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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.136
Data decisione, Autorità:
10.12.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00136
Lugano
10 dicembre
2001
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 di
rappr. dalla __________
patrocinato dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio
e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda
di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (__________), secondo la
__________., Ufficio svizzero per la riscossione dei canoni radiotelevisivi,
__________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per
emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di
ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni
fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima
società a nome e per conto della Confederazione;
rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la
giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale
federale;
considerato
che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;
atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi
sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di
esecuzione;
ritenuto che spetta all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio
nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando
che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo
richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate
nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione
dell’esecuzione;
ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a).
Richiamati
gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;
pronuncia: 1. Il ricorso
8 marzo 2001 della __________, rappresentata da __________, è parzialmente
accolto.
1.1. Di
conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UEF di Mendrisio di
non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________
1.2. È
fatto ordine all’UEF di Mendrisio di riesaminare la domanda di prosecuzione
dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
– __________.
Comunicazione all’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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