Validity of service of the payment order to the debtor's lawyer

15.2001.283Autre juridiction14 nov. 2001Dismissed

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Résumé

The debtor challenged the Lugano enforcement office's attachment notice, arguing that she had never validly received the payment order because it had been served on her lawyer. The supervisory court held that the lawyer was still authorized to receive enforcement documents at the time of service, since he had filed opposition to the payment order and only later declared withdrawal from the mandate. The service was therefore valid and the complaint was dismissed. The court also ordered no costs and no compensation.

Regest

Art. 64 LEF; service of a payment order on the debtor's lawyer is valid if the lawyer is still authorized to receive enforcement documents at the time of service. A lawyer who lodges opposition to the payment order implicitly accepts receipt of that act. A subsequent withdrawal of the mandate does not retroactively invalidate service already effected while the mandate subsisted. Supervisory complaint proceedings under Art. 17 LEF remain free of charge pursuant to Art. 20a cpv. 1 LEF and Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; no indemnity is awarded under Art. 62 cpv. 2 OTLEF.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.283

Data decisione, Autorità: 14.11.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00283

Lugano 14 novembre 2001 /FP/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 ottobre 2001 di


contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’avviso di pignoramento 1°/ 4 ottobre 2001 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da


viste le osservazioni

22 ottobre 2001 dello __________

26 ottobre 2001 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Lo __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito. In data 4 ottobre 2001 l’UE di Lugano ha notificato alla debitrice l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa dall’ente pubblico.

B. Con ricorso 9 ottobre 2001 __________ insorge contro tale provvedimento contestandone la legittimità e sostenendo di non aver mai ricevuto il precetto esecutivo nell’esecuzione in oggetto.

C. Delle osservazioni dello __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto:

  1. Per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui esercita la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. L’avvocato al quale il debitore ha conferito un mandato generale, anche per le esecuzioni, resta libero di non accettare la notifica di un precetto esecutivo per il suo mandante, anche se ha usato della sua procura in processi e in ricorsi (DTF 69 III 82). La notifica di un precetto esecutivo ad un avvocato che non è stato autorizzato dal debitore a ricevere atti esecutivi, è da ritenere nulla (BlSchK 1989, 174). La notifica effettuata ad una persona non autorizzata acquista validità quando l’atto giunge al debitore e questi non interpone ricorso (cfr. Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998 , n. 6 ad art. 64).

  2. Nel caso in esame l’UE di Lugano, in data 2 aprile 2001, ha notificato il PE n. __________ al legale dell’escussa il quale ha interposto opposizione. Avendo interposto opposizione al PE il legale ha implicitamente accettato la notifica di tale atto esecutivo. Con scritto 18 ottobre 2001 l’avv. __________ ha comunicato di aver rinunciato a patrocinare l’escussa con effetto 3 aprile 2001. Quindi al momento della notifica del PE in oggetto l’avv. __________ rappresentava l’escussa ed era autorizzato a ricevere atti esecutivi a suo nome. Di conseguenza la notifica alla debitrice è avvenuta correttamente, essendo stata effettuata precedentemente alla rinuncia del mandato di patrocinio da parte dell’avv. __________.

  3. Ne consegue la reiezione del gravame.

Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 e 64 LEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 9 ottobre 2001 __________, è respinto.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a: - __________

Comunicazione all'UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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