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Numero d'incarto:
15.2003.115
Data decisione, Autorità:
04.08.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.115
Lugano
4 agosto 2003
/CJ/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 24 luglio 2003 di
(tutti rappr. da __________)
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano nelle esecuzioni
n. __________ e __________ dirette contro __________, n. __________ diretta
contro __________ e n. __________ diretta contro __________, tutte promosse da
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con
un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo
d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il
medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,
possono essere congiunti ex combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPAmm non solo
quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma
anche ove formulino tesi divergenti;
che
il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con
una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale,
ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF
16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211],
cons. 1a; cfr. pure Cometta, op.
cit., n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6);
che
in concreto i ricorsi inoltrati da __________ per sé stesso e per i suoi
famigliari vanno pertanto congiunti per ragioni di economia processuale ed
evase con una sola sentenza;
che
ex art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso
irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o
temerario;
che
nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio d’irricevibilità, non
può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n.
3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che
il ricorso in esame non è pertanto stato notificato alla controparte;
che
i ricorrenti chiedono la sospensione dei procedimenti esecutivi citati in
ingresso, in attesa di una decisione formale chiara e comprensibile di
__________ “dalla quale risulti esattamente la situazione di dare e avere
documentata”;
che
dai registri esecutivi risulta che contro le esecuzioni n. __________ e
__________ __________ ha interposto opposizione;
che
l’UE di Lugano ha, il 5 giugno 2003, respinto le domande di prosecuzione di
siffatte esecuzioni inoltrate da __________, per il motivo che l’escusso, con
raccomandata 22 maggio 2003, aveva fatto opposizione alle decisioni 24 aprile
2003 con le quali la cassa malati aveva rigettato le opposizioni di __________;
che
__________ non ha interposto ricorso ex art. 17 LEF contro i provvedimenti 5
giugno 2003 dell’UE di Lugano;
che
anche l’esecuzione n. __________ diretta contro __________ è stata colpita da
opposizione;
che
con scritto 15 luglio 2003, __________ ha chiesto la sospensione del pignoramento;
che
il 23 luglio 2003 l’UE di Lugano ha comunicato alla __________ di considerare
lo scritto 15 luglio 2003 quale ritiro della sua domanda di prosecuzione
dell’esecuzione;
che
tale provvedimento è rimasto inimpugnato;
che
infine l’esecuzione n. __________ diretta contro __________ risulta tuttora ferma
allo stadio dell’opposizione;
che
dalla disamina dei fatti si evince pertanto che tutte le esecuzioni in oggetto
sono già sospese per legge (cfr. art. 78 cpv. 1 LEF) allo stadio
dell’opposizione, di modo che i ricorsi sono da considerare privi d’oggetto;
che
vanno pertanto dichiarati irricevibili per carenza di gravamen;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 78 LEF; 123 CO; 61, 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Le
procedure dipendenti dal ricorso 24 luglio 2003 inoltrato da __________, per sé
e per __________ e __________, sono congiunte.
-
Il
ricorso 24 luglio 2003 __________ (esecuzioni n. __________ e __________) è
irricevibile.
-
Il
ricorso 24 luglio 2003 __________ (esecuzione n. __________) è irricevibile.
-
Il
ricorso 24 luglio 2003 __________ (esecuzione n. __________) è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione all’UE di
Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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