AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.21
Data decisione, Autorità:
28.04.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.21
Lugano
28 aprile 2003
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 gennaio 2003 di
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio contro il verbale di pignoramento 6 dicembre 2002 allestito
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ avviata dalla ricorrente contro
rappr. dall’avv. __________
viste le
osservazioni 6 febbraio 2003 di __________ e 7 febbraio 2003 dell’UE di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. __________,
procede contro __________ per il pagamento degli importi di fr. 11'210,80,
oltre interessi al 4% dal 9 dicembre 1998, e di fr. 3'371,70, oltre interessi
al 4% dal 14 luglio 2000. Con decisione 16 novembre 2001 la Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dall’escussa sulla scorta della sentenza 5 luglio
2000 del __________, in cui __________ è stata condannata a pagare
all’escutente DM 14'550.-- a titolo di restituzione di prestazioni d’assicurazione
indebitamente versate da __________ in base ad un’attestazione medica
apparentemente allestita da un medico ma in realtà dal marito dell’escussa.
B. Il
6 dicembre 2002 l’UE di Lugano ha pignorato presso l’abitazione dell’escussa
l’intero arredamento non impignorabile ex art. 92 LEF. Il marito
dell'interessata ha rivendicato tutti gli oggetti pignorati, con riferimento
anche a un contratto di separazione di beni stipulato il 18 settembre 1986 al
momento del matrimonio. Per il resto, l’escussa si è dichiarata nullatenente e
priva d’introiti pignorabili.
C. __________
ricorre contro siffatto provvedimento. Chiede anzitutto che il pignoramento sia
esteso ai crediti vantati dall’escussa nei confronti del marito in base agli
art. 163, 165 e 166 CC, rispettivamente 1357 BGB. Essa asserisce che la sua
pretesa deriva dall’obbligo dell’escussa di restituirle pretese indebitamente
percepite sulla base di un contratto d’assicurazione sottoscritto dal marito,
in cui essa era coassicurata. La ricorrente chiede pure che la controparte
dimostri che tra i coniugi è stato concluso un contratto di separazione di beni
alla presenza di un notaio. __________ domanda infine che l’Ufficio proceda a
un complemento del pignoramento, accertando se la debitrice e il di lei marito
dispongono di un patrimonio e quali redditi percepiscono, in particolare quelli
necessari a pagare le spese per la scuola privata presso la quale è iscritto il
figlio in Ticino.
D. Nelle
sue osservazioni, l’escussa si oppone al ricorso, evidenziando come la
ricorrente non abbia indicato la natura, la base giuridica e l’entità
dell’asserito credito coniugale, né ne ha reso quantomeno verosimile la
sussistenza. Ritiene che la stipulazione di una polizza d’assicurazione avente
per oggetto la copertura di rischi d’infortunio, per definizione personali e
individuali, non rientri nei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell’art.
166 cpv. 1 CC, che se ciò fosse il caso non ne scaturirebbe a ogni modo alcun
credito dell’escussa contro il marito ma semmai una pretesa diretta della
ricorrente contro quest’ultimo, e che la pretesa posta in esecuzione non trae
comunque la propria origine dalla polizza d’assicurazione bensì dall’indebito
arricchimento generato dal versamento di prestazioni che essa sarebbe costretta
a restituire in base alla sentenza. L’escussa produce poi in fotocopia semplice
il contratto di separazione dei beni. Infine rileva come il proprio domicilio
sia già stato oggetto di un’ispezione estremamente approfondita da parte
dell’UE di Lugano, e la ricorrente non ha addotto il benché minimo indizio che
permetta d’ipotizzare che l’elenco dei beni riportato nel verbale di
pignoramento sia incompleto.
E. Nelle
sue osservazioni, l’UE di Lugano si limita a confermare la correttezza del
proprio operato.
Considerato
in diritto:
-
Secondo
l’art. 48 cpv. 1 LDIP, i diritti e i doveri coniugali sono regolati dal diritto
dello Stato di domicilio dei coniugi, nel caso concreto quindi dal diritto
svizzero (sul domicilio dell’escussa, cfr. CEF 30 ottobre 2002 [15.2002.36]).
-
Ex
art. 163 CC, i coniugi provvedono in
comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della
famiglia (cpv. 1). Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo,
segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura
della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro (cpv.
2). In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della
loro situazione personale (cpv. 3).
2.1. È
comunemente ammesso che il diritto di base (“Stammrecht”) al mantenimento, sia
nel senso stretto (art. 163 CC) che esteso (art. 164 e 165 CC), è strettamente
personale e pertanto incedibile e impignorabile (cfr. DTF 114 III 86, cons. 4;
115 III 193; H. Hausheer/R. Reusser/T.
Geiser, Kommentar zum Eherecht,
t. I, Berna 1988, n. 65 ad art. 163; Thomas Geiser,
Erste Erfahrungen mit dem neuen Eherecht, Recht 2/1990, p. 47 ad n. 33; Suzette
Sandoz, Quelques problèmes
d’exécution forcée en relation avec le montant à libre disposition de l’art.
164 CC, BlSchK 1992, p. 35 ad 2, con rif. in nota 11; P. Deschenaux/ P.-H.
Steinauer/M. Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, n. 558 s. e
586, con rif.; Franz Hasenböhler,
Basler Kommentar zum ZGB, vol. I, 2. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 28 ad
art. 163; contra: Rudolf Schwager,
Das neue Eherecht, San Gallo 1987, p. 247). Sandoz
(op. cit., loc. cit.), in relazione con l’art. 164 CC, s’interroga però
sul significato della nozione di “diritto di base”. Va inteso come diritto
principale o globale – “in astratto” – al mantenimento, in opposizione alle
pretese concrete che sorgono man mano con i bisogni della famiglia e che alla
stregua delle rendite hanno carattere periodico (cfr. Deschenaux et al., op. cit., n. 574 e 522).
2.2. Non
vi è invece concordanza sulla pignorabilità dei crediti ex art. 163 CC quando i
coniugi non sono separati legalmente.
Per
una parte della dottrina (Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 69-71 ad art. 93), sono
illimitatamente pignorabili – fatto salvo il minimo d’esistenza secondo l’art.
93 LEF.
Per
la dottrina numericamente maggioritaria (Hausheer
et al., op. cit., n. 66 s. ad art. 163; Geiser,
op. cit., p. 48 ad n. 35; Georges von
der Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol.
II, n. 10 ad art. 93; Verena
Bräm, Zürcher Kommentar II.1c.,
3. ed., Zurigo 1998, n. 173 ad art. 163; Deschenaux
et al., op. cit., n. 563 e 588 ss., con rif. in nota 237; L. Guidicelli/F. Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella
pratica ticinese, Bellinzona 2002, n. 95; Hasenböhler,
op. cit., n. 28 ad art. 163), tali crediti sono pignorabili nei limiti
dell’art. 93 LEF e della loro destinazione (“Zweckbindung”,
“Zweckgebundenheit”): il pignoramento è ammissibile solo a favore di quei
creditori che hanno fornito prestazioni necessarie al mantenimento della
famiglia ai sensi dell’art. 163 CC.
Secondo
Isaak Meier (Neues Eherecht und
Schuldbetreibungsrecht, Zurigo 1987, p. 98 ss., Die Stellung des Gläubigers im
neuen Eherecht, SJZ 1989, 242 ss., ad 3), siffatti crediti sono assolutamente
impignorabili proprio per il fatto che sono vincolati a un determinato scopo e
sono quindi dovuti non tanto all’altro coniuge – se non a titolo “fiduciario” –
quanto piuttosto alla comunione familiare; lo stesso vale per le pretese di
compensazione (“Ausgleichsanspruch”), ossia le pretese che un coniuge può far
valere contro l’altro per liberarlo da un impegno preso a favore della
comunione o per corrispondergli un pagamento eseguito con mezzi propri, perché
le pretese di compensazione non sono sufficientemente determinabili, in quanto
il coniuge tenuto alla compensazione può assolvere il suo onere anche pagando o
assumendo un altro debito della comunione, e perché il legislatore non ha
istituito una responsabilità sussidiaria dell’altro coniuge verso i terzi in
più della responsabilità solidale prevista all’art. 166 CC.
Il
Tribunale federale non si è ancora chiaramente espresso. In una sentenza (DTF
114 III 86 ss, cons. 4-6) ha bensì considerato i crediti ex art. 164 CC in
linea di principio pignorabili, nei limiti dell’art. 93 LEF e della loro
destinazione. Non ha però indicato esplicitamente se ciò valesse anche per i
crediti fondati sull’art. 163 CC, sebbene abbia esposto che i crediti ex art.
164 CC, come quelli ex art. 163 CC, sono vincolati alla loro destinazione
(“zweckgebunden”, cfr. DTF 114 III 87, cons. 4; cfr. pure STF 18 agosto 1989 in
re S. S. citata da Geiser, op.
cit., p. 48 ad n. 35). In una decisione successiva (DTF 115 III 103 ss., cons.
3a), il Tribunale federale ha tuttavia lasciata aperta la questione della
pignorabilità delle pretese fondate sull’art. 163 CC.
2.3. La
tesi di Isaak Meier è più convincente.
a) Trattare allo stesso modo, come sostiene Gilliéron, le pretese dell’art. 163 e
quelle dell’art. 164 CC non considera che esse non hanno la stessa natura.
Contrariamente al credito fondato sull’art. 164 CC, di cui il coniuge creditore
può liberamente disporre senza dover renderne conto all’altro (cfr. Deschenaux et al., op. cit., n. 509,
con rif.) e che può pertanto essere pignorato a favore di tutti i suoi
creditori qualunque sia il loro credito (cfr. Meier,
Neues Eherecht, p. 101 ad 2; SJZ 1989, p. 242 ad 3; Pierre-Robert Gilliéron, nota al DTF 114 III 83 ss.,
in JdT 1990 II 177; Sandoz, op.
cit., p. 38 s. ad 4; contra: DTF 114 III 87 s., cons. 6; Hausheer et al., n. 37 ad art. 164; Geiser, op. cit., p. 47 s. ad n. 34; Bräm, op. cit., n. 61 ad art. 164; Hasenböhler, op. cit., n. 25 ad art.
164), la pretesa tratta dall’art. 163 CC, riservato il caso dell’“argent de
poche” (cfr. Deschenaux et al.,
op. cit., n. 476 e 506 s.), è chiaramente vincolata alla copertura dei bisogni
correnti della comunione domestica e i coniugi hanno in merito un dovere
reciproco d’informazione (cfr. Deschenaux
et al., op. cit., n. 498). Creditore della pretesa ex art. 163 CC non è
tanto, a titolo personale, il coniuge che può farla valere quanto la comunione
rappresentata da quest’ultimo. La pretesa non tende del resto necessariamente
all’erogazione di un importo pecuniario, siccome i coniugi possono liberamente
decidere della forma in cui ognuno contribuisce al mantenimento comune. Così,
in luogo di un versamento in contanti all’altro coniuge che lo chiede in base
all’art. 163 CC o che ha assunto o saldato con mezzi propri un debito a carico
della comunione, un coniuge potrebbe, con il consenso dell’altro, aumentare il
proprio contributo al governo della casa e/o alla cura della prole,
all’assistenza nella professione o nell’impresa dall’altro oppure pagare o
assumere altri debiti nell’interesse della comunione. I crediti ex art. 163 CC
non appaiono quindi sufficientemente determinabili per poter essere pignorati a
favore di terzi. Inoltre, l’art. 163 CC regola chiaramente i rapporti giuridici
interni tra coniugi. La responsabilità – esterna – nei confronti dei terzi
della comunione coniugale è invece disciplinata all’art. 166 CC, che prevede
una responsabilità solidale legale dei coniugi per i bisogni correnti della
famiglia (cpv. 1), per gli atti autorizzati o urgenti ai sensi del cpv. 2 e per
gli atti che non eccedono il potere di rappresentanza del singolo coniuge in
modo riconoscibile dai terzi (cpv. 3). Sarebbe difficilmente comprensibile che
il legislatore abbia voluto istituire un'ulteriore responsabilità sussidiaria
per i debiti correnti dell’unione coniugale attuabile attraverso una cessione
dei crediti interni tra coniugi. La soluzione più logica e naturale è di
rinviare i creditori ad agire personalmente contro ognuno dei coniugi in forza
della loro responsabilità solidale (art. 166 cpv. 1 CC; in tal senso: Meier, Neues Eherecht, p. 100 ad 1a; Bräm, op. cit., n. 174 ad art. 163).
b) L’ultimo
argomento contro la tesi di Gilliéron
è anche determinante per non condividere l’opinione dottrinale numericamente
maggioritaria. L’art. 163 CC non ha quale scopo la protezione (esterna) degli
interessi di determinati creditori, dei quali viene invece tenuto conto
all’art. 166 CC. Si giunge alla stessa conclusione in applicazione del principio
generale dell’uguaglianza tra creditori (par condicio omnium creditorum) che
informa il diritto esecutivo federale. Certo, il campo d’applicazione dell’art.
166 cpv. 1 CC è generalmente più limitato di quello dell’art. 163 CC (cfr. Deschenaux et al., op. cit., n. 397),
ma non appare sostenibile reintrodurre per il tramite dell’art. 163 CC una
responsabilità che l’art. 166 CC non prescrive. L’impignorabilità delle pretese
fondate sull’art. 163 CC non peggiora del resto la situazione dei creditori rispetto
a quella che vi sarebbe se valesse la tesi numericamente maggioritaria. Anche
in questa ipotesi il creditore privilegiato, dopo aver ottenuto la cessione ex
art. 131 LEF del credito fondato sull’art. 163 CC dell’escusso contro l’altro
coniuge, dovrebbe comunque procedere contro quest’ultimo qualora non vi fosse
esecuzione spontanea. Inoltre, non sembra esserci un reale vantaggio di poter
agire contro il coniuge che ha – per ipotesi – firmato un riconoscimento di
debito, poiché il rigetto provvisorio dell’opposizione può anche essere
ottenuto nell’esecuzione diretta contro l’altro coniuge allorquando l’escutente
dimostra che il firmatario ha agito quale rappresentante legale dell’escusso ai
sensi dell’art. 166 CC (cfr. Daniel Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 62 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung,
tesi Zurigo 2000, p. 332 s. ad c). Per contro, la sentenza pronunciata contro
un coniuge non autorizza il rigetto definitivo dell’opposizione nell’esecuzione
promossa contro l’altro (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 30 ad art. 80). In concreto la ricorrente avrebbe tuttavia potuto
premunirsi contro tale rischio promuovendo la causa anche contro il marito
dell’escussa.
c) A
mente di questa Camera, la tesi di Issak Meier
è pertanto condivisibile. Occorre tuttavia precisare che sono pignorabili, con
il solo limite dell’art. 93 LEF, gli importi effettivamente versati da un
coniuge all’altro escusso in base all’art. 163 CC ed entrati nel patrimonio di
quest’ultimo (cfr. Meier, SJZ
1989, p. 243 ad 1. Frage i.f.), senza riguardo al tipo di credito posto in
esecuzione. Ciò vale anche per gli importi dovuti tra coniugi in caso di
separazione legale ex art. 176 o 145 CC, poiché essi non sono più in siffatta
ipotesi destinati al mantenimento della comunione domestica bensì a quello del
coniuge creditore personalmente, che li gestisce come meglio gli aggrada (cfr. Meier, Neues Eherecht, p. 100 ad b; SJZ
1989, p. 242 ad 3; Hausheer et
al., op. cit., n. 66 i.f. ad art. 163).
2.4. Ne
discende che la domanda ricorsuale tendente al pignoramento complementare dei
crediti ex art. 163 CC va quindi respinta.
Del
resto, anche dal punto di vista della dottrina numericamente maggioritaria, il
credito fatto valere dalla ricorrente non sembra dover essere privilegiato, in
quanto non è fondato su una prestazione avente servito al mantenimento della
famiglia ai sensi dell’art. 163 cpv. 1 CC. Certo, i premi di un’assicurazione
(in casu infortunio) per la copertura delle spese mediche rientrano di regola,
se le prestazioni sono conforme allo standard della famiglia, nel debito
mantenimento ai sensi dell’art. 163 CC (cfr. Deschenaux et al., op. cit., n. 473 e – per analogia con
l’art. 166 cpv. 1 CC – n. 400). Nel
caso concreto, non si tratta però della copertura di spese correnti di cura,
bensì di un credito per indebito arricchimento (ex § 812 BGB, cfr. doc. 2
annesso alle osservazioni, p. 4 ad 1) sorto in seguito alla percezione da parte
dell’escussa di prestazione assicurative non dovute. In ogni caso, il credito
posto in esecuzione concerne un arretrato risalente al 1998 (cfr. doc. 2
succitato) per il quale anche l’escussa non può più pretendere alcunché dal
marito, siccome una domanda giudiziaria retroattiva è ammissibile solo per l’anno
che precede l’introduzione dell’azione (art. 173 cpv. 1 e 3 CC; Deschenaux et al., op. cit., n. 574).
-
La
ricorrente non chiede esplicitamente il pignoramento di eventuali somme a
libera disposizione dell’escussa ai sensi dell’art. 164 CC. Nelle sue
conclusioni, essa domanda però il pignoramento dei crediti vantati dalla
debitrice contro il marito. Nella fattispecie non risulta dal verbale di
pignoramento che i coniugi si siano determinati su questa questione né che
l’Ufficio abbia indagato sulla situazione reddituale del marito per stabilire
se vi fosse lo spazio per un credito ex art. 164 CC a favore dell’escussa.
L’incarto va pertanto retrocesso all’Ufficio affinché interrogati nuovamente
gli interessati sui redditi e le spese dell’intera famiglia e determini se
eventualmente sussiste un’eccedenza dopo la copertura delle spese di
mantenimento ai sensi dell’art. 163 CC, spese che oltre al minimo d’esistenza
dell’art. 93 LEF comprendono in particolare pure i premi per la previdenza
delle persone non salariate e i contributi pubblici (cfr. Deschenaux et al., op. cit., n. 514 e 473 s.). Il dovere
d’informazione del marito dell’escussa deriva dall’art. 91 cpv. 4 LEF.
L’eventuale eccedenza dovrà essere ripartita equamente tra i coniugi – in linea
di massima in due (cfr. Deschenaux
et al., op. cit., n. 515 ss.) – e pignorata per la durata di un anno (cfr. art.
93 cpv. 2 LEF; cfr. Sandoz, op.
cit., p. 36 s.; Deschenaux et
al., op. cit., n. 588), realizzando il relativo credito con cessione ex art.
131 LP nell’ipotesi in cui il marito dovesse contestare il proprio dovere
coniugale (cfr. DTF 109 III 105 s.; Hausheer
et al., n. 37 i.f. ad art. 164; vonder
Mühll, op. cit., n. 11 ad art. 93; Bräm, op. cit., n. 59 ad art. 164). L’Ufficio chiederà
pure all’escussa di dichiarare se essa ha contribuito al mantenimento della
famiglia con impegni lavorativi o pecuniari eccedenti la norma (ossia un
riparto equo degli oneri famigliari), da cui potrebbe vantare contro il marito
contributi straordinari ai sensi dell’art. 165 CC. Questi sono illimitatamente
pignorabili (cfr. Bräm, op. cit.,
n. 117 ad art. 165; Deschenaux et
al., op. cit., n. 599; Hasenböhler,
op. cit., n. 24 ad art. 165).
-
La
ricorrente cita poi a sostegno della propria tesi l’art. 166 CC. Orbene, come
visto sopra (ad cons. 2.3a), l’art. 166 CC permette di fondare un’esecuzione
diretta contro il marito dell’escussa ma non un credito di lei contro di lui.
Lo stesso dicasi del § 1357 BGB qualora lo si volesse applicare alla
conclusione del contratto d’assicurazione, sottoscritto in Germania per ipotesi
ad un periodo in cui i coniugi __________ erano domiciliati in quel paese.
-
La
ricorrente chiede pure il pignoramento complementare di eventuali conti
bancari, titoli, gioielli, ecc. Orbene, risulta dal verbale di pignoramento che
l’escussa è “nullatenente e priva d’introiti pignorabili”. La ricorrente non
fornisce alcun indizio che possa far dubitare della dichiarazione dell’escussa.
-
La
questione riferita al regime matrimoniale dei coniugi __________ è determinante
solo nell’ambito della rivendicazione dei beni pignorati, questione che va
risolta in sede di procedura degli art. 106 ss. LEF. L’UE di Lugano ha
correttamente assegnato il termine alla ricorrente in applicazione dell’art.
108 (cpv. 1 n. 1) LEF, in quanto i beni pignorati sono in compossesso del
marito dell’escussa.
-
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 93, 108 LEF; 163, 164, 165, 166 CC; 48
LDIP, 61, 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il
ricorso 23 gennaio 2003 di __________ è parzialmente accolto.
1.1. L’incarto
è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione di Lugano affinché proceda come indicato
al considerando 3.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
– __________
Comunicazione all'Ufficio
di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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