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Numero d'incarto:
15.2002.162
Data decisione, Autorità:
09.05.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.162
Lugano
9 maggio 2003
/EC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 ottobre 2002 di
entrambi patrocinati dalla Studio legale
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Vallemaggia nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro i
ricorrenti quali condebitori solidali da
patr. dall’avv. __________
viste le osservazioni:
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreti 15 e 28 marzo 2002 il Pretore del Distretto di
Vallemaggia ha sequestrato, fino a concorrenza del credito in esecuzione di fr.
45'744.74 oltre interessi al 5% dal 16 giugno 1997, su istanza della __________
(sequestri n. __________ e __________) contro __________ e ____________________
quali debitori solidali, la particella n. __________ RFD di __________.
B. Il 18 e il 28 marzo 2002 l’UEF di Vallemaggia ha eseguito i
decreti e ha postulato l’annotazione a registro fondiario di una restrizione
della facoltà di disporre.
C. Con
PE n. __________ e n. __________, a convalida dei sequestri, __________ procede
contro __________ e __________ per l’incasso dell’importo di fr. 45'744.75
oltre accessori, indicando quale titolo di credito “fattura 16 giugno 1997
della __________ ”.
Gli
escussi hanno interposto tempestive opposizioni.
D. Con
sentenza 26 agosto 2002 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha rigettato in
via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ e da
__________ al PE n. __________ per fr. 7'777.80 oltre interessi al 5% dal 25
aprile 2002.
Contro
tale giudizio gli escussi hanno interposto appello il 4 settembre 2002. La
procedura è tuttora pendente davanti alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale di appello.
E. Il 4 settembre 2002 __________ ha chiesto all’UEF di Vallemaggia la
prosecuzione delle esecuzioni per fr. 7'777.80 oltre accessori, allegando alle
proprie istanze la sentenza pretorile di rigetto provvisorio dell’opposizione.
F. L’11 ottobre 2002 l’UEF ha emesso per il 22 ottobre 2002 gli avvisi
di pignoramento.
G. Con tempestivo ricorso 25 ottobre 2002 __________ e __________ hanno
postulato la declaratoria di nullità dei provvedimenti 11 ottobre 2002 dell’UEF
di Vallemaggia, atteso che:
-
essi, in
data 4 settembre 2002, hanno impugnato la decisione di rigetto dell’opposizione
del Pretore mediante appello alla Camera di esecuzione e fallimenti;
-
“secondo
costante giurisprudenza non è possibile ottenere il pignoramento provvisorio se
il giudizio di rigetto provvisorio è stato impugnato con un rimedio di diritto
cantonale ordinario che, come l’appello nel diritto processuale ticinese,
impedisce la crescita in giudicato formale della sentenza”.
H. Con osservazioni 8 novembre 2002 __________ si è opposta al gravame,
rilevando che ex art. 22 cpv. 3 LALEF l’appello e il ricorso per cassazione non
sospendono l’esecuzione del giudizio, salvo che il Presidente della Camera
adita non disponga diversamente. Ritenuto che in concreto non vi è stata
sospensione, l’appello non ha impedito il passaggio in giudicato formale della
sentenza che in virtù dell’art. 310 cpv. 4 lett. d CPC è provvisoriamente
esecutiva.
I. Con osservazioni 12 novembre 2002 l’UEF di Vallemaggia ha rilevato
di aver considerato le domande di proseguimento presentate dalla creditrice
come domande di proseguimento dell’esecuzione per ottenere il pignoramento
provvisorio.
Considerato
in diritto: 1. Per
l'art. 83 cpv.1 LEF il creditore che ha fatto rigettare l'opposizione può
chiedere, secondo la persona del debitore, il pignoramento provvisorio o la
formazione dell'inventario ex art. 162 LEF.
La
normativa legale non dà risposta alla questione topica se il pignoramento
provvisorio può aver luogo quando la sentenza di primo grado sia stata
impugnata con un rimedio ordinario di diritto e se la concessione o no
dell'effetto sospensivo ha conseguenze pratiche sul richiesto provvedimento
conservativo.
- In DTF
104 II 143-144 cons.3 la II Corte civile del Tribunale federale aveva stabilito
che nel sistema della procedura civile ticinese le sentenze di rigetto
dell'opposizione sono appellabili alla Camera di esecuzione e fallimenti quando
raggiungono, come nel caso di specie, il valore appellabile. L'appello è un
mezzo ordinario di impugnazione che sospende di regola l'esecuzione del
giudizio (art. 310 cpv.1 CPC), ritenuto che sono provvisoriamente esecutive le
sentenze nella procedura sommaria di esecuzione e fallimento (quindi anche
quelle di rigetto dell'opposizione), a meno che il presidente della CEF
disponga diversamente ex combinati art. 310 cpv.4 lett.d e 388 cpv.4 CPC.
Una
sentenza passa formalmente in giudicato se contro la stessa non sono più dati
mezzi ordinari di impugnazione, ossia se essa emana da un tribunale che ha
giudicato in modo definitivo, contro la cui decisione sono cioè dati solo mezzi
straordinari di impugnazione, oppure se il termine di ricorso (ordinario) è
decorso infruttuoso o il ricorso stesso è stato ritirato (cfr. sentenza citata,
p.143 e rif. ivi).
-
Di
regola, i mezzi ordinari di impugnazione impediscono sia il passaggio in
giudicato della sentenza che la sua esecutività. Ma l'effetto sospensivo non è
legato al concetto di mezzo ordinario di impugnazione ed esistono leggi di
procedura che dichiarano provvisoriamente esecutive sentenze non sono ancora
passate in giudicato, ossia che possono essere impugnate con un mezzo ordinario
di ricorso (cfr. sentenza citata, p.143-144). È ciò che si verifica nella
procedura civile ticinese appunto riguardo alle sentenze di rigetto
dell'opposizione. Sempre a detta del Tribunale federale (cfr. sentenza citata
p.144), per queste ultime la provvisoria esecutività permette di ottenere il
pignoramento provvisorio o di chiedere l'erezione dell'inventario a mente
dell'art. 162 LEF (art. 83 cpv.1 LEF; DTF 55 III 175, 47 III 68 e 23 I
955-956; Carl Jaeger, Das
Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n.2
ad art. 83 LEF, p.215; contra: BJM 1982 e Flavio Cometta, L'inventario preventivo nell'esecuzione
in via di fallimento [art. 83 cpv.1 e 162 LEF], in: Rep 1993 p.123); ma non si tratta di sentenze definitive,
fintanto che il termine per l'appello non sia decorso infruttuoso, l'appello
non sia stato ritirato o l'autorità di ricorso non l'abbia respinto.
-
In DTF
122 III 38-39 cons.2 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale ha cambiato giurisprudenza nel senso che il rigetto provvisorio
dell'opposizione consente di ottenere il pignoramento provvisorio solo se si
fonda su una sentenza passata in forza di giudicato formale (cfr. sentenza
citata, p.38: "Bewilligt aber ist die provisorische Rechtsöffnung nach
allgemeinen prozessualen Grundsätzen erst, wenn ein formell rechtskräftiges
Urteil vorliegt").
In questo
senso vanno intesi i riferimenti, ribaditi nel regesto, al "Rechtsmittel,
..., dem rechtskrafthemmende Wirkung zukommt", atteso che va operata la
distinzione tra giudicato formale ed esecutività: al cons.3 della sentenza
citata si dice che l'appello nel diritto processuale di Basilea-Campagna è -
come nel diritto processuale ticinese - un rimedio ordinario di diritto che non
consente il passaggio in giudicato formale del giudizio impugnato ("ordentliches
Rechtsmittel, welchem rechtskrafthemmende Wirkung zukommt"), con
riferimento espresso a Staehelin/Sutter,
Zivilprozessrecht nach den Gesetzen der Kantone Basel-Stadt und
Basel-Landschaft unter Einbezug des Bundesrechts, Zurigo 1992, §21 n.1 e 37. Orbene,
proprio gli autori citati concludono nel senso che la provvisoria esecutività
del diritto processuale cantonale ("vorläufige Vollstreckung") resta
senza conseguenze pratiche "da auf Geldleistung gerichtete Urteile nach
den bundesrechtlichen Bestimmungen des SchKG nur vollstreckt werden können,
wenn sie in formelle Rechtskraft erwachsen sind" (op. cit., §21 n.37).
Ne
consegue che la LEF non consente di ottenere il pignoramento provvisorio se il
giudizio di rigetto provvisorio è stato impugnato con un rimedio di diritto
ordinario che, come l'appello nel diritto processuale civile ticinese,
impedisce il passaggio in giudicato formale della sentenza
("rechtskrafthemmende Wirkung").
Per la
forza derogatoria del diritto federale (art. 2 disp.trans. Cost.), l'art. 310
cpv.4 lett.d CPC non può trovare pratica attuazione poiché viola il diritto
federale (art. 83 cpv.1 LEF).
La
domanda di effetto sospensivo va pertanto dichiarata irricevibile per carenza
di gravamen: infatti l'esecuzione non può proseguire già ope legis, per diritto
federale, finché il giudizio di rigetto provvisorio non sia passato in
giudicato formale, ossia - in procedura sommaria appellabile in materia di
esecuzione e fallimento nel Cantone Ticino - fino al momento della decisione
della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale ultima
autorità giudiziaria cantonale (cfr. CEF 2 ottobre 1996 in re J.Z.).
- Nel
caso di specie, il giudizio pretorile 26 agosto 2002 non ha acquisito forza di
giudicato formale, atteso che è stato impugnato da __________ e da __________
con atto d’appello del 4 settembre 2002 e che la procedura è tuttora pendente
davanti alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale
autorità giudiziaria in procedura sommaria.
Ne consegue
che, in accoglimento del ricorso, non si può procedere né al pignoramento provvisorio
né tantomeno al pignoramento definitivo: l'avviso in tal senso va dichiarato
nullo.
- Il ricorso 25 ottobre 2002 __________ è accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 83 cpv. 1, 162 LEF; 2
disp. trans. Cost; 310 cpv.1 e 4, 388 cpv. 4 CPC;
pronuncia: 1. Il
ricorso 25 ottobre 2002 __________ e di __________, è accolto.
-
L'avviso
di pignoramento 11 ottobre 2002 dell'UEF di Vallemaggia è dichiarato nullo.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
Comunicazione
all’UEF di Vallemaggia, Cevio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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