AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.112
Data decisione, Autorità:
30.10.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00112
Lugano
30 ottobre
2002
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 agosto 2002 di
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio contro il verbale di pignoramento dell’8 luglio 2002 relativo al
gruppo n. __________, al quale partecipano i seguenti creditori:
__________ rappr. da __________
viste le
osservazioni 6 settembre 2002 di __________ e 11 settembre 2002 dell’UE di
Lugano;
richiamato
l’interrogatorio formale dell’escusso avvenuto il 24 ottobre 2002;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
che
il ricorrente chiede l’annullamento del “verbale di pignoramento” 8 agosto
2002, per il motivo che l’UE di Lugano ha pignorato le particelle n. __________
e __________ RFD di __________ senza che egli sia stato presente e senza
statuire sulla sua domanda di rinvio del pignoramento, menzionando però a
verbale che egli avrebbe firmato il verbale per le operazioni di pignoramento (detto
verbale “interno”, cfr. modulo n. 6) e che “l’abitazione è abitata solo dal
debitore escusso”, ciò che non corrisponde al vero, perché il ricorrente vive
con la moglie nella proprietà pignorata dal lontano 1976;
che
secondo l’art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF, l’escusso è tenuto ad assistere al
pignoramento o a farvisi rappresentare;
che
l’escusso non ha solo l’obbligo ma pure il diritto di assistere al pignoramento
per difendere i propri diritti (in particolare in relazione con gli art. 92, 93
e 95 LEF), ciò che risulta non solo dalla ratio legis dell’art. 90 LEF, il
quale prescrive la preventiva intimazione di un avviso di pignoramento, ma
anche più generalmente dal diritto di essere sentito garantito all’art. 29 cpv.
2 Cost. (in questo senso già: DTF 30 I 802, cons. 2, citato da Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. II, Losanna 2000, n. 14 ad art. 90; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs
nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, n. 10 ad § 23; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed.,
Berna 1997, n. 27 ad § 22);
che
nel caso di specie, l’escusso è stato regolarmente avvisato del pignoramento;
che
visto il principio di celerità imposto dalla legge (cfr. art. 89 LEF),
l’ufficio di esecuzione deve essere molto restrittivo nel concedere rinvii del
pignoramento, ritenuto comunque che il principio di proporzionalità ancorato
all’art. 95 cpv. 5 LEF impone di soppesare gli interessi dell’escusso e degli
escutenti;
che
in concreto può essere lasciata aperta la questione di sapere se la domanda di
rinvio 1. luglio 2002 di __________, anticipata via fax, fosse da accogliere o
no, atteso che il principio della buona fede (art. 9 Cost.) imponeva
all’Ufficio in ogni caso di comunicargli prima del pignoramento l’esito della
sua domanda;
che
non è contestato che il provvedimento impugnato sia stato adottato senza che
l’escusso sia stato presente, in base al verbale di pignoramento relativo al
precedente gruppo n. __________;
che
il provvedimento impugnato lede quindi il diritto dell’escusso di assistere
all’esecuzione del pignoramento;
che
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 115 III 43,
con rif.) e la dottrina (André E. Lebrecht,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 15 ad art. 90; Gilliéron,
op. cit., n. 18 ad art. 90), il pignoramento eseguito
senza preventivo avviso ex art. 90 LEF è annullabile;
che,
secondo il Tribunale federale (DTF 115 III 43), una sanatoria del vizio
di citazione è possibile solo se l’escusso ha effettivamente partecipato
all’esecuzione del pignoramento o è stato rappresentato;
che
una sanatoria dopo l’esecuzione del pignoramento è esclusa;
che
può rimanere indecisa la questione di sapere se in conformità del principio di
proporzionalità, l’ufficio di esecuzione può eseguire un pignoramento
fondandosi su un verbale relativo ad un precedente pignoramento eseguito poco
tempo prima, perché in casu il verbale che è servito di modello al verbale
contestato è stato allestito più di un anno prima, e meglio il 21 giugno 2001;
che
la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata quando la parte
lesa ha potuto esprimersi liberamente davanti ad un’autorità di ricorso con lo
stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto il
diritto di essere sentito (cfr. DTF 124 V 392, cons. 5a, con rif.; 124
II 138-139, cons. 2d), ciò che risulta essere il caso dell’autorità di
vigilanza in materia LEF (cfr. art. 20a cpv. 2 n. 2 e 3 LEF; Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n. 4.1.1 lett. f ad parte generale, p. 17);
che
in casu l’escusso è stato sentito da questa Camera, la quale gode di un potere
di apprezzamento illimitato;
che
il verbale per le operazioni di pignoramento 8 luglio 2002 è stato sottoposto
all’escusso, che si è limitato ad osservare che le cartelle ipotecarie di V e
VI grado gravanti l’immobile pignorato sono sicuramente state emesse senza
l’accordo della moglie, mentre per quelle di rango precedente egli ha dichiarato
di non ricordarsi, fermo restando che la moglie non è a conoscenza del fatto
che le cartelle sono state costituite in pegno a garanzia di debiti della
società __________, di cui l’escusso è presidente del consiglio di
amministrazione nonché titolare del 40% del capitale sociale;
che,
contrariamente a quanto previsto nell’esecuzione in via di realizzazione del
pegno immobiliare (cfr. art. 151 cpv. 1 lett. b e 153 cpv. 2 lett. b LEF),
nell’esecuzione ordinaria non è stata riconosciuta al coniuge dell’escusso la
facoltà di eccepire il fatto che i diritti inerenti all’abitazione familiare
sono stati limitati senza il suo esplicito consenso, in violazione dell’art.
169 CC;
che
del resto l’abitazione familiare è protetta solo contro certi atti di disposizione,
ossia quelli enumerati all’art. 169 CC, ma non in caso di esecuzione forzata,
salvo nell’esecuzione in realizzazione del pegno immobiliare (cfr. Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, Berna 2000, n. 224 e 226, ed i rif.);
che
l’eventuale nullità delle cartelle ipotecarie gravanti il fondo pignorato
rimarrebbe comunque senza effetti sul pignoramento in quanto lo stesso è stato
eseguito a favore di crediti non garantiti da pegno (vaglia cambiarie nelle
esecuzioni n. __________ e __________ di __________; contributi AVS
nell’esecuzione n. __________);
che
la questione di sapere se il coniuge dell’escusso – o perfino quest’ultimo –
possa o no contestare il diritto di pegno iscritto nell’elenco oneri alla
costituzione del quale non ha consentito (in questo senso: Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. II, Losanna 2000, n. 29 ad art. 151) può essere in casu lasciata indecisa,
perché l’esecuzione in esame non è ancora giunta a siffatto stadio di
procedura;
che
pertanto il pignoramento 8 luglio 2002 va confermato e il ricorso respinto;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
che
l’attenzione dell’UE di Lugano va se del caso attirata sulle dichiarazioni
dell’escusso rilasciate in sede di interrogatorio formale e riferite
all’esistenza di beni mobili (azioni, mobili, redditi) di sua pertinenza, dato
che il valore di stima dei fondi pignorati sembra insufficiente a coprire tutti
i crediti del gruppo, tenuto conto della precedenza di circa fr. 29'500.-- per
il gruppo n. __________;
Richiamati
gli art. 17, 90, 91 LEF; 169 CC; 9 Cost.; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 26 agosto 2002 __________, è respinto.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster