Annulment of refusal to proceed with enforcement

15.2001.175Autre juridiction19 déc. 2001Partially Granted

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Résumé

The complainant challenged the Locarno enforcement office’s refusal to continue an enforcement. The appellate supervisory court noted that a Federal Tribunal judgment had already clarified that the collecting company was competent to issue administrative decisions and to have oppositions rejected in these enforcement proceedings. Since the impugned refusal relied only on now-overruled contrary jurisprudence, the court annulled that decision. However, it did not itself order continuation of the enforcement because the enforcement office must first re-examine the request and verify the correspondence of the debtor, claim basis, and amount. No costs or indemnities were awarded.

Regest

Art. 17 et 88 LP; art. 55 al. 3 LRTV et art. 48 al. 2 let. c ORTV; recours contre le refus de poursuivre une poursuite. Lorsque la décision attaquée se fonde uniquement sur une jurisprudence cantonale devenue caduque à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral, elle doit être annulée. Toutefois, l’autorité de surveillance ne peut elle-même ordonner la continuation de la poursuite en l’absence d’une décision préalable de l’office des poursuites; il appartient à celui-ci de réexaminer la requête et de vérifier la concordance entre les indications du commandement de payer, la décision administrative et la demande de continuation. La gratuité de la procédure de plainte demeure applicable selon l’art. 20a al. 1 LP et l’art. 61 al. 2 let. a OELP.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.175

Data decisione, Autorità: 19.12.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00175

Lugano 19 dicembre 2001 /CJ/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 marzo 2001 della


(rappr. da __________ patrocinata dall’avv. __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la decisione 26 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro


preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia: 1. Il ricorso 12 marzo 2001 __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 26 febbraio 2001 dell’UEF di Locarno di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ 1.2. È fatto ordine all’UEF di Locarno di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione all’UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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