss. LEF; 2 CC; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Le procedure dipendenti dal ricorso 12 febbraio 2003 presentato
dall’Ufficio esazione e condoni sono congiunte.
-
Il
ricorso 12 febbraio 2003 dello __________ è accolto.
2.1. Di
conseguenza, la decisione 31 gennaio 2003 dell’UEF di Bellinzona è annullata.
2.2. La
rivendicazione __________, è irricevibile in quanto perenta.
- Il
ricorso 12 febbraio 2003 della __________ è accolto.
3.1.Di conseguenza, la decisione 31
gennaio 2003 dell’UEF di Bellinzona è annullata.
3.2. La
rivendicazione __________, è irricevibile in quanto perenta.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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