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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.133
Data decisione, Autorità:
13.11.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.133
Lugano
13 novembre
2002
FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 settembre 2002 di
Patrocinata dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano nell’ambito
del fallimento della società
procedura
concernente anche
patr. dallo studio legale __________
richiamata
l’ordinanza vicepresidenziale 30 settembre 2002 con la quale al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo
viste
le osservazioni
10
ottobre 2002 della __________
16
ottobre 2002 dell’UF di Lugano
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. In
data 29 maggio 2002 la Pretura del Distretto di Lugano ha decretato il
fallimento della società __________. Il predetto Giudice autorizzava, su proposta
dell’UF, la liquidazione del fallimento in via sommaria.
B. In
data 12 giugno 2002 __________ notificava il proprio credito di fr. 33'706.40
vantato nei confronti della fallita.
C. Il
12 settembre 2002 l’UF di Lugano informava i creditori a mezzo circolare che
era giunta un’offerta di acquisto dell’inventario della fallita da parte della
società __________ per l’importo di fr. 30'000.--, invitando nel contempo
eventuali interessati a formulare ulteriori offerte entro il 22 settembre 2002.
Tra tutti gli offerenti sarebbe quindi stata indetta una licitazione privata
per la vendita in blocco di tutto l’inventario della fallita.
D. Con
ricorso 20 settembre 2002 la __________ si aggrava contro l’operato dell’UF di
Lugano postulando, in via principale, l’annullamento della procedura di
realizzazione dei beni di cui all’inventario del fallimento della __________
nonché la convocazione di un’assemblea dei creditori giusta l’art.231 cpv. 3 n.
1 LEF. In via subordinata la ricorrente chiede che il periodo per l’inoltro di
offerte d’acquisto dei beni di cui all’inventario del fallimento della
__________, sia prorogato sino al 30 ottobre 2002. Da ultimo, in via ancor più
subordinata, la ricorrente chiede che i beni della massa siano realizzati
dall’UF di Lugano a pubblico incanto. In sostanza la __________ assevera che,
data la natura altamente tecnologica dei beni posti in vendita, è opportuno che
i creditori siano consultati mediante la convocazione di un’assemblea,
rispettivamente sia dato loro un tempo maggiore per formulare offerte di
acquisto.
E. Delle
osservazioni della __________ e dell’UF di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in
diritto:
-
Per l’art. 231 cpv. 3 n.1 LEF nella liquidazione sommaria non
hanno luogo assemblee dei creditori. Tuttavia se in ragione di circostanze
particolari una consultazione dei creditori appare opportuna, l’ufficio dei
fallimenti può riunirli in assemblea o provocare una risoluzione per mezzo di
circolare. Allo scadere del termine per le insinuazioni, l’ufficio dei
fallimenti procede alla realizzazione; esso osserva le disposizioni degli art.
256 cpv. 2 a 4 LEF e tiene conto con il maggiore riguardo possibile degli
interessi dei creditori (art. 231 cpv. 3 n. 2 LEF, prima proposizione). Per poter
procedere ad una realizzazione a trattative private non è necessario il
consenso dei creditori, non essendo applicabile alla procedura sommaria l’art.
256 cpv. 1 LEF (cfr. Urs Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 35 ad art. 231 LEF). Tuttavia i beni di
cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a trattative private
soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formulare offerte
superiori (art. 256 cpv. 3 LEF, Urs Lustenberger, op. cit. , n.36 ad art. 231
LEF).
-
Nel
caso di specie l’UF di Lugano con circolare 12 settembre 2002 ha comunicato ai
creditori di aver ricevuto un’offerta da parte della società __________ per
l’acquisto in blocco dell’inventario della fallita per l’importo di fr. 30'000.--.
Nel contempo l’Ufficio dava ai creditori la possibilità di formulare ulteriori
offerte entro il 22 settembre 2002 e comunicava che fra tutti gli offerenti
sarebbe stata indetta, in data 1° ottobre 2002, una licitazione privata. In
mancanza di ulteriori offerte e se la maggioranza dei creditori non si fosse
opposta alla vendita a trattative private, l’inventario sarebbe stato
aggiudicato in blocco alla __________ per l’importo di fr. 30'000.--. L’Ufficio
ha quindi agito correttamente in applicazione di quanto sancito dall’art. 256
cpv.3 LEF e con la massima trasparenza, dando la possibilità ai creditori di
formulare offerte superiori a quella delle __________ o di opporsi alla vendita
a trattative private. Prova ne è che nel lasso di tempo in questione è giunta
un’ulteriore offerta di acquisto. La convocazione di una assemblea dei
creditori non è quindi necessaria avendo avuto i creditori tutti gli elementi
per determinarsi in merito alla vendita dell’inventario della fallita. La
questione relativa al termine fissato dall’UF per l’inoltro delle offerte e
ritenuto troppo breve dalla ricorrente è superata dall’inoltro del presente
gravame che ha consentito al ricorrente di avere comunque tutto il tempo per
formulare offerte, ritenuto altresì che presentando un’offerta anche limitata
ad un sol franco avrebbe beneficiato dell’ulteriore termine dal 1. ottobre
-
L’Ufficio dovrà quindi procedere, in tempi brevi, ad una licitazione
privata tra tutti gli offerenti.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a).
Per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 231 e 256 LEF
pronuncia:
-
Il ricorso 20 settembre 2002 __________ è respinto.
-
E’
fatto ordine all’UF di Lugano di determinarsi come al considerando 2 di questa
sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’UF di Lugano, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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