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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.19
Data decisione, Autorità:
09.04.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.19
Lugano
9 aprile 2003CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 gennaio 2003 di
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona, e meglio contro l’avviso di pignoramento 6 novembre 2002
emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
viste le
osservazioni 20 gennaio 2003 __________ e 4 febbraio 2003 dell’UEF di
Bellinzona;
esaminati atti e
documenti
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
che
il ricorrente si aggrava contro la decisione impugnata, affermando che quanto
richiesto dalla procedente è illegale e che si potrà procedere al pignoramento
solo quando saranno state emesse le sentenze dei tribunali penale e civile che
pretende di aver adito;
che
la procedente ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione in base a una
decisione 9 agosto 2002 da essa stessa emessa in virtù dell’art. 80 LAMal, con
la quale ha rigettato l’opposizione interposta dal ricorrente al PE n.
__________;
che
interpellata in proposito da questa Camera, la procedente ha dichiarato di
avere notificato la decisione 9 agosto 2002 per raccomandata, la quale non era
stata però ritirata dall’escusso;
che
la stessa è stata poi nuovamente spedita al ricorrente per posta A, con
l’invito a voler prendere atto del contenuto, invito apparentemente disatteso;
che
la raccomandata 11 marzo 2003, contenente la citazione delle parti per
l’interrogatorio formale dell’escusso, non è stata ritirata da quest’ultimo,
che non si è presentato all'udienza;
che,
come ricorrente, egli avrebbe però dovuto aspettarsi tale citazione;
che
se non si può escludere che un invio raccomandato non sia recapitato al suo
destinatario per un errore della posta, il mancato ritiro di due raccomandate
dallo stesso debitore nell’ambito della stessa procedura deve essere
considerato come un rifiuto sistematico delle notifiche a mezzo raccomandate
(cfr. Yves Donzallaz, La
notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 967);
che
la notifica rifiutata od ostacolata volontariamente dal destinatario è reputata
avvenuta, anche se esso non ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto
della comunicazione (cfr. Donzallaz,
op. cit., n. 971);
che
nel caso concreto il ricorrente ha quindi avuto conoscenza della decisione 9
agosto 2002, come del resto affermato dall’escutente nelle proprie
osservazioni, senza che l’escusso abbia contestato nulla in proposito;
che
la situazione non muterebbe pur volendo considerare che il rifiuto della
notifica concerne solo la citazione all’udienza 24 marzo 2003, perché, in virtù
dell’art. 19 cpv. 4 LPR esplicitamente richiamato nell’atto di citazione, si
sarebbe dovuto tenere conto del rifiuto del ricorrente di presentarsi,
interpretandolo (cfr. Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 4.1 ad art. 19) quale tacita
ammissione della ricezione dell’invio per posta A della decisione 9 agosto
2002;
che
in ogni ipotesi l’opposizione risulta quindi essere stata validamente
rigettata, donde la regolarità dell’avviso di pignoramento impugnato;
che
il ricorso va pertanto respinto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.
17, 20a, 90 LEF; 80 LAMal; 19 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 2 gennaio 2003 ___________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: ______________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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