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Numero d'incarto:
15.2001.247
Data decisione, Autorità:
19.11.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00247
Lugano
19 novembre
2001
/LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 luglio 2001 di
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ nell'ambito della procedura esecutiva
dipendente dal precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare contro
procedura
concernente anche
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in
fatto:
A. Il 6 aprile 2001 __________ ha chiesto il proseguimento
dell'esecuzione nei confronti di __________ - __________ sulla base
dell'attestato di carenza beni del 7 febbraio 2001 emesso dall'UEF di
__________ nei confronti dell'escusso per un importo complessivo di CHF
1'724'258.80. Tale esecuzione è stata inserita nel gruppo di esecuzione n. 13
assieme alle esecuzioni della __________, __________ e della __________.
B.Con verbale di pignoramento datato 25 gennaio 2001, munito di un
timbro di spedizione indicante la data del 28 giugno 2001, l'UEF di __________
ha pignorato 67 oggetti, stimati in complessivi CHF 7'783.–, già pignorati in
altre procedure per un totale di CHF 5'272'500.– e parzialmente rivendicati (da
tempo) dalla moglie dell'escusso e dalla __________ (con sede presso
__________, __________, __________). Il verbale di pignoramento prevede inoltre
un calcolo del minimo esistenziale dell'escusso, che presenta introiti mensili
per CHF 2'481.– a fronte di spese mensili riconosciute di CHF 5'428.–. Il
verbale indica che il pignoramento è insufficiente e che per lo scoperto vale
quale attestato di carenza beni provvisorio. Il verbale è stato notificato al
rappresentante del creditore il 2 luglio 2001.
C. Con
ricorso 10 luglio 2001 __________ rileva diverse vizi di forma contenuti nel
verbale di pignoramento, tra cui la data di esecuzione dello stesso,
l'omissione dell'indicazione del luogo in cui si sarebbe svolto il
pignoramento, l'inserimento di esecuzioni sull'arco di 4 mesi nello stesso
gruppo, il pignoramento dei soli beni dello studio medico dell'escusso ad
esclusione dei beni presenti al domicilio. Il ricorrente esprime inoltre il
sospetto che l'Ufficio non abbia più materialmente effettuato operazioni di
pignoramento dal febbraio 1999. Egli rileva inoltre che per l'allestimento del
computo del minimo vitale dell'escusso si è tenuto conto di dati vecchi e
limitati al periodo 30.1-31.7.1998. In conclusione chiede che si proceda
all'audizione dell'escusso per allestire un nuovo conteggio del minimo vitale e
che si pignorino beni al domicilio di __________
D. L'UEF
di __________, con osservazioni 7 agosto 2001, demunite di ogni indicazione in
merito all'avvenuta intimazione del ricorso all'escusso, ha rilevato di aver
allestito il verbale di pignoramento il 28 giugno 2001 sulla base di dati
forniti per via rogatoriale dell'UEF di __________, dal momento che l'escusso
eserciterebbe la propria professione a Zurigo: l'UEF non giustifica tuttavia la
data del 25 gennaio 2001 apposta in calce al verbale. L'UEF rileva inoltre di
aver accertato il 12 luglio 2001 che l'escusso non risiederebbe più da tempo a
__________, dal momento che egli abitava nella casa dei figli sita in questo
comune e che la stessa è stata venduta il 2 maggio 2000. L'Ufficio ha pertanto
ritenuto di non poter effettuare un pignoramento complementare e di trasmettere
l'intero incarto a questa Camera per evasione del ricorso.
considerando in diritto:
-
Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha
per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale
posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un
organo amministrativo; il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa,
il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una
misura esecutiva (Flavio Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad
art. 17; Flavio Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.).
-
In
virtù dell'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore dev'essere escusso al suo domicilio.
I motivi di questa scelta sono di diversi ordini: dapprima al legislatore è
sembrato equo, permettere al debitore di non doversi difendere in un luogo
diverso dal proprio domicilio; secondariamente questa scelta favorisce la
sintonia con la procedura civile, che pure essa prevede quale criterio preponderante
per la scelta del foro quello del domicilio del convenuto; in terzo luogo
questa norma è stata voluta per facilitare la tacitazione del creditore con la
realizzazione di oggetti più facilmente reperibili al domicilio dell'escusso
che altrove (Ernst F. Schmid,
Basler Kommentar zum SchKG, n. 2 ad art. 46); in quarto luogo questa
scelta ha una ragione pratica legata al diritto di consultazione sancito
dall'art. 8a LEF: infatti la concentrazione delle informazioni presso l'ufficio
del luogo di domicilio dell'escusso esclude la dispersione di dati ed
informazioni, a danno soprattutto di terzi (CEF 21 maggio 2001
[15.2001.52] cons. 4).
-
Secondo
l'art. 53 LEF, se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del
pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nella esecuzione
cambiaria, l'esecuzione si prosegue al domicilio precedente. Ne consegue che
con la realizzazione di uno di questi eventi l'esecuzione viene fissata – per
ragioni di opportunità pratica – nel luogo dove sono avvenuti i precedenti atti
di esecuzione forzata; e contrario, se tali atti devono essere compiuti
dopo la realizzazione di questi eventi, essi vanno eseguiti presso l'Ufficio
competente ratione loci, valendo tale principio non solo per le persone
fisiche ma anche per le persone giuridiche. Atti compiuti in violazione
dell'art. 53 LEF sono nulli, e ciò anche se l'escusso non ha comunicato
il cambiamento di domicilio all'Ufficio competente in precedenza. Infine
compete agli Uffici di esecuzione interessati dal trasferimento di domicilio
appurare d'ufficio il nuovo domicilio (Schmid, op. cit., n. 3, 5 e 11 ad art. 53 con
riferimenti).
3.1. Nel
caso in esame il pignoramento verbalizzato dall'UEF di __________ e qui
contestato risulta essere stato richiesto il 6 aprile 2001 e sembrerebbe essere
stato compiuto il 28 giugno 2001: entrambe queste date sono successive al 2
maggio 2000, data in cui l'escusso ha lasciato il Comune di __________ alla
volta – presumibilmente – del Comune di __________. Ne consegue che l'UEF
di Locarno non aveva competenza ratione loci per procedere ad un
pignoramento e che pertanto il verbale di pignoramento 28 giugno 2001 è nullo,
con la conseguenza che l'UEF di __________ dovrà trasmettere la domanda di
proseguimento 6 aprile 2001 del ricorrente al competente Ufficio di esecuzione ratione
loci. L'UEF procederà allo stesso modo per tutte le domande di
proseguimento inoltrate dagli altri creditori del gruppo 13, ritenuto comunque
che copia di questa sentenza verrà loro intimata da questa Camera.
Dall'esame
dell'incarto trasmesso si rileva che nel gruppo 2 è presente un verbale di
pignoramento effettuato il 28 aprile 1998: dal momento che esso è avvenuto
prima della partenza dell'escusso verso la probabile meta di __________ il 2
maggio 2000, questo verbale è valido. Nei gruppi 8, risp. 9 vi sono verbali di
pignoramento effettuati il 18 novembre 1999 e il 2 marzo 2000: pure essi sono
dunque validi. Nel gruppo 12 è presente un verbale di pignoramento datato 28
settembre 2000 per una sola esecuzione, per la quale il proseguimento è stato
richiesto il 19 settembre 2000: esso è di conseguenza nullo; la presente
decisione viene pertanto intimata anche alla __________, che risulta essere
unica creditrice del gruppo 12.
3.2. Occorre
ancora aggiungere che in futuro l'UEF di __________, nella persona
dell'Ufficiale, veglierà affinché il personale dei settori di esecuzione faccia
uso del programma informatico MovPop, relativo al movimento della popolazione
nel Canton Ticino, dal momento che – come precedentemente considerato – incombe
all'Ufficio stesso verificare il domicilio degli escussi. Tale ausilio
informatico è infatti a disposizione degli organi di esecuzione forzata
cantonale per evitare casi quali quello qui sottoposto al giudizio di questa Camera.
- Abbondanzialmente,
ritenuto che il verbale di pignoramento 28 giugno 2001 – nonostante sia nullo
in virtù dell'art. 53 LEF – contiene anche gravi errori procedurali, occorrerà
che l'UEF di __________ nella persona dl'Ufficiale, vegli in futuro affinché:
-
gli
incarti sottoposti a questa Camera vengano presentati in uno stato meno
disordinato;
-
nell'incarto
relativo ad un ricorso e negli incarti esecutivi vi sia sempre la prova
dell'avvenuta intimazione degli atti nelle forme previste dalla LEF (art. 34
LEF);
-
i
gruppi vengano formati in funzione del termine di 30 giorni di partecipazione
(cfr. art. 110 cpv. 1 LEF);
-
i
gruppi vengano formati se vi sono almeno 2 esecuzioni che beneficiano del
medesimo pignoramento nel termine di partecipazione;
-
in
ogni gruppo venga in linea di principio eseguito materialmente un pignoramento
e nel relativo incarto vi sia il verbale interno di pignoramento debitamente
firmato dall'escusso con tutta la documentazione aggiornata (art. 110 cpv. 2
LEF);
-
che
i beni pignorati a favore di precedenti gruppi possano coprire i crediti di
questi gruppi e possano essere pignorati per i successivi solo se dalla loro
realizzazione si possa prevedere un riparto anche per quest'ultimi gruppi (art.
110 cpv. 3 LEF); detto altrimenti, il valore di stima dei beni pignorati non
deve essere inferiore ai crediti di precedenti gruppi e che in caso contrario
si deve procedere all'emissione di attestati di carenza beni.
- Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p.
- – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art.20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III
383 cons. 2a).
Per lo
stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 34, 46, 53 e 110 LEF,
art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
- Il
ricorso 6 luglio 2001 __________, __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza il verbale di pignoramento 28 giugno 2001 dell'UEF di __________
nei confronti di __________, __________, è dichiarato nullo.
1.2. L'UEF
di __________ trasmetterà le domande di esecuzione dei creditori iscritti nel
gruppo 13 allestito nei confronti __________, __________ all'Ufficio di
esecuzione forzata competente per territorio.
-
Non
si prelevano tasse né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
L'UEF di Locarno, nella persona dell'Ufficiale, veglierà affinché
siano ossequiate le direttive di cui ai cons. 3.2. e 4.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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