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Numero d'incarto:
15.2002.137
Data decisione, Autorità:
25.02.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.137
Lugano
25 febbraio 2003 LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretaria:
Baur-Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 settembre 2002 di
Contro
la decisione 18 settembre 2002 presa da
provvedimento
concernente pure
rappr. dall’avv. __________
viste le osservazioni:
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
da anni l’avv. __________ è depositario di una somma di fr. 20'000.-- versata
da un istituto di credito il 16 marzo 1992 per ordine di __________ e
__________ (a quel tempo coniugati) a garanzia di pretese risarcitorie,
dipendenti dal contratto di vendita immobiliare (rogato dall’avv. __________)
tra la __________ (venditrice) e i coniugi __________ (acquirenti);
che
il 9 giugno 1993 il Pretore del Distretto di Lugano ha decretato il fallimento
della __________;
che
l’8 maggio 1996 l’Ufficio dei fallimenti di Lugano (UF) ha depositato la
graduatoria del fallimento __________, nella quale i crediti di fr. 45'000.--
(“sistemazione tetto”) e di fr. 55'796.-- (“cubatura menzionata nel contratto
d’acquisto con m3 932, non corrisp. alla realtà”) di __________ sono stati
iscritti in Va classe: l’UF, al contrario della fallita, ha
riconosciuto questi crediti; parimenti l’UF ha iscritto, sempre in Va
classe il credito di fr. 24'017.70 (“distinta note professionali [dal 19.9.91
al 27.11.92]”) dell’avv. __________: l’UF e la fallita hanno riconosciuto
questo credito;
che
in esito a un’azione di contestazione della graduatoria promossa dall’avv.
__________ con sentenza del 20 maggio 1996 il Pretore del Distretto di Lugano
ha stralciato i crediti di __________ dalla graduatoria fallimentare;
che
l’avv. __________, pur riconoscendo di dovere a questo punto alla massa
fallimentare l’importo di fr. 20'000.-- ha sollevato il 20 maggio 1997
l’eccezione di compensazione ex art. 213 LEF;
che
il 12 agosto 1997 l’UF ha ceduto alla creditrice __________ un credito che la
fallita vantava nei confronti di __________ di fr. 35'195.--, nel quale sarebbe
stato compreso l’importo depositato presso l’avv. __________;
che
la __________, in virtù di questa cessione, ha ottenuto da __________ fr.
13'000.-- a saldo della pretesa ceduta;
che
a motivo di questo pagamento, __________ ha convenuto l’avv. __________ in
restituzione dell’importo di fr. 20'000.--, facendo intervenire in lite pure la
massa fallimentare __________;
che
il Pretore del Distretto di Lugano sezione 2, ha accolto la petizione il 12
giugno 2001;
che
con sentenza del 16 maggio 2002 la seconda Camera civile del Tribunale di
appello ha accolto l’appello dell’avv. __________;
che
in virtù dei considerandi della sentenza di secondo grado __________ ha chiesto
all’UF di acconsentire allo sblocco della somma depositata presso l’avv.
__________;
che
contrariamente alla posizione processuale assunta nella precedente causa civile
l’UF ha invitato il 18 settembre 2002 il legale a versare l’importo presso di
lui depositato a __________;
che
con ricorso 30 settembre 2002 l’avv. __________ postula l’annullamento della
decisione 18 settembre 2002 dell’UF, sostenendo che l’importo presso di lui
depositato sarebbe da porre in compensazione con il suo credito legittimamente
iscritto in graduatoria e che l’UF è incorso in una palese contraddizione,
contraria ai principi generali del diritto amministrativo;
che
con osservazioni 18 ottobre 2002 __________ ribadisce il diritto a incassare
l’importo depositato presso il ricorrente, avvalendosi delle dichiarazioni in
tal senso formulate dalla __________ e dall’UF (decisione tuttavia qui
contestata);
che
con osservazioni 28 ottobre 2002 l’UF ammette di avere reso una decisione
sfavorevole al ricorrente per costringerlo a interporre il ricorso in esame
(cfr. pag. 8 seg.) e chiede in ogni caso la reiezione del gravame;
che
il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto
non l’accertamento di merito di un diritto materiale posto a fondamento di
un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo.
che
il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di
controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, in: Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 segg. ad art. 17; Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 seg.);
che
il Tribunale federale e le autorità di vigilanza cantonali sono tenute a
esaminare il diritto federale a condizione che abbia pertinenza giuridica con
la procedura esecutiva loro sottoposta tramite ricorso ex art. 19 risp. 17 LEF
(DTF 117 III 1 consid. 2a pag. 3 e 117 III 44 consid. 2a pag. 46);
che
nel caso in esame questa Camera non è competente per giudicare nel merito la
questione se __________ abbia diritto di incassare dal ricorrente fr.
20'000.--, trattandosi palesemente di questione di merito e non procedurale;
che
di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
che
in ogni caso la documentazione versata agli atti del fallimento (in particolare
la cessione ex art. 260 LEF del credito [e dei suoi accessori] nei confronti di
__________ e la dichiarazione della creditrice cessionaria), dimostrano che i
fr. 20'000.-- oggetto del contendere tra il ricorrente e la medesima non
spettano più all’Ufficio, che pertanto può terminare la procedura di
liquidazione del __________;
che
a futura memoria sulle tasse occorre ricordare a tutte le parti che – benché la
gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in
cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 consid. 2a); per lo stesso motivo non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati
gli art. 17, 20a, 213 LEF, art. 110, 120 e 480 CO, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il ricorso 30 settembre 2002 dell’avv. __________, è
irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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