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Numero d'incarto:
15.2001.303
Data decisione, Autorità:
20.01.2003, CEF
Incarto n.
15.2001.303
Lugano
20 gennaio
2003
/JC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo “segnalazione” (recte: istanza per ritardata
giustizia) 26 novembre 2001 di
contro
l’operato del liquidatore del concordato con abbandono
dell’attivo della società __________
ricordato
che gli istanti rimproverano al liquidatore una palese inazione dal 1996, ossia
in altri termini un diniego di giustizia formale (ritardata giustizia ai sensi
dell’art. 17 cpv. 2 LEF);
rilevato
che tale norma fonda la competenza di questa Camera, in quanto risulta
direttamente applicabile alle decisioni dei liquidatori che non concernono la
realizzazione degli attivi (cfr. art. 320 cpv. 2 LEF a contrario e Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6.
ed., Berna 1997, n. 27 ad § 55; Daniel Hunkeler,
Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, tesi Friborgo 1996, n. 1128; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. III, 4a ed., Zurigo 2001, n. 29 ad art. 320);
richiamati
l’ordinanza 30 novembre 2001 e lo scritto 13 marzo 2002 di questa Camera,
rimasti senza risposta da parte del liquidatore;
preso
atto che la graduatoria è stata depositata l’8 febbraio 2002 (__________);
atteso
che dopo un’ulteriore sollecitatoria 11 luglio 2002 dell’OCST, il liquidatore
ha finalmente proceduto al riparto, versando un dividendo corrispondente al
73,36% ai creditori collocati in I. classe (cfr. scritto 16 dicembre 2002
dell’OCST);
considerato come il gravame sia così divenuto privo di
oggetto per quanto concerne la questione della ritardata giustizia;
preso atto dell'anomala attitudine processuale
evidenziata dal liquidatore, si giustifica l'apertura di un procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 14 LEF (per il rinvio dell’art. 320 cpv. 3
LEF), ricordato come la funzione di liquidatore sia una mansione ufficiale che
richiede impegno e diligenza;
rilevato che gli istanti hanno ritirato con atto 16
dicembre 2002 il gravame;
ritenuto che – benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette
Sandoz–Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a) e che per lo stesso motivo non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 14, 17, 320 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
-
L'istanza 26 novembre 2001 è evasa nel senso dei considerandi.
-
E'
ordinata l'apertura di una procedura disciplinare nei confronti di __________,
Bellinzona.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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