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Numero d'incarto:
15.2002.11
Data decisione, Autorità:
20.02.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00011
Lugano
20 febbraio
2002/
EC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Rusca e Chiesa
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sull’istanza del 12/15
gennaio 2002 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per interporre
opposizione di
nell’ambito
della procedura esecutiva dipendente dal PE n. __________ del 10/13 dicembre
2001 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, fatto
spiccare contro di lei da
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n.
__________ del 10/13 dicembre 2001 dell’UEF di Mendrisio __________ procede
contro __________ per l’incasso di: 1) fr. 3'574.80 e 2) fr. 106.20 indicando
quale titolo di credito:
“1) Trotz
mehrmaligen Telefonaten mit Frau __________ (Mutter) und der Zusendung eines
Kontoauszugs vom 23.07.2001, wurden bis heute keine Rechnungen bezahlt – Die
Schäden im Verkaufslokal von Frau __________ 3800 Unterseen wurden von Frau
__________ und Herrn __________ verursacht.
- Interessi al 3%
calcolati dal 01.05.2001 al 30.11.2001”.
B. Il PE n.
__________ è stato emesso dall’UEF di Mendrisio il 10 dicembre 2001 ed è stato
notificato alla madre dell’escussa, in __________, il 13 dicembre 2001. Al
precetto esecutivo non è stata interposta opposizione.
C. Il 12/15 gennaio 2002
__________ ha presentato all’Autorità di vigilanza un’istanza di restituzione
del termine per interporre opposizione ex art. 33 cpv. 4 LEF, argomentando che:
-
“ritornata
dalle vacanze natalizie la sera del 6 gennaio 2002, mia madre mi ha mostrato il
precetto esecutivo n. __________ intimatole in mia vece il 13 dicembre 2001 e
cioè dopo la mia partenza avvenuta l’11 dicembre 2001”;
-
“nel periodo
natalizio ero a __________, dove abita mio nonno, bisognoso di assistenza. Non
conoscendo mia madre la procedura di esecuzione, ella non poteva capire
l’importanza dell’atto ricevuto e non me ne ha fatta notizia”.
Considerato
in diritto:
-
L'autorità di
vigilanza può dichiarare irricevibile un ricorso senza atti istruttori se lo
stesso è infondato o temerario (art. 9 cpv. 2 LPR), atteso che nel caso di
reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è
stato sentito (cfr. Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9). In casu si giustifica
una decisione senza istruttoria ritenuto che il ricorso 12/15 gennaio 2002 di
__________ deve essere considerato infondato per i motivi che seguono.
a) Ex art. 69 LEF
ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo.
Il
precetto contiene:
-
le
indicazioni della domanda d’esecuzione;
-
l’ingiunzione
di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d’esecuzione
o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;
-
l’avvertimento
che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il
diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo
all’ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del
precetto;
-
la
comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia
opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso.
b) Ex art. 64 cpv. 1 LEF gli atti
esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui
suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione
può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi
impiegati.
c) Il PE è atto
esecutivo nel senso dell’art. 64 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 1997, § 12 n. 11 p. 91).
d) In concreto __________
e sua madre risiedono entrambe in __________. Ne consegue dunque che la
notificazione del precetto esecutivo in esame alla madre dell’escussa, nel
luogo dove anche quest’ultima risiede, è stata corretta.
-
Per l’art. 74 cpv. 1 LEF se
l’escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o
per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci
giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione. Secondo
l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione.
-
In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF,
chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non
imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità
giudiziaria competente la restituzione del termine; al contempo egli deve,
entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento inoltrare la
richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso. Per
dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può
essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a
causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa
dell’escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Francis Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).
-
Secondo
giurisprudenza e dottrina, tra i motivi di ritardo scusabile non figurano una
breve assenza all’estero o una breve malattia (Francis Nordmann, op. cit., n. 12 ad art. 33; DTF 112 V 255, 87 IV 147), il sovraccarico di lavoro (DTF
99 II 349 e 87 IV 147), o il cattivo computo del termine (DTF 103 V
157). Sono invece considerati validi motivi un incidente (Francis Nordmann, op. cit.,
n. 11 ad art. 33; DTF 108 V 109), una repentina e grave malattia (DTF
112 V 255 e 108 V 109), il servizio militare (DTF 104 IV 210),
errori di trasmissione (DTF 104 II 61 e 67 III 70) o – in casi specifici
- errori dell’autorità competente nell’informare (DTF 111 Ia 355, 96 II
69, 92 I 73 e 85 II 145).
- In concreto
__________ ben poteva prevedere che __________, viste le pretese di pagamento
avanzate nei di lei confronti, avrebbe prima o poi proceduto in via esecutiva.
In siffatte circostanza l’escussa, non istruendo sua madre, come sarebbe stato
suo preciso compito, ha omesso per sua colpa di attuare le abituali precauzioni
di chi si assenta per un periodo prolungato (cfr. Jean-François Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990,
n. 4 ad art. 35 OG, p. 249).
Mancando tale
presupposto soggettivo dell'assenza di colpa, l'istanza di restituzione del
termine per interporre opposizione di __________ deve essere di conseguenza
respinta.
-
A __________
va tuttavia segnalato a titolo abbondanziale, che se ritiene di nulla dovere al
procedente, per l’art. 85a LEF essa può domandare in ogni tempo al tribunale
del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua
eventuale estinzione o della concessione di una dilazione di pagamento.
-
Il ricorso
12/15 gennaio 2002 di __________ è respinto.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François
Poudret / Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol.
II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso
motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 33 cpv. 4, 64, 69, 75 cpv. 1, 85a LEF; 9 cpv. 2
LPR; 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
L’istanza
12/15 gennaio 2002 di restituzione del termine per interporre opposizione al PE
n. __________ di __________, è respinta.
-
Non si
prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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