Refusal to proceed with execution annulled and remitted

15.2001.189Autre juridiction19 déc. 2001Partially Granted

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Résumé

The supervisory complaint concerned the Bellinzona enforcement office's refusal to proceed with an enforcement request. After a Federal Tribunal judgment of 5 November 2001 changed the applicable law on reception-fee enforcement, the chamber held that the office's refusal, which relied only on its former case law, had to be annulled. The chamber nevertheless did not decide the continuation request itself, but sent the matter back to the office for a fresh review of the writ, the creditor's decision, and the request. No costs or indemnities were charged.

Regest

Art. 17 LEF; supervisory complaint against an enforcement office decision refusing to proceed with enforcement; where the refusal rests solely on case law superseded by a later Federal Tribunal ruling, the decision must be annulled. The supervisory authority may not itself decide on continuation of enforcement absent a proper office decision; the matter is remitted for renewed examination of the conformity between the enforcement writ, the underlying administrative decision, and the request for continuation. The supervisory complaint procedure is free of charge under Art. 20a cpv. 1 LEF and Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF (consid. 2).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.189

Data decisione, Autorità: 19.12.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00189

Lugano 19 dicembre 2001 /CJ/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 marzo 2001 di

__________ (rappr. da __________ patrocinata dall’avv. __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la decisione 27 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro


preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret /Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia:

  1. Il ricorso 12 marzo 2001 __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 27 febbraio 2001 dell’UEF di Bellinzona di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.

1.2. È fatto ordine all’UEF di Bellinzona di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a: - __________.

Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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