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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.113
Data decisione, Autorità:
11.10.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00113
Lugano
11 ottobre
2002
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 agosto 2002 di
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di __________, e meglio contro lo stato di riparto depositato il 5 agosto
2002 nel procedimento n. __________ di liquidazione in via di fallimento dell’
eredità giacente dell’avv. __________,
procedura in cui, a parte il ricorrente, sono anche
stati collocati quali creditori di III classe:
– __________,
– __________,
– ___________,
– __________,
– __________,
– __________,
viste
le osservazioni 10 e 25 settembre 2002 dell'UEF di __________;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
lo stato di riparto può essere impugnato mediante ricorso ex art. 17 LEF nel
termine di 10 giorni dalla conoscenza del suo deposito (cfr. Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 13 ad
art. 263), di regola nei 10 giorni dalla ricezione
dell’avviso di deposito dello stato di riparto impugnato previsto dagli art.
263 cpv. 2 LEF e 87 cpv. 1 RUF (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001,
n. 14 ad art. 263, nonché l’avvertimento in calce del modulo n. 10F in base al
quale è stato allestito in concreto l’avviso di cui al doc. A);
che
nel caso di specie l’avviso di deposito dello stato di riparto impugnato è sì
stato spedito dall’UEF di __________ il 2 agosto 2002, ma è stato recapitato
dal patrocinatore del ricorrente solo il 16 agosto 2002 (cfr. l’esito della
ricerca sul sito web della posta con la funzione “Track & Trace lettere”
all’indirizzo http://www.poste.ch/SiteOnLine/IT/Accueil/
1,1727,3060-59,00.html relativa all’invio n.
98.00.685002.00144604);
che
il ricorso, spedito il 26 agosto 2002, è pertanto tempestivo;
che
il ricorrente motiva il suo gravame con il fatto che lo stato di riparto
impugnato non considera un attivo del fallito non noto finora all’UEF di
__________, che sarebbe costituito di tutto o parte di un importo di fr.
220'000.-- concesso anni fa dal ricorrente al fallito a titolo di prestito e
depositato da quest’ultimo su propri conti presso la __________ (cfr. doc. _);
che
se tale attivo dovesse effettivamente confluire nella massa, esso dovrebbe
essere ripartito tra tutti i creditori, aumentando il loro dividendo;
che
lo stato di riparto impugnato, per il resto non contestato, può tuttavia essere
considerato, così come depositato, come un valido stato di riparto provvisorio
ai sensi dell’art. 266 LEF, a condizione che i creditori chirografari non
decidano che il possibile attivo presso la banca greca debba essere realizzato
dall’UEF di __________ in qualità di amministrazione del fallimento, poiché in
tal caso i relativi costi dovrebbero essere coperti con (parte) dell’attivo al
quale si riferisce lo stato di riparto impugnato;
che
quest’ultimo atto potrà addirittura crescere in giudicato in modo definitivo
qualora nessun creditore dovesse chiedere la cessione ex art. 260 LEF della
pretesa contro la banca greca;
che
dal profilo procedurale, l’UEF di __________ valuterà se proporre ai creditori
di III classe, per via di circolare, la realizzazione dell’eventuale attivo
supplementare a cura dell’ufficio oppure la rinuncia da parte della massa a
siffatta realizzazione (cfr. Stephen V. Berti, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, vol. III, n. 25 ad art. 260; Gilliéron,
op. cit., n. 23 ad art. 260);
che
nella seconda ipotesi, l’UEF di __________, nella stessa
circolare e per il caso in cui la maggioranza di essi dovesse optare per la
rinuncia, offrirà ai creditori la cessione ex art. 260 LEF dell’asserita
pretesa contro la banca greca;
che,
se del caso, l’attivo supplementare, o il provento della sua realizzazione,
sarà ripartito mediante un ulteriore stato di riparto (definitivo);
che
il ricorso va pertanto evaso nel senso dei considerandi;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 260, 263, 266 LEF; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 26 agosto 2002 di __________,
__________, è evaso nel senso dei considerandi.
1.1 Lo stato
di riparto depositato il 5 agosto 2002, limitatamente ai crediti di III classe,
è sospeso fino a decisione dei titolari di questi ultimi sulla sorte della
pretesa che l’avv. __________ vanterebbe contro la Banca Nazionale di Atene.
1.2 Lo stato
di riparto depositato il 5 agosto 2002 crescerà in giudicato quale stato di
riparto provvisorio ai sensi dell’art. 266 LEF non appena i creditori di III
classe avranno rinunciato alla realizzazione a cura della massa della pretesa
di cui al dispositivo n. 1.1, rispettivamente crescerà in giudicato quale stato
di riparto definitivo qualora nessun creditore dovesse chiedere la cessione ex
art. 260 LEF della medesima pretesa.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: – avv. __________
– __________;
–
__________;
– ___________;
–
__________;
–
avv. __________;
– __________.
Comunicazione all’UEF
di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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