AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.00071
Data decisione, Autorità:
31.07.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00071
Lugano
31 luglio
2002
/JC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 maggio 2002
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio contro lo stato di riparto depositato l’8 maggio 2002 nella procedura
di realizzazione di pegno n. __________ diretta contro
__________,
procedura
che, segnatamente, coinvolge anche
viste le
osservazioni 3 giugno 2002 presentate impropriamente a nome dello Stato del
Cantone Ticino e 4 giugno 2002 dell’UE di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede in via di
realizzazione del pegno immobiliare contro __________ ora in liquidazione per
gli importi di fr. 200'000.--, più interessi al 5,75% dal 21 gennaio 2000, fr.
29'700.-- più interessi al 6,5% dal 21 gennaio 2000 e fr. 9'852,45 (PE n.
__________ del 15 maggio 2000).
B. L’8
maggio 2002, l’UE di Lugano ha depositato lo stato di riparto del provento
della realizzazione delle PPP __________ e __________ del mappale n. __________
RFD __________, pari a fr. 226'000.--, oltre fr. 7'018,85 quale provento netto
dell’amministrazione coatta di siffatti oggetti. Da tali importi, sono stati
dedotti fr. 9'010.-- quale “imposta federale diretta utile sulla vendita” prima
della ripartizione tra i creditori pignoratizi.
C. Con
ricorso 17 maggio 2002, __________ si aggrava contro questa deduzione. La
ricorrente ritiene infatti che l’imposta federale diretta derivante dall’utile
di vendita non debba rientrare nel concetto di spesa di realizzazione ai sensi
dell’art. 157 LEF deducibile dal ricavo prima della ripartizione ai creditori.
Contrariamente a quanto vale in ambito fallimentare in cui i debiti di diritto
pubblico sorti dopo l’apertura del fallimento sono considerati quali debiti
della massa da pagare prima della ripartizione ai creditori (art. 262 LEF e DTF
120 III 153 cons. 2b e 122 III 246), non vi sono motivi nell’esecuzione in via
di realizzazione del pegno per mettere a carico dei creditori l’imposta dovuta
dal “venditore”, poiché l’escusso, a differenza del fallito che non è più
proprietario del bene da realizzare sin dalla pronuncia del fallimento, rimane
tale sino all’incanto e risponde quindi personalmente dell’imposta. D’altronde,
__________ sostiene che anche la giurisprudenza federale citata in materia di fallimento
dovrebbe essere modificata alla luce della più recente dottrina, nel senso che
l’imposta sull’utile immobiliare dovrebbe essere considerata quale debito di
massa ai sensi dell’art. 262 cpv. 1 LEF ma non di spesa di realizzazione ai
sensi dell’art. 262 cpv. 2 LEF.
D. Nelle
sue osservazioni, lo __________, che ovviamente agisce a nome e per conto della
__________, rileva come sia nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno
che nel fallimento il debitore rimane proprietario del bene da realizzare sino
alla realizzazione e va considerato quale soggetto fiscale in entrambi i casi.
__________ osserva inoltre come l’imposta avversata sia al momento attuale solo
provvisoria, in attesa della relativa decisione di tassazione.
E. L’UE
di Lugano si è rimesso alla decisione di questa Camera.
Considerato
in diritto: 1. Contrariamente a quanto affermato
dalla ricorrente, il Tribunale federale, e più precisamente la Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti, si è già espresso sulla questione. In una sentenza
non pubblicata (STF 21 marzo 2000 [7B.35/2000 e 7B.36/2000]), esso ha
annullato una decisione di questa Camera in linea con la sua collaudata
giurisprudenza, secondo la quale i tributi pubblici sorti al momento della
realizzazione sono da considerare, prima facie e sotto riserva del parere del
giudice di merito, quali spese di realizzazione ai sensi dell’art. 157 cpv. 1
LEF. Il Tribunale federale ha considerato che l’imposta federale “sull’utile di
vendita” non era un’imposta speciale, quale l’imposta sul maggior valore
immobiliare, ma l’ordinaria imposta federale diretta riscossa ogni periodo
fiscale sull’utile netto complessivo, ossia la differenza tra la sostanza
propria all’inizio e alla fine dell’esercizio annuale, ciò che escluderebbe la
possibilità di considerare il tributo stesso una spesa di realizzazione ai
sensi dell’art. 157 cpv. 1 LEF, di modo che non va detratto prioritariamente
dal provento della vendita.
1.1. In
verità, la giustificazione non è indiscutibile. Come questa Camera ha già avuto
modo di osservare in una sentenza recente (CEF 6 aprile 2001
[15.2000.140], cons. 5.2d, p. 14 s.) nota ad __________ che ne è protagonista,
la motivazione della sentenza 21 marzo 2000 della Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale appare in contrasto con la giurisprudenza
della II Sezione di diritto pubblico dello stesso Tribunale relativa all’art.
836 CC, che considera – in accordo con la dottrina maggioritaria – che il
carattere generale o speciale dell’imposta è irrilevante quanto alla
determinazione della relazione “particolare” – diretta – dell’imposta con un
fondo del contribuente, giustificante un’ipoteca legale di diritto cantonale
(cfr. DTF 122 I 357 ad cons. 2d; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea e Francoforte sul
Meno 1998, n. 43 ad § 25, p. 455), e che ammette che parte dell’imposta
ordinaria sul reddito o sull’utile aziendale, nonché l’imposta immobiliare,
possano essere garantite mediante un’ipoteca legale. Infatti, salvo norma di
legge contraria, non vi sono oggettivi motivi per non trattare allo stesso modo
tutti i crediti fiscali, indipendentemente dal carattere generale o speciale
dell’imposta, per la parte che viene calcolata in base all’importo del provento
della realizzazione del pegno – che il credito fiscale sia pari alla differenza
tra il valore di realizzazione e il valore contabile, come nel caso
dell’imposta federale diretta sull’utile di liquidazione (cfr. art. 58 cpv. 1
lett. c LIFD, risp., per le persone fisiche con attività lucrativa indipendente,
art. 18 cpv. 2 LIFD, e CEF 6 aprile 2001 succitata, cons. 4.3), alla
differenza tra il valore di alienazione ed il valore d’investimento (caso
dell’imposta sull’utile immobiliare, cosiddetta “TUI”, cfr. art. 128 cpv. 1
LT), oppure la differenza tra le spese d’investimento ed il valore contabile
(imposta cantonale diretta sull’utile di liquidazione, cfr. art. 67 cpv. 2 LT,
risp., per gli indipendenti, art. 17 cpv. 2 LT, nonché Andrea Pedroli, L’ipoteca legale per
crediti d’imposta, in RDAT 1995 I 533 s. ad 4.2.).
1.2. La sentenza 21 marzo 2000 della Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale va tuttavia condivisa nel suo risultato. In
effetti, da una parte la legge fiscale federale non prevede alcun privilegio
esecutivo a favore delle imposte dirette. Dall’altra, tali imposte non possono
essere considerate quali spese di realizzazione ai sensi dell’art. 157 cpv. 1
LEF, poiché l’imposta non è necessaria alla realizzazione, il trapasso di
proprietà potendo essere iscritto a registro fondiario anche se l’imposta
sull’utile di liquidazione non è pagata. Il credito fiscale sorto al momento
della realizzazione va quindi parificato agli altri crediti (di diritto
privato) sorti contro l’escusso prima o al momento della realizzazione e che
non sono stati iscritti o non è stato possibile iscriverli nell’elenco oneri.
Il fisco federale, come qualsivoglia altro creditore non privilegiato, nel caso
in cui non dovesse ricevere dal debitore il pagamento dell’imposta sull’utile
di liquidazione, dovrà promuovere una (successiva) esecuzione. Il diritto
esecutivo svizzero (con la riserva degli art. 43, 44 e 219 cpv. 4 2. classe
lett. b-d LEF) poggia sul principio della parità di trattamento tra creditori
di diritto pubblico e creditori di diritto privato (cfr. DTF 120 III 23
s., con rif.; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 84 ad art. 1-37 e n. 24-29 ad
art. 44; vol. II, Losanna 2000, n. 32 ad art. 144; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen
Steuerrechts, 6. ed., Zurigo 2002, p. 488, con rif.), che il legislatore, in
modo incoerente, ha purtroppo dimenticato nel reintrodurre all’art. 219 LEF,
dal 1. gennaio 2001, i privilegi per i premi delle assicurazioni sociali.
1.3. Visto
che il problema non si pone nel caso di specie, può essere lasciata aperta la
questione di sapere se la nuova giurisprudenza della Camera delle esecuzioni e
fallimenti del Tribunale federale vale o no anche per l’imposta cantonale
sull’utile immobiliare, in considerazione del fatto che la stessa Camera è
giunta ad una conclusione opposta in DTF 122 III 246 s. (inoltre cfr.
già STF 7B.284/1997 del 3 febbraio 1998, citata da Hans Hegetschweiler, Die Bezahlung der
Grundsteuern bei zwangsversteigerten Grundstücken, in SteuerRevue 1998,
p. 260 ss); la questione è del resto molto discussa in dottrina (nel senso
della DTF 122: Thomas Koller,
Gesetzliche Grundpfandrechte zur Sicherung von Steuerforderungen – Probleme für
Grundstückkäufer und Banken, in: Theorie und Praxis der Grundpfandrechte, Berna
1996, p. 57 ss. ad 2; Paul Angst,
nota in BlSchK 1998, pp. 149 e 151; Blumenstein/
Locher, op. cit., p. 494; contra: Ingrid Jent-Sørensen, Grundstückgewinnsteuern und
Gewinnanteilsrecht der Miterben in der Zwangsverwertung von Grundstücken, in
BlSchK 1998, p. 130 s.; Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 40 ad art.
262; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 12 ad art. 157).
- Rimane
da esaminare se sia giustificato trattare l’imposta federale diretta sull’utile
di liquidazione in modo diverso nell’esecuzione in via di realizzazione del
pegno e nel fallimento.
2.1. Infatti nella sentenza 6 aprile 2001 (CEF 15.2000.140, cons.
5.2d, p. 14 s.), questa Camera, in ambito fallimentare, ha considerato tale
tipo d’imposta alla stregua di una spesa di realizzazione ai sensi dell’art.
262 cpv. 2 LEF, per il motivo che essa nasce al momento della realizzazione e a
causa di quest’ultima, nonché per il fatto che, l’imposta dovendo
necessariamente essere qualificata quale debito di massa ex art. 262 cpv. 1 LEF
in quanto vertente sulla realizzazione – successiva all’apertura del fallimento
– di riserve occulte finora non tassate (cfr. CEF 15.2000.140, cons. 5.1
d cfr. pure DTF 120 III 156 s., cons. 2b), non appare giusto che i
creditori pignoratizi possano spartirsi il provento della realizzazione
dell’immobile – che comprende gli utili degli anni precedenti non tassati per
l'incidenza degli ammortamenti contabili – mentre le imposte su questi utili
andrebbero accollate solo ai creditori chirografari.
Certo,
la ricorrente critica (ai punti 4 e 5 dell’atto ricorsuale) il risultato al
quale è pervenuta questa Camera, senza tuttavia confrontarsi con gli argomenti
suesposti – e nemmeno indicarli. Quanto al parere di Matthias Staehelin (op. cit., n. 40 ad art. 262), è sufficiente notare che
il privilegio conferito all’imposta sorta dopo il fallimento rispetto a quella
sorta prima del fallimento è la diretta conseguenza dell’art. 262 LEF, la quale
vale per tutti i crediti, compresi quelli fiscali. La differenza è peraltro
anche giustificata dal punto di vista logico: mentre non vi è alcuna garanzia
che i redditi colpiti dall’imposta sorta prima del fallimento siano devoluti a
tutti i creditori del soggetto fiscale – e in via prioritaria ai creditori
pignoratizi –, la situazione cambia radicalmente dopo l’apertura del
fallimento: i redditi sorti o realizzati (cfr. già citata CEF 15.2000.140,
cons. 5.1d) dopo tale momento sono in effetti ripartiti tra tutti i creditori
della massa – e prioritariamente ai creditori pignoratizi.
2.2. Non
può essere seguita __________ quando giustifica un trattamento differenziato
dell’imposta sull’utile di liquidazione a dipendenza del tipo di esecuzione con
l’argomento che il debitore, nel fallimento, perderebbe la proprietà
dell’immobile già al momento della sua apertura, mentre che nell’esecuzione in
via di realizzazione del pegno ciò succederebbe solo al momento della
realizzazione. Infatti, in entrambe le procedure il debitore rimane
proprietario fino alla realizzazione (cfr. ad es. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. III, Losanna 2001, n. 2 ad art. 252-260).
2.3. Il vero motivo di un trattamento differenziato dell’imposta
sull’utile di liquidazione a dipendenza dal tipo di esecuzione sta nel fatto
che mentre il carattere generale e collettivo del fallimento esige che siano
coinvolti nella procedura esecutiva tutti i crediti sorti prima o – se riferiti
all’attività dell’amministrazione del fallimento – dopo l’apertura del
fallimento, per contro nell’esecuzione speciale ed individuale (esecuzione in
via di pignoramento o di realizzazione del pegno), soltanto i crediti
ritualmente annunciati (e annunciabili) sono da prendere in considerazione.
Infatti, nell’esecuzione speciale, contrariamente a quanto vale nell’esecuzione
generale (fallimento, concordato), non vi è la presunzione d’insolvibilità
dell’escusso. Pertanto, i titolari di crediti non privilegiati e non facenti
parte del gruppo di esecuzione per il quale è stato realizzato un determinato
diritto patrimoniale (nell’esecuzione in via di pignoramento), come pure i
titolari di crediti non garantiti da pegno o non scaduti (nell’esecuzione in
via di realizzazione del pegno), devono far valere i propri diritti, se del
caso in via esecutiva, sugli altri diritti patrimoniali dell’escusso non
realizzati nell’ambito dell’esecuzione alla quale essi non partecipano.
- Ne
consegue l’accoglimento del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette
Sandoz–Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 157, 262 LEF; 18, 58 LIFD; 17, 67, 128 LT; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
- Il
ricorso 17 maggio 2002 __________, è accolto.
1.1. Pertanto,
l’imposta federale diretta sull’utile di vendita di fr. 9'010.-- è stralciata
dallo stato di riparto, che viene corretto in conseguenza.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
– __________
Comunicazione
all'Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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