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Numero d'incarto:
15.2003.163
Data decisione, Autorità:
14.11.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.163
Lugano
14 novembre 2003
CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini
e Chiesa
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 5 settembre 2003 di
RI
0
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro
la decisione 27 agosto 2003 con la quale ha invitato la ricorrente a riversare
all'Ufficio la somma di fr. 45'282,75 oltre interessi al 5% pagata
dall'aggiudicatario della quota di
comproprietà di 1/2 del mappale n. __________ RFD di Bellinzona,
CO 2
rappr. dall' RA 2
nell'ambito
della liquidazione dell'eredità giacente di __________, già in Bellinzona;
viste le osservazioni 26
settembre 2003 di CO 2 e 10 ottobre 2003 dell’UEF di Bellinzona;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 15 settembre 2000,
l'Ufficio ha aggiudicato la quota in questione a CO 2 per fr. 95'000.--;
che il 27 novembre 2000,
la creditrice ipotecaria, RI 0, ha confermato di aver ricevuto fr. 44'834,40 a
saldo del suo mutuo, valuta alla data dell'incanto, ossia fr. 45'282,75 tenuto
conto degli interessi decorsi fino al 27 novembre 2000;
che il 16 febbraio 2001,
l'Ufficio dei registri di Bellinzona ha comunicato che l'iscrizione del
trapasso non era stata ancora perfezionata, in quanto contro la decisione 22
dicembre 2000 della Sezione dell'agricoltura accertante che l'acquisto del
fondo non era sottoposto ad autorizzazione ai sensi della LDFR, la Commissione
di vigilanza LDFR aveva interposto ricorso;
che con decisione 5
dicembre 2001, il Consiglio di Stato ha accolto detto ricorso;
che il 12 marzo 2002 la
Sezione dell'agricoltura ha autorizzato l'aggiudicatario all'acquisto;
che il 3 settembre 2002,
il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dalla Commissione di
vigilanza LDFR;
che con sentenza 14 maggio
2003, il Tribunale amministrativo cantonale ha invece annullato siffatta
decisione, sempre su ricorso della Commissione di vigilanza LDFR;
che prendendo atto di
quest'ultima decisione, l'Ufficio ha, il 26 agosto 2003, annullato l'asta e, il
27 agosto 2003, chiesto alla banca ricorrente la restituzione del prezzo
d'aggiudicazione;
che la banca, con il
ricorso in esame, pervenuto all'Ufficio il 9 settembre 2003, contesta, a titolo
prudenziale, la richiesta di restituzione della somma di fr. 45'282,75, oltre
interessi, chiedendo una proroga del termine di 10 giorni assegnatole per
contestare la decisione di restituzione nonché la copia degli atti alla base di
siffatta decisione;
che con decisione 10
settembre 2003, l'Ufficio ha respinto la richiesta di proroga del termine di
ricorso e trasmesso la copia della risoluzione 12 marzo 2002 della Sezione
dell'agricoltura nonché delle decisioni 3 settembre 2002 del Consiglio di Stato
e 14 maggio 2003 del Tribunale cantonale amministrativo;
che RI 0 non ha impugnato
la decisione dell'Ufficio, la quale è di conseguenza passata in giudicato;
che siccome RI 0 non ha
ricorso contro la decisione dell'Ufficio, se ne può dedurre che gli atti le
sono pervenuti ancora in tempo per consentirle di motivare il ricorso in esame
nel termine di 10 giorni dell'art. 17 cpv. 2 LEF;
che in queste condizioni
si può considerare che RI 0 abbia rinunciato a ricorrere contro la decisione 27
agosto 2003, il ricorso "cautelativo" in esame essendo comunque
irricevibile per violazione dell'art. 7 cpv. 3 lett. b LPR, in quanto non
motivato;
che non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 7 cpv. 3 lett. b LPR; 61,
62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il ricorso 5
settembre 2003 di RI 0, Bellinzona, è irricevibile.
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
RI 0;
– avv. RA 2.
Comunicazione all’UEF di
Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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