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Numero d'incarto:
15.2003.128
Data decisione, Autorità:
05.02.2004, CEF
Incarto n.
15.2003.128
Lugano
5 febbraio
2004/B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 agosto 2003 di
____________,
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di __________
chiedente l'annullamento dell'avviso di pignoramento emesso il 4 agosto 2003
nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
_____________,
rappr. dalla __________;
viste le
osservazioni: - 11 settembre 2003 della __________
12 settembre 2003 dell'Ufficio esecuzione di __________;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che
__________ (in seguito: __________) procede con PE n. __________ dell'UE di
__________ contro __________ per l'incasso di un suo credito;
che
l'escusso ha interposto tempestiva opposizione;
che con
decisione amministrativa 30 aprile 2003 (decisione secondo l'art. 80 vLAMaL =
art. 52 cpv. 2 LPGA - precetto esecutivo n. __________) __________ ha
determinato in fr. 77.80 oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2002 oltre spese
di sollecito di fr. 35.-- e spese esecutive di fr. 30.-- il ritardo contribuitivo
dell'assicurato, rigettando contestualmente per tale importo l'opposizione
interposta da __________;
che con
domanda 10 giugno 2003 __________ ha chiesto all'UE di __________ il
proseguimento dell'esecuzione;
che il 4
agosto 2003 l'UE di __________ ha emesso l'avviso di pignoramento;
che il 18
agosto 2003 __________ vi si è opposto presentando ricorso sia a questa Camera
che al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni sostenendo di non avere mai
ricevuto la decisione 30 aprile 2003, con cui è stata rigettata la sua
opposizione e che la copia allegata l'ha richiesta all'Ufficio esecuzione;
che con
ordinanza 18 settembre 2003 il Giudice delegato del Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni ha concesso d'ufficio effetto sospensivo al ricorso,
vietando all'UE di __________ di procedere nell'esecuzione n. __________;
che con
sentenza 6 novembre 2003, cresciuta in giudicato, il Giudice delegato del
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto il ricorso di __________,
ritenendo che la __________ ha provato la notifica della sua decisione 30
aprile 2003, con cui è stata rigettata l'opposizione, e che l'assicurato non
l'ha tempestivamente impugnata, per cui è divenuta definitiva;
che di
conseguenza essendo la domanda 10 maggio 2003 della __________ di proseguire
l'esecuzione fondata su una decisione di rigetto dell'opposizione cresciuta in
giudicato, l'UE di __________ ha operato correttamento emettendo ex art. 89 LEF
l'avviso di pignoramento 4 agosto 2003;
che
pertanto il ricorso 18 agosto 2003 di __________ va respinto;
che non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 89 LEF
pronuncia:
- Il
ricorso 18 agosto 2003 di __________,è respinto.
1.1. L'Ufficio
esecuzione di __________ procederà ad emettere nell'esecuzione n. __________
promossa dalla __________, nei confronti di __________, un nuovo avviso di
pignoramento.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennitâ.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformitâ
dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
Comunicazione
all'UE di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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