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15.2002.00028 ΓÇó Nullity of debt-enforcement continuation without valid opposition
15.2002.00028Autre juridiction24 avr. 2002Granted
The supervisory chamber of the Ticino Court of Appeal examined a complaint concerning debt enforcement no. __________. It held that, because the objection had never been validly lifted or withdrawn, the continuation of the enforcement was null under Art. 22 LEF. The nullity also extended to the certificate of lack of assets issued on 19 February 2001, which had to be cancelled ex officio. The court ordered the enforcement office to erase the certificate from the register and gave the health insurer 10 days to return it. No costs or indemnities were awarded.
Art. 22 LEF; continuation of enforcement without valid removal or withdrawal of the objection is null, and the supervisory authority must notice this ex officio even absent a complaint. Nullity extends to subsequent enforcement acts depending on the invalid continuation, including a certificate of lack of assets issued in the same enforcement. Where nullity is found, the supervisory authority may order the register entry to be cancelled and direct the holder of the instrument to surrender it for cancellation. Costs and indemnities may be waived in supervisory proceedings under the applicable provisions by analogy.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2002.00028
Data decisione, Autorità: 24.04.2002, CEF
Incarto n. 15.2002.00028
Lugano 24 aprile 2002 CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo su segnalazione 27 febbraio 2002 del
relativa all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano promossa da
contro
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il dispositivo n. 1.2 ad A della sentenza 18 febbraio 2002 del Tribunale cantonale delle assicurazioni (inc. 36.2001.15-16 nonché 36.2002.13) accerta la mancata crescita in giudicato della decisione 6 dicembre 2000 della Cassa malati __________ e l’esistenza di valida opposizione al PE __________;
che siffatta sentenza, notificata il 27 febbraio 2002, è cresciuta in giudicato;
che secondo la giurisprudenza di questa Camera __________, confermata dal Tribunale federale (STF 7B.29/2002, cons. 2c), e la dottrina (cfr. Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12, secondo trattino a p. 167, ad art. 22, con rif.; Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ad art. 78, con rif.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 78, che riserva tuttavia il caso in cui l’opposizione è stata dichiarata irricevibile; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 28 ad art. 22 con rif.), la continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF;
che la continuazione dell’esecuzione n. __________ è pertanto da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF;
che il 19 febbraio 2001, l’UE di Lugano ha rilasciato un attestato di carenza beni nell’esecuzione in questione;
che pure tale atto esecutivo è da considerare nullo, nullità che va constatata d’ufficio dall’autorità di vigilanza anche in assenza di ricorso (art. 22 cpv. 1, 2. periodo LEF);
che non si prelevano tasse né si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 e 16 cpv. 1 LPR per analogia).
richiamati gli art. 20a, 22 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
La continuazione dell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano è dichiarata nulla.
È ordinata all’UE di Lugano la cancellazione dal registro delle esecuzioni dell’attestato di carenza di beni rilasciato il 19 febbraio 2001 nell’esecuzione n. __________.
3.È fissato un termine di 10 giorni alla Cassa Malati __________ per consegnare all’UE di Lugano l’attestato di carenza di beni di cui al dispositivo n. 2 in vista della sua cancellazione.
L’UE di Lugano comunicherà alla CEF l’avvenuto ossequio dei dispositivi n. 2 e 3 di questa sentenza.
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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