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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.123
Data decisione, Autorità:
22.08.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.123
Lugano
22 agosto
2003 /CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 giugno 2003 di
Contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro
il pignoramento 7 maggio 2003 di un veicolo Fiat Punto Selecta targato
__________ avvenuto nelle esecuzioni n. __________, __________, __________,
__________ e __________ a carico del ricorrente chiesta da:
rispettivamente
da
rappr.
e
rappr.
viste le
osservazioni 4 luglio 2003 __________ e 11 agosto 2003 dell’UEF di Bellinzona;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il
ricorrente si aggrava contro il pignoramento del suo veicolo in quanto gli
necessita assolutamente per il tragitto __________ __________ dove ha la sede
lavorativa;
che egli
fa inoltre notare di non essere stato convocato né di aver apposto alcuna firma
sul verbale di pignoramento;
che l’UEF
di Bellinzona ammette di aver proceduto “d’ufficio” a pignorare il veicolo,
l’escusso non avendo versato le quote mensili di reddito pignorate in
precedenza;
che non
figura nell’incarto alcun verbale per le operazioni di pignoramento (detto
verbale “interno”, mod. n. 6) né avviso di pignoramento;
che l’UEF
di Bellinzona, con scritto 8 maggio 2003, ha comunicato all’escusso l’avvenuto
pignoramento solo dopo la sua esecuzione;
che
secondo l’art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF, l’escusso è tenuto ad assistere al
pignoramento o a farvisi rappresentare;
che
l’escusso non ha solo l’obbligo ma pure il diritto di assistere al pignoramento
per difendere i propri diritti (in particolare in relazione con gli art. 92, 93
e 95 LEF), ciò che risulta non solo dalla ratio legis dell’art. 90 LEF, il quale
prescrive la preventiva intimazione di un avviso di pignoramento, ma anche più
generalmente dal diritto di essere sentito garantito all’art. 29 cpv. 2 Cost.
(in questo senso già: DTF 30 I 802, cons. 2, citato da Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, Losanna 2000, n. 14 ad art. 90; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993,
n. 10 ad § 23; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 27
ad § 22);
che per
gli stessi motivi l’obbligo di notificare un avviso di pignoramento e il
diritto dell’escusso di assistere al pignoramento esistono anche nella
procedura di pignoramento complementare d’ufficio ai sensi dell’art. 145 cpv. 1
LEF (cfr. Christian Schöniger,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 24 ad art. 145, con rif.);
che il
provvedimento impugnato lede quindi il diritto dell’escusso di assistere
all’esecuzione del pignoramento;
che
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 115 III 43, con
rif.) e la dottrina (André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 15 ad art. 90;
Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 90), il pignoramento
eseguito senza preventivo avviso ex art. 90 LEF è annullabile;
che il
diritto di essere sentito è un diritto di natura essenzialmente formale, la cui
violazione determina l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente
dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 126 V 132, cons. 2b; 125 I
118, cons. 3; 124 V 389 cons. 1, 183 cons. 4a, con rif.; Reinhold Hotz, St. Galler Kommentar zur BV,
Zurigo/Basilea/ Ginevra 2002, n. 26 ad art. 29; Jean-François Aubert/Pascal
Mahon, Petit commentaire de la
Constitution fédérale, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 7 ad art. 29), alla
condizione tuttavia che l’esercizio del diritto di essere sentito sia di natura
tale da influire sulla decisione da emanare (cfr. DTF 122 II 469, cons. 4a, con
rif.; 122 I 53, cons. 4a, con rif.);
che nel
caso di specie il pignoramento va pertanto annullato;
che va
ricordata all’Ufficio la facoltà di riconsiderazione dei propri provvedimenti
fino all’invio della sua risposta (art. 17 cpv. 4 LEF), in particolare quando
il ricorrente fa valere a ragione una violazione del suo diritto di essere
sentito;
che il
ricorso va pertanto accolto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 90, 91, 145; 29 cpv. 2 Cost.; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
- Il
ricorso 18 giugno 2003 di __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza, il pignoramento 7 maggio 2003 è annullato.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: –_RICO0
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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