Complaint against refusal to proceed with debt enforcement partly allowed

15.2001.141Autre juridiction10 déc. 2001Partially Granted

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Résumé

The complainant challenged the Mendrisio enforcement office's refusal to continue an enforcement. The cantonal supervisory chamber held that its former contrary case law had been overtaken by a Federal Tribunal judgment confirming the competence of the radio/TV fee collection office. It therefore annulled the refusal decision. However, it did not itself order continuation of the enforcement, because the enforcement office still had to reassess the request and verify consistency between the enforcement notice, the administrative decision, and the continuation request. No costs or indemnities were imposed.

Regest

Art. 17 and 88 LEF; Art. 55 cpv. 3 LRTV and Art. 48 cpv. 2 lett. c ORTV: if later Federal Tribunal case law establishes the administrative competence of the fee-collection office and the power to reject objections, a supervisory authority must annul a refusal to proceed based solely on superseded contrary precedent. It may not itself order continuation of the enforcement where the enforcement office has not yet taken a renewed decision; the matter must be remitted for reconsideration, including verification of the identity of debtor, basis of claim and amount between the enforcement notice, administrative decision and continuation request. In supervisory complaint proceedings, gratuitousness of the procedure is statutorily mandated (Art. 20a cpv. 1 LEF; Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.141

Data decisione, Autorità: 10.12.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00141

Lugano 10 dicembre 2001 CJ/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 di


rappr. __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro


preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (__________), secondo la quale __________., Ufficio svizzero per la riscossione dei canoni radiotelevisivi, __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia:

  1. Il ricorso 8 marzo 2001 della __________, rappresentata da __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UEF di Mendrisio di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.

1.2. È fatto ordine all’UEF di Mendrisio di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a: - __________;

Comunicazione all’UEF di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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